CASS
Sentenza 9 maggio 2024
Sentenza 9 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/05/2024, n. 18354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18354 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IO ES nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/09/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di MACERATA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 18354 Anno 2024 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 06/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza, emessa de plano il 21 settembre 2023, il Magistrato di sorveglianza di Macerata ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza presentata da SS AT e diretta all'esatta ottemperanza — con contestuale sostituzione del Commissario ad acta, tacciato di infedeltà — del provvedimento, avente ad oggetto la consegna delle cartine geografiche, reso il 9 giugno 2016 nell'ambito del procedimento SIUS n. 2016/1146. 2. SS AT propone, con l'assistenza dell'avv. Maria Teresa A. Pintus, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta violazione di legge per avere il Tribunale di sorveglianza proceduto senza l'instaurazione del contraddittorio camerale sul fallace presupposto dell'insuperabile genericità della richiesta di ottemperanza. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. L'art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen. — introdotto nell'ordinamento dall'art. 3, comma 1, lett. b), dl. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, al fine di colmare il deficit di tutela nei confronti degli atti dell'Amministrazione penitenziaria lesivi dei diritti di detenuti ed internati — istituisce e regola, allo scopo, un procedimento di natura giurisdizionale, che si svolge in contraddittorio dinanzi alla magistratura di sorveglianza, in duplice grado di merito, destinato a concludersi, in caso di accertata fondatezza delle ragioni dell'interessato, con l'adozione di provvedimenti idonei a conformare l'operato dell'Amministrazione stessa. Trattandosi di provvedimenti costituenti esercizio della funzione giurisdizionale, ed al fine ulteriore di assicurare l'effettività della tutela rispetto ad eventuali condotte dell'Autorità amministrativa inerti, elusive o, addirittura, di aperto contrasto, i commi 5 e seguenti del menzionato art. 35-bis strutturano un procedimento ulteriore, diretto a garantire, se del caso, l'ottemperanza della precedente decisione, una volta che questa sia divenuta definitiva per esaurimento dei mezzi d'impugnazione. 2 Il predetto procedimento rappresenta una «prosecuzione funzionale» del giudizio di cognizione rivelatosi non ancora pienamente satisfattivo (cfr. Sez. 1, n. 39142 del 13/04/2017, Basco, Rv. 270996 - 01), nel quale, da un lato, non possono trovare ingresso profili nuovi di lesione, e, dall'altro, non possono essere rimesse in discussione le statuizioni di accoglimento già adottate. Per tale via, la legge delinea un rimedio giudiziario particolarmente incisivo, all'esito del quale il giudice adito può dettare all'Amministrazione tempi e modalità di adempimento, dichiarare nulli gli atti della medesima violativi o elusivi dei giudicato e, all'occorrenza, nominare un Commissario ad acta con poteri sostitutivi, che opera sotto il suo controllo. 3. In linea con la natura del rimedio così introdotto, il giudice competente ad assumere la decisione a seguito della richiesta di ottemperanza, individuato nel magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento, è tenuto a procedere in contraddittorio tra le parti all'esito dell'udienza fissata a tal fine in camera di consiglio, fatti salvi i casi in cui l'istanza manchi dei requisiti posti direttamente dalla legge e la presa d'atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali, ipotesi nelle quali è, invece, possibile adottare una decisione de plano, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso, Rv. 273714 - 01), applicabile anche al procedimento di ottemperanza in forza dell'espresso richiamo, da parte dell'art. 35-bis, comma 5, ultimo periodo, legge 26 luglio 1975, n. 354, alle disposizioni di cui agli artt. 666 e 678 cod. proc. pen.. 4. Nel caso di specie, il Magistrato di sorveglianza ha ritenuto che l'istanza presentata da AT, per come confezionata, non consentisse l'esecuzione di qualsivoglia accertamento, anche di natura istruttoria, perché priva dell'indicazione: dell'epoca di proposizione dell'istanza diretta ad acquisire la disponibilità di cartine geografiche;
degli estremi del provvedimento reiettivo della richiesta;
delle specifiche modalità con cui sarebbe stata arrecata lesione ai suoi diritti. Così facendo, ha trascurato che AT aveva enunciati gli estremi (data di emissione e numero SIUS) dell'ordinanza che, a suo dire, non avrebbe ricevuto esatta ottemperanza, elementi che, seppure insufficienti, da soli, ad individuare con precisione il provvedimento de quo agitur — non essendo indicata l'autorità che lo ha emesso — avrebbero potuto costituire il punto di partenza per l'esecuzione, nel contraddittorio, di ulteriori e più completi accertamenti, idonei a delimitare l'oggetto della pretesa fatta valere dal 3 Lif condannato;
tanto, ovviamente, a prescindere dai profili, del tutto impregiudicati, inerenti alla eventuale fondatezza della doglianza sottesa alla richiesta della quale è stata dichiarata l'inammissibilità. 5. Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Magistrato di sorveglianza di Macerata per un nuovo giudizio che, libero nell'esito, si svolga previa instaurazione del contraddittorio camerale.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di Sorveglianza di Macerata. Così deciso il 06/03/2024.
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 18354 Anno 2024 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 06/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza, emessa de plano il 21 settembre 2023, il Magistrato di sorveglianza di Macerata ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza presentata da SS AT e diretta all'esatta ottemperanza — con contestuale sostituzione del Commissario ad acta, tacciato di infedeltà — del provvedimento, avente ad oggetto la consegna delle cartine geografiche, reso il 9 giugno 2016 nell'ambito del procedimento SIUS n. 2016/1146. 2. SS AT propone, con l'assistenza dell'avv. Maria Teresa A. Pintus, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta violazione di legge per avere il Tribunale di sorveglianza proceduto senza l'instaurazione del contraddittorio camerale sul fallace presupposto dell'insuperabile genericità della richiesta di ottemperanza. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. L'art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen. — introdotto nell'ordinamento dall'art. 3, comma 1, lett. b), dl. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, al fine di colmare il deficit di tutela nei confronti degli atti dell'Amministrazione penitenziaria lesivi dei diritti di detenuti ed internati — istituisce e regola, allo scopo, un procedimento di natura giurisdizionale, che si svolge in contraddittorio dinanzi alla magistratura di sorveglianza, in duplice grado di merito, destinato a concludersi, in caso di accertata fondatezza delle ragioni dell'interessato, con l'adozione di provvedimenti idonei a conformare l'operato dell'Amministrazione stessa. Trattandosi di provvedimenti costituenti esercizio della funzione giurisdizionale, ed al fine ulteriore di assicurare l'effettività della tutela rispetto ad eventuali condotte dell'Autorità amministrativa inerti, elusive o, addirittura, di aperto contrasto, i commi 5 e seguenti del menzionato art. 35-bis strutturano un procedimento ulteriore, diretto a garantire, se del caso, l'ottemperanza della precedente decisione, una volta che questa sia divenuta definitiva per esaurimento dei mezzi d'impugnazione. 2 Il predetto procedimento rappresenta una «prosecuzione funzionale» del giudizio di cognizione rivelatosi non ancora pienamente satisfattivo (cfr. Sez. 1, n. 39142 del 13/04/2017, Basco, Rv. 270996 - 01), nel quale, da un lato, non possono trovare ingresso profili nuovi di lesione, e, dall'altro, non possono essere rimesse in discussione le statuizioni di accoglimento già adottate. Per tale via, la legge delinea un rimedio giudiziario particolarmente incisivo, all'esito del quale il giudice adito può dettare all'Amministrazione tempi e modalità di adempimento, dichiarare nulli gli atti della medesima violativi o elusivi dei giudicato e, all'occorrenza, nominare un Commissario ad acta con poteri sostitutivi, che opera sotto il suo controllo. 3. In linea con la natura del rimedio così introdotto, il giudice competente ad assumere la decisione a seguito della richiesta di ottemperanza, individuato nel magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento, è tenuto a procedere in contraddittorio tra le parti all'esito dell'udienza fissata a tal fine in camera di consiglio, fatti salvi i casi in cui l'istanza manchi dei requisiti posti direttamente dalla legge e la presa d'atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali, ipotesi nelle quali è, invece, possibile adottare una decisione de plano, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso, Rv. 273714 - 01), applicabile anche al procedimento di ottemperanza in forza dell'espresso richiamo, da parte dell'art. 35-bis, comma 5, ultimo periodo, legge 26 luglio 1975, n. 354, alle disposizioni di cui agli artt. 666 e 678 cod. proc. pen.. 4. Nel caso di specie, il Magistrato di sorveglianza ha ritenuto che l'istanza presentata da AT, per come confezionata, non consentisse l'esecuzione di qualsivoglia accertamento, anche di natura istruttoria, perché priva dell'indicazione: dell'epoca di proposizione dell'istanza diretta ad acquisire la disponibilità di cartine geografiche;
degli estremi del provvedimento reiettivo della richiesta;
delle specifiche modalità con cui sarebbe stata arrecata lesione ai suoi diritti. Così facendo, ha trascurato che AT aveva enunciati gli estremi (data di emissione e numero SIUS) dell'ordinanza che, a suo dire, non avrebbe ricevuto esatta ottemperanza, elementi che, seppure insufficienti, da soli, ad individuare con precisione il provvedimento de quo agitur — non essendo indicata l'autorità che lo ha emesso — avrebbero potuto costituire il punto di partenza per l'esecuzione, nel contraddittorio, di ulteriori e più completi accertamenti, idonei a delimitare l'oggetto della pretesa fatta valere dal 3 Lif condannato;
tanto, ovviamente, a prescindere dai profili, del tutto impregiudicati, inerenti alla eventuale fondatezza della doglianza sottesa alla richiesta della quale è stata dichiarata l'inammissibilità. 5. Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Magistrato di sorveglianza di Macerata per un nuovo giudizio che, libero nell'esito, si svolga previa instaurazione del contraddittorio camerale.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di Sorveglianza di Macerata. Così deciso il 06/03/2024.