CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 23/02/2026, n. 1572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1572 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1572/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VINCI SALVATORE, Presidente
URSO IA PIA, Relatore
PALERMO GIUSEPPE, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 379/2024 depositato il 22/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202300000154000 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premesso il ricorso avverso l'iscrizione ipotecaria n. 293 762 02300000154000; letti i motivi di impugnazione
(illegittimità dell'iscrizione ipotecaria in quanto fondata su avvisi d'accertamento in parte non definitivi;
violazione dell'art. 76 comma 2 D.P.R. 602/1973, a tutela della prima casa).
Lette le controdeduzioni dell'Ufficio.
Ritenuto che all'odierna udienza la causa è stata posta in decisione, osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del Giudice del lavoro per gli avvisi di addebito recanti i numeri 59320190009654552000 e 59320220004583774000.
Nel resto, tenuto conto della definitività della sentenza della CGT che ha annullato l'avviso d'accertamento per l'anno d'imposta 2010 (sentenza n. 9032/2017), l'atto va annullato limitatamente a tale avviso. Quanto agli altri avvisi, ricordato che la pendenza del giudizio non preclude la legittimità dell'iscrizione ipotecaria, trattandosi di una prerogativa spettante all'Ufficio a tutela del credito che è ancora in essere, l'atto impugnato
è da ritenere pienamente legittimo.
Va respinto il motivo di censura dell'atto per ritenuta violazione dell'art. 76 comma 2 D.P.R. 602/1973, in quanto l'atto impugnato non è sussumibile nel procedimento di esecuzione forzata,trattandosi di una misura cautelare a garanzia del credito.
Tenuto conto del parziale accoglimento, sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione limitatamente agli avvisi recanti i numeri 59320190009654552000 e
59320220004583774000, in favore del Giudice del Lavoro;
in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato limitatamente all'avviso di addebito di cui alla sent. n. 9032/2017. Spese compensate.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VINCI SALVATORE, Presidente
URSO IA PIA, Relatore
PALERMO GIUSEPPE, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 379/2024 depositato il 22/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202300000154000 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premesso il ricorso avverso l'iscrizione ipotecaria n. 293 762 02300000154000; letti i motivi di impugnazione
(illegittimità dell'iscrizione ipotecaria in quanto fondata su avvisi d'accertamento in parte non definitivi;
violazione dell'art. 76 comma 2 D.P.R. 602/1973, a tutela della prima casa).
Lette le controdeduzioni dell'Ufficio.
Ritenuto che all'odierna udienza la causa è stata posta in decisione, osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del Giudice del lavoro per gli avvisi di addebito recanti i numeri 59320190009654552000 e 59320220004583774000.
Nel resto, tenuto conto della definitività della sentenza della CGT che ha annullato l'avviso d'accertamento per l'anno d'imposta 2010 (sentenza n. 9032/2017), l'atto va annullato limitatamente a tale avviso. Quanto agli altri avvisi, ricordato che la pendenza del giudizio non preclude la legittimità dell'iscrizione ipotecaria, trattandosi di una prerogativa spettante all'Ufficio a tutela del credito che è ancora in essere, l'atto impugnato
è da ritenere pienamente legittimo.
Va respinto il motivo di censura dell'atto per ritenuta violazione dell'art. 76 comma 2 D.P.R. 602/1973, in quanto l'atto impugnato non è sussumibile nel procedimento di esecuzione forzata,trattandosi di una misura cautelare a garanzia del credito.
Tenuto conto del parziale accoglimento, sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione limitatamente agli avvisi recanti i numeri 59320190009654552000 e
59320220004583774000, in favore del Giudice del Lavoro;
in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato limitatamente all'avviso di addebito di cui alla sent. n. 9032/2017. Spese compensate.