Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 23/02/2026, n. 1572
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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    Illegittimità iscrizione ipotecaria per avvisi non definitivi

    La Corte ha annullato l'atto impugnato limitatamente all'avviso d'accertamento per l'anno d'imposta 2010, la cui sentenza di annullamento era già passata in giudicato. Per gli altri avvisi, ha ritenuto l'iscrizione ipotecaria pienamente legittima in quanto la pendenza del giudizio non preclude la legittimità della misura cautelare a tutela del credito.

  • Rigettato
    Violazione art. 76 comma 2 D.P.R. 602/1973 a tutela della prima casa

    Il motivo di censura è stato respinto in quanto l'atto impugnato non rientra nella procedura di esecuzione forzata, ma costituisce una misura cautelare a garanzia del credito.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione

    La Corte ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del Giudice del Lavoro per gli avvisi di addebito specificati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 23/02/2026, n. 1572
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1572
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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