Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 01/04/2026, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00652/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00600/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 600 del 2022, proposto da
EA LE, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Santino Spina e Ciro Catalano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Silvano Imbriaci, Antonella Francesca Paola Micheli, Ilario Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ilario Maio in Firenze, viale Belfiore 28/A;
per l'annullamento
ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall’I.N.P.S., filiale di Chieti, (atto nr. 187407 del 18/05/2021) nella parte in cui non attribuisce allo stesso i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.L. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
nonché, per l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.L. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 marzo 2026 il dott. ER IA CH e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto, il ricorso notificato il 10 maggio 2022 e depositato il successivo giorno 12 con cui il sig. EA LE, premesso di avere prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri dal 15 novembre 1983 al 28 luglio 2021, data del pensionamento, conseguendo, da ultimo, la qualifica di Maresciallo Aiutante S.U.P.S. Luogotenente, ha impugnato l’atto in epigrafe specificato deducendo che, essendo stato collocato in pensione per limiti di età, in sede di determinazione del trattamento di fine servizio avrebbe avuto diritto al riconoscimento dei benefici previsti dall’art. 6 bis del D.L. n. 387/1987, consistenti nel computo di sei scatti stipendiali aggiuntivi, ciascuno pari al 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio; al contrario, nel prospetto di liquidazione del TFS, adottato dall’Inps - Filiale di Chieti, non è possibile rinvenire alcun riferimento al computo dei sei scatti stipendiali di cui trattasi ai fini dell’individuazione dell’aliquota per il calcolo della buonuscita; nella sezione dedicata al calcolo del TFS e precisamente alla voce “Legge di beneficio applicata” è, invero, indicato il valore di 0 (zero);
Visto, l’atto depositato il 6 giungo 2022 con cui si è costituito in giudizio l’INPS;
Rilevato, che in data 16 gennaio 2026 l’INPS ha depositato copia della pec del 7.7.2022 con cui l’istituto previdenziale comunica che “il beneficio è stato regolarmente attribuito tra le voci che compongono la retribuzione complessiva utile alla determinazione della prestazione del TFS”;
Rilevato, che in effetti dalla lettura del prospetto impugnato si evince l’applicazione del beneficio di cui alla L. 232/90, comportante una maggiorazione di € 4.146,57 e un onere di € 10.781,08;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere respinto siccome infondato e che le spese del giudizio devono seguire la soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 600/22, lo rigetta.
Condanna il ricorrente alle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 1.000 (mille), oltre spese generali, ex art. 14 tariffario forense, cpa e iva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI GI, Presidente
ER IA CH, Consigliere, Estensore
Paolo Nasini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER IA CH | RI GI |
IL SEGRETARIO