Ordinanza collegiale 11 giugno 2025
Sentenza 20 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 20/01/2026, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01068/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06105/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6105 del 2025, proposto da
Viatris Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Ripetta 142;
contro
Aifa Agenzia Italiana del Farmaco, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Unifarma Distribuzione Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Piermassimo Chirulli, Patrizio Ivo D'Andrea, Aurora Luciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
A.F.M. S.p.A. (Azienda Farmaceutica Municipalizzata S.p.A.), Cofardis S.p.A., Co.Farm. Distribuzione S.r.l., D.M. Barone S.p.A., Farla Società Cooperativa, Farmacentro Servizi e Logistica Società Cooperativa, Q Farma S.r.l., Farmaceutici S.V.I.M.A. S.r.l. (Società Vendita All’Ingrosso Medicinali e Affini S.r.l.), Unione Farmacisti Liguri S.p.A., Unifarm Sardegna S.p.A., V.I.M. S.r.l. (Vendita Ingrosso Medicinali S.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Piermassimo Chirulli, Aurora Luciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Adf – Associazione Distributori Farmaceutici, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Santi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comifar Distribuzione S.p.A., Difarma Società per Azioni, Spem S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Luca Sabelli, Roberto Santi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Federfarma Servizi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Piermassimo Chirulli, Patrizio Ivo D'Andrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) del comunicato AIFA pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia in data 7.4.2025, recante “Applicazione delle disposizioni normative in tema di maggiorazione della quota di spettanza a favore dei grossisti”;
b) se ed in quanto atti applicativi del comunicato sub a), in parte qua, b1) della determina presidenziale n. 521 dell’11.4.2025, con cui l’AIFA ha proceduto alla classificazione del medicinale FEXOFENADINA MYLAN ITALIA, appartenente alla classe A; b2) della determina presidenziale n. 550 del 14.4.2025, con cui l’AIFA ha proceduto alla classificazione del medicinale APIXABAN MYLAN, appartenente alla classe A-PHT; b3) della determina presidenziale n. 535 dell’11.4.2025, con cui l’AIFA ha formalizzato la rinegoziazione delle condizioni per il medicinale ARIXTRA, appartenente alla classe A-PHT;
c) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o connesso, anche non conosciuto dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aifa Agenzia Italiana del Farmaco e di Unifarma Distribuzione Spa e di A.F.M. S.p.A. (Azienda Farmaceutica Municipalizzata S.p.A.) e di Cofardis S.p.A. e di Co.Farm. Distribuzione S.r.l. e di D.M. Barone S.p.A. e di Farla Società Cooperativa e di Farmacentro Servizi e Logistica Società Cooperativa e di Q Farma S.r.l. e di Farmaceutici S.V.I.M.A. S.r.l. (Società Vendita All’Ingrosso Medicinali e Affini S.r.l.) e di Unione Farmacisti Liguri S.p.A. e di Unifarm Sardegna S.p.A. e di V.I.M. S.r.l. (Vendita Ingrosso Medicinali S.r.l.);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa SI ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che, con atto notificato il 9 gennaio 2026 e depositato in pari data, parte ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso;
Considerato che sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione ( ex plurimis : Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 novembre 2007 n. 5832; Cons. Stato, Sez. III, 5.5.2011 n. 2695; Cons. Stato, Sez. VI, 17.12.2008 n. 6257);
Rilevato che non è stato osservato, per la notifica della rinuncia, il termine di cui all’art. 84, comma 3, c.p.a., ai sensi del quale “La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza”;
Considerato che, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., “il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa”;
Ritenuto, alla luce del chiaro tenore della dichiarazione di rinuncia, con la quale parte ricorrente ha chiesto una declaratoria di improcedibilità del gravame, che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
Ritenuto di compensare tra le parti le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA RI OT, Presidente
Roberta Cicchese, Consigliere
SI ON, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI ON | MA RI OT |
IL SEGRETARIO