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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 57/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
GI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 22/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente 1 Telefono 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Sap S.r.l. 01691650566
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6856 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2489 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1194 IMU 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 35/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
Resistente: chiedeva il rigetto del ricorso, con vittopria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe la sig.ra Ricorrente_1 impugnava gli avvisi di accertamento IMU nn. 6856, 2489 e 1194, relativi, rispettivamente, agli anni 2019, 2020 e 2021, emessi dalla SAP srl, nella qualità di concessionaria del servizio di riscossione coattiva del comune di Fabrica di Roma, chiedendone, previa sospensione, l'annullamento, con vittoria di spese.
A sostegno della domanda deduceva che l'immobile assoggettato ad imposta, negli anni di riferimento, era sottoposto a procedura esecutiva e che il ricorrente, che ivi risiedeva, sarebbe stato costretto a lasciarlo.
La Sap srl, in sede di costituzione in giudizio, ribadiva la regolarità delle procedure di accertamento. In particolare, faceva presente che, ai fini dell'IMU, rileva la proprietà dell'immobile, pacificamente della dott. sa Ricorrente 1, e non il possesso o la detenzione.
All'udienza del 23 giugno 2025 la Corte, ritenuti non sussistenti i presupposti, rigettava l'istanza di sospensione. Alla successiva udienza del 26 gennaio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e i documenti di causa, ritiene il ricorso non fondato per i motivi di seguito esposti.
Al riguardo va, infatti, evidenziato che l'IMU è un'imposta patrimoniale e, pertanto, rileva il possesso di diritto dell'immobile, risultante al catasto o, meglio, presso la conservatoria dei registri immobiliari. Non rileva, invece, la perdita della mera detenzione, anche se, come in questo caso, preordinata alla perdita del diritto reale.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Le spese vengono compensate tenuto della peculiarità della fattispecie in esame.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
GI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 22/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente 1 Telefono 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Sap S.r.l. 01691650566
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6856 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2489 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1194 IMU 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 35/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
Resistente: chiedeva il rigetto del ricorso, con vittopria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe la sig.ra Ricorrente_1 impugnava gli avvisi di accertamento IMU nn. 6856, 2489 e 1194, relativi, rispettivamente, agli anni 2019, 2020 e 2021, emessi dalla SAP srl, nella qualità di concessionaria del servizio di riscossione coattiva del comune di Fabrica di Roma, chiedendone, previa sospensione, l'annullamento, con vittoria di spese.
A sostegno della domanda deduceva che l'immobile assoggettato ad imposta, negli anni di riferimento, era sottoposto a procedura esecutiva e che il ricorrente, che ivi risiedeva, sarebbe stato costretto a lasciarlo.
La Sap srl, in sede di costituzione in giudizio, ribadiva la regolarità delle procedure di accertamento. In particolare, faceva presente che, ai fini dell'IMU, rileva la proprietà dell'immobile, pacificamente della dott. sa Ricorrente 1, e non il possesso o la detenzione.
All'udienza del 23 giugno 2025 la Corte, ritenuti non sussistenti i presupposti, rigettava l'istanza di sospensione. Alla successiva udienza del 26 gennaio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e i documenti di causa, ritiene il ricorso non fondato per i motivi di seguito esposti.
Al riguardo va, infatti, evidenziato che l'IMU è un'imposta patrimoniale e, pertanto, rileva il possesso di diritto dell'immobile, risultante al catasto o, meglio, presso la conservatoria dei registri immobiliari. Non rileva, invece, la perdita della mera detenzione, anche se, come in questo caso, preordinata alla perdita del diritto reale.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Le spese vengono compensate tenuto della peculiarità della fattispecie in esame.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e compensa le spese del giudizio.