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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XI, sentenza 27/01/2026, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 500/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PRIMICERIO LEONIDA, Presidente
OR ZO, LA
VASATURO IMMACOLATAMARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3316/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
ET Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 20250000231741 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 338/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 2025\0000231741, per l'importo complessivo di euro 79.401,59, relativa a Tarsu anni dal 2006 al 2012 Comune di LL
NT.
Con il primo motivo si eccepisce il difetto di legittimazione in capo a ET rilevando la maturata scadenza dell'incarico.
Con il secondo motivo si rileva la illegittimità della comunicazione per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
Con il terzo motivo si eccepisce la nullità della comunicazione per illegittima applicazione degli interessi sulle sanzioni.
Con il quarto motivo si segnala la nullità della comunicazione per mancata indicazione dell'immobile sul quale far ricadere l'ipoteca.
Con il quinto motivo si lamenta l'omessa notifica delle ingiunzioni.
Con ulteriore motivo si evidenzia la prescrizione dei tributi e, in subordine di sanzioni ed interessi.
La ET ha eseguito un accesso temporaneo in data 9 luglio 2025.
La società concessionaria si è costituita con atto del 19 dicembre 2025 con il quale si è eccepita, in primo luogo, la inammissibilità del ricorso per tardività nella parte riferita agli atti presupposti, evidenziando la regolare notifica di questi ultimi.
Proprio in ragione della rappresentata regolarità delle notifiche degli atti prodromici il concessionario ha segnalato la infondatezza del quinto motivo di ricorso, nonché della eccezione di compiuta prescrizione del credito tributario.
La parte resistente ha, poi, rilevato la legittimità del calcolo degli interessi.
In relazione all'eccepito difetto di legittimazione in capo a ET, la difesa di quest'ultima ha rilevato che l'impugnato preavviso di iscrizione costituisce attività di riscossione svolta in prosecuzione rispetto all'avviso di accertamento che era stato notificato in costanza del rapporto contrattuale con il Comune di
LL NT.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è infondato, ai limiti della inammissibilità, avendo sollevato la difesa una eccezione, relativa al difetto di legittimazione della ET, del tutto priva di riscontri oggettivi e quindi della necessaria specificità.
In ogni caso, meritano condivisione le considerazioni svolte dalla difesa della ET, secondo cui l'impugnato preavviso di iscrizione costituisce attività di riscossione svolta in prosecuzione rispetto all'avviso di accertamento che era stato notificato in costanza del rapporto contrattuale con il Comune di
LL NT.
Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono del tutto estranei all'oggetto della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca la cui funzione non è quella di quantificare il dovuto, bensì di preannunciare l'attivazione di una garanzia reale a tutela di un credito contenuto in un atto impositivo.
Anche il quarto motivo di ricorso è infondato esulando dalla funzione propria della comunicazione preventiva dell'ipoteca la indicazione dell'immobile sul quale apporre la garanzia reale.
Il quinto motivo di ricorso è infondato. Sulla base della documentazione prodotta dalla ET, la notifica della ingiunzione nr 240477 risulta essere avvenuta regolarmente nelle mani del ricorrente in data
28.10.2024.
Tale atto risulta essere stato preceduto dalla regolare notifica dell'avviso di accertamento, avvenuta il
2.1.2012.
In ogni caso, in ragione della regolare notifica, in data 28.10.2024, della ingiunzione sopra indicata, va rilevata la inammissibilità della eccezione di prescrizione dei tributi, sanzioni ed interessi per il tempo antecedente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali a beneficio della ET, liquidandole in euro 5000 oltre accessori come per legge
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PRIMICERIO LEONIDA, Presidente
OR ZO, LA
VASATURO IMMACOLATAMARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3316/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
ET Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 20250000231741 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 338/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 2025\0000231741, per l'importo complessivo di euro 79.401,59, relativa a Tarsu anni dal 2006 al 2012 Comune di LL
NT.
Con il primo motivo si eccepisce il difetto di legittimazione in capo a ET rilevando la maturata scadenza dell'incarico.
Con il secondo motivo si rileva la illegittimità della comunicazione per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
Con il terzo motivo si eccepisce la nullità della comunicazione per illegittima applicazione degli interessi sulle sanzioni.
Con il quarto motivo si segnala la nullità della comunicazione per mancata indicazione dell'immobile sul quale far ricadere l'ipoteca.
Con il quinto motivo si lamenta l'omessa notifica delle ingiunzioni.
Con ulteriore motivo si evidenzia la prescrizione dei tributi e, in subordine di sanzioni ed interessi.
La ET ha eseguito un accesso temporaneo in data 9 luglio 2025.
La società concessionaria si è costituita con atto del 19 dicembre 2025 con il quale si è eccepita, in primo luogo, la inammissibilità del ricorso per tardività nella parte riferita agli atti presupposti, evidenziando la regolare notifica di questi ultimi.
Proprio in ragione della rappresentata regolarità delle notifiche degli atti prodromici il concessionario ha segnalato la infondatezza del quinto motivo di ricorso, nonché della eccezione di compiuta prescrizione del credito tributario.
La parte resistente ha, poi, rilevato la legittimità del calcolo degli interessi.
In relazione all'eccepito difetto di legittimazione in capo a ET, la difesa di quest'ultima ha rilevato che l'impugnato preavviso di iscrizione costituisce attività di riscossione svolta in prosecuzione rispetto all'avviso di accertamento che era stato notificato in costanza del rapporto contrattuale con il Comune di
LL NT.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è infondato, ai limiti della inammissibilità, avendo sollevato la difesa una eccezione, relativa al difetto di legittimazione della ET, del tutto priva di riscontri oggettivi e quindi della necessaria specificità.
In ogni caso, meritano condivisione le considerazioni svolte dalla difesa della ET, secondo cui l'impugnato preavviso di iscrizione costituisce attività di riscossione svolta in prosecuzione rispetto all'avviso di accertamento che era stato notificato in costanza del rapporto contrattuale con il Comune di
LL NT.
Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono del tutto estranei all'oggetto della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca la cui funzione non è quella di quantificare il dovuto, bensì di preannunciare l'attivazione di una garanzia reale a tutela di un credito contenuto in un atto impositivo.
Anche il quarto motivo di ricorso è infondato esulando dalla funzione propria della comunicazione preventiva dell'ipoteca la indicazione dell'immobile sul quale apporre la garanzia reale.
Il quinto motivo di ricorso è infondato. Sulla base della documentazione prodotta dalla ET, la notifica della ingiunzione nr 240477 risulta essere avvenuta regolarmente nelle mani del ricorrente in data
28.10.2024.
Tale atto risulta essere stato preceduto dalla regolare notifica dell'avviso di accertamento, avvenuta il
2.1.2012.
In ogni caso, in ragione della regolare notifica, in data 28.10.2024, della ingiunzione sopra indicata, va rilevata la inammissibilità della eccezione di prescrizione dei tributi, sanzioni ed interessi per il tempo antecedente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali a beneficio della ET, liquidandole in euro 5000 oltre accessori come per legge