CASS
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/12/2025, n. 39945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39945 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da De LA BO nata a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 22/05/2025; preso atto che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione del consigliere LU IE;
lette le conclusioni con le quali il Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato;
lette le conclusioni con le quali l’avv. Rosario M. Giuffrè, difensore di De LA BO, si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. De LA BO impugna la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria indicata in epigrafe che, in riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato non doversi procedere per il delitto di truffa (capo 2) per intervenuta prescrizione, riducendo la pena per il residuo reato di indebito utilizzo e falsificazione di carta di credito di cui all’art. 493-ter cod. pen. (capo 1), articolando i seguenti motivi di ricorso: 1) violazione di legge in relazione alla Penale Sent. Sez. 2 Num. 39945 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 30/10/2025 ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato avuto riguardo ad un causa oggettiva sopravvenuta (il suo arresto) che le avrebbe impedito di adempiere alla prestazione di pagamento della crociera del cliente;
2) violazione di legge in relazione in relazione al trattamento sanzionatorio atteso che l’entità della pena irrogata ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche quantomeno in regime di equivalenza con le aggravanti, sarebbero sforniti di motivazione e sarebbe illegittimo anche il diniego della sospensione condizionale della pena;
3) violazione di legge in relazione alla omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione per il delitto di cui al capo 1), analogamente a quanto dichiarato per la truffa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 2. I primi due motivi sono non consentiti perchè aspecifici. La ricorrente non si confronta con la diffusa motivazione della sentenza di appello che, alle pagg. 7 e segg., ha dato compiuta risposta alle doglianze difensive già proposte in appello, argomentando in maniera giuridicamente corretta ed in coerenza con i dati processuali circa la sussistenza del reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo ed in merito al trattamento sanzionatorio. 3. Il terzo ed assorbente motivo, con cui si lamenta la mancata rilevazione della prescrizione, invece, è fondato avuto riguardo al termine di prescrizione massimo del delitto di cui all’art. 493-ter cod. pen. e della ritenuta recidiva ex art. 99, secondo comma, n. 2 cod. pen., sino ad arrivare ad anni nove, cui deve aggiungersi il periodo di sospensione dal 03/12/2019 al 18/05/2020 (complessivi 167 giorni) per rinvio dell’udienza in ragione dell’astensione dalla relativa partecipazione da parte dei difensori conseguente all’agitazione indetta dalla categoria di appartenenza (non potendo invece essere calcolato l’ulteriore periodo di rinvio del processo per l’epidemia Covid-19 dal 18/05/2020 al 11/02/2021). La Corte di appello, omettendo di pronunciarsi sull'eccepita prescrizione, non ha rilevato che il termine massimo, alla data della propria pronuncia, risultava già spirato, come correttamente indicato dalla difesa. Invero, rispetto al computo del termine non rileva, ai fini della sospensione della prescrizione, il rinvio disposto in data 18 maggio 2020 (con differimento all'11 febbraio 2021) ai sensi della normativa emergenziale dettata dall'art. 83 d.l. n. 18 del 2020 che, al comma 9, prevedeva la sospensione del corso della prescrizione per il periodo intercorrente tra il 12 maggio e il 20 giugno 2020, qualora il differimento delle udienze fosse stato disposto con provvedimento presidenziale. Come è noto, si tratta del cosiddetto "secondo periodo" emergenziale che, a differenza di quello intercorrente tra il 9 marzo e 1'11 maggio 2020 (primo periodo), non prevedeva la necessaria sospensione delle attività processuali, bensì rimetteva ad un provvedimento di natura organizzativa, demandato alla valutazione dei singoli capi degli uffici giudiziari, di prevedere o meno la necessità di prorogare il regime emergenziale. Con sentenza n. 140 del 2021, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 83, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020. Per effetto di tale pronuncia, pertanto, il rinvio dell'udienza disposto dopo il termine del "primo periodo emergenziale" non ha determinato la sospensione del termine di prescrizione (cfr., in fattispecie del tutto assimilabile, Sez. 6, n. 25842 del 16/05/2024, Baccaglini, n.m.). Conseguentemente il termine di prescrizione, sospeso – come detto – per complessivi 167 giorni, avuto riguardo alla data di commissione del fatto (28/03/2014), risulta scaduto il giorno 11/09/2023, in epoca antecedente alla sentenza di appello (22/05/2025) che, per tale causa, va annullata senza rinvio (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819 – 01, secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito ove la stessa questione era stata proposta, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 30/10/2025 Il Consigliere est. Il Presidente LU IE DR IN
udita la relazione del consigliere LU IE;
lette le conclusioni con le quali il Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato;
lette le conclusioni con le quali l’avv. Rosario M. Giuffrè, difensore di De LA BO, si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. De LA BO impugna la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria indicata in epigrafe che, in riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato non doversi procedere per il delitto di truffa (capo 2) per intervenuta prescrizione, riducendo la pena per il residuo reato di indebito utilizzo e falsificazione di carta di credito di cui all’art. 493-ter cod. pen. (capo 1), articolando i seguenti motivi di ricorso: 1) violazione di legge in relazione alla Penale Sent. Sez. 2 Num. 39945 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 30/10/2025 ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato avuto riguardo ad un causa oggettiva sopravvenuta (il suo arresto) che le avrebbe impedito di adempiere alla prestazione di pagamento della crociera del cliente;
2) violazione di legge in relazione in relazione al trattamento sanzionatorio atteso che l’entità della pena irrogata ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche quantomeno in regime di equivalenza con le aggravanti, sarebbero sforniti di motivazione e sarebbe illegittimo anche il diniego della sospensione condizionale della pena;
3) violazione di legge in relazione alla omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione per il delitto di cui al capo 1), analogamente a quanto dichiarato per la truffa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 2. I primi due motivi sono non consentiti perchè aspecifici. La ricorrente non si confronta con la diffusa motivazione della sentenza di appello che, alle pagg. 7 e segg., ha dato compiuta risposta alle doglianze difensive già proposte in appello, argomentando in maniera giuridicamente corretta ed in coerenza con i dati processuali circa la sussistenza del reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo ed in merito al trattamento sanzionatorio. 3. Il terzo ed assorbente motivo, con cui si lamenta la mancata rilevazione della prescrizione, invece, è fondato avuto riguardo al termine di prescrizione massimo del delitto di cui all’art. 493-ter cod. pen. e della ritenuta recidiva ex art. 99, secondo comma, n. 2 cod. pen., sino ad arrivare ad anni nove, cui deve aggiungersi il periodo di sospensione dal 03/12/2019 al 18/05/2020 (complessivi 167 giorni) per rinvio dell’udienza in ragione dell’astensione dalla relativa partecipazione da parte dei difensori conseguente all’agitazione indetta dalla categoria di appartenenza (non potendo invece essere calcolato l’ulteriore periodo di rinvio del processo per l’epidemia Covid-19 dal 18/05/2020 al 11/02/2021). La Corte di appello, omettendo di pronunciarsi sull'eccepita prescrizione, non ha rilevato che il termine massimo, alla data della propria pronuncia, risultava già spirato, come correttamente indicato dalla difesa. Invero, rispetto al computo del termine non rileva, ai fini della sospensione della prescrizione, il rinvio disposto in data 18 maggio 2020 (con differimento all'11 febbraio 2021) ai sensi della normativa emergenziale dettata dall'art. 83 d.l. n. 18 del 2020 che, al comma 9, prevedeva la sospensione del corso della prescrizione per il periodo intercorrente tra il 12 maggio e il 20 giugno 2020, qualora il differimento delle udienze fosse stato disposto con provvedimento presidenziale. Come è noto, si tratta del cosiddetto "secondo periodo" emergenziale che, a differenza di quello intercorrente tra il 9 marzo e 1'11 maggio 2020 (primo periodo), non prevedeva la necessaria sospensione delle attività processuali, bensì rimetteva ad un provvedimento di natura organizzativa, demandato alla valutazione dei singoli capi degli uffici giudiziari, di prevedere o meno la necessità di prorogare il regime emergenziale. Con sentenza n. 140 del 2021, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 83, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020. Per effetto di tale pronuncia, pertanto, il rinvio dell'udienza disposto dopo il termine del "primo periodo emergenziale" non ha determinato la sospensione del termine di prescrizione (cfr., in fattispecie del tutto assimilabile, Sez. 6, n. 25842 del 16/05/2024, Baccaglini, n.m.). Conseguentemente il termine di prescrizione, sospeso – come detto – per complessivi 167 giorni, avuto riguardo alla data di commissione del fatto (28/03/2014), risulta scaduto il giorno 11/09/2023, in epoca antecedente alla sentenza di appello (22/05/2025) che, per tale causa, va annullata senza rinvio (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819 – 01, secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito ove la stessa questione era stata proposta, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 30/10/2025 Il Consigliere est. Il Presidente LU IE DR IN