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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1143/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
QUITTINO SARA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2044/2024 depositato il 30/04/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Messina
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3114/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
10 e pubblicata il 25/10/2023
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2022 00042481 80 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 50/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina proponeva appello avverso la sentenza n.
3114/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, la quale – all'esito dell'udienza del 21.09.2023 – aveva accolto il ricorso della contribuente Resistente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2 -appellata - , annullando la cartella di pagamento n. 29520220004248180 relativa all'anno di imposta 2017.
L'appellata, con memoria depositata nel presente grado, ha ricostruito analiticamente il complesso contenzioso sviluppatosi negli anni per le medesime detrazioni relative ai lavori di riqualificazione energetica e ristrutturazione dell'immobile eseguiti nel 2011-2012, richiamando:
quattro giudizi di primo grado tutti conclusi in suo favore;
il passaggio in giudicato della sentenza n. 2457/2021 (anno imposta 2015); ulteriori giudizi d'appello tuttora pendenti;
la circostanza che, per l'anno d'imposta 2020, l'Agenzia delle Entrate abbia essa stessa emesso un provvedimento di sgravio della cartella n. 295202400416488, chiedendo la cessazione della materia del contendere.
In atti risulta, infatti, il provvedimento di sgravio del 23/01/2025, con cui l'Ufficio ha annullato integralmente le somme iscritte a ruolo per l'anno 2020, attinenti alle stesse tipologie di detrazioni oggetto del presente giudizio.
Si costituiva altresì ADER eccependo la propria carenza di legittimazione passiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La sentenza di primo grado ha fornito una motivazione completa e coerente, evidenziando come la contribuente avesse prodotto adeguata documentazione atta a comprovare le spese agevolate e l'effettivo assoggettamento a ritenuta d'acconto, mentre l'Ufficio si è limitato a contestazioni generiche prive di adeguato supporto probatorio, come puntualmente illustrato nel provvedimento impugnato.
Il quadro complessivo degli atti processuali – come ricostruito nella memoria dell'appellata – mostra un iter contenzioso pluriennale che ha già visto:
- quattro pronunce favorevoli alla contribuente, tra cui la sentenza n. 2457/2021 passata in giudicato;
- un provvedimento di sgravio emesso dalla stessa Agenzia delle Entrate in relazione all'anno 2020, motivato proprio dall'esistenza del giudicato favorevole sulla medesima questione.
Tale circostanza, puntualmente evidenziata nell'atto difensivo dell'appellata, conferma l'infondatezza dell'iniziativa impugnatoria odierna, anche sotto il profilo della coerenza dell'azione amministrativa.
Quanto all'eccezione di ADER, la stessa è fondata ma non incide sull'esito del giudizio, atteso che l'appello proposto dall'Ufficio impositore deve essere comunque rigettato nel merito.
Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio, ritenuti sussistenti giusti motivi anche in considerazione della complessità del contenzioso e dei provvedimenti già adottati dall'Ufficio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese del doppio grado di giudizio Palermo,13.1.26 IL RELATORE IL
PRESIDENTE
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
QUITTINO SARA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2044/2024 depositato il 30/04/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Messina
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3114/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
10 e pubblicata il 25/10/2023
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2022 00042481 80 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 50/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina proponeva appello avverso la sentenza n.
3114/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, la quale – all'esito dell'udienza del 21.09.2023 – aveva accolto il ricorso della contribuente Resistente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2 -appellata - , annullando la cartella di pagamento n. 29520220004248180 relativa all'anno di imposta 2017.
L'appellata, con memoria depositata nel presente grado, ha ricostruito analiticamente il complesso contenzioso sviluppatosi negli anni per le medesime detrazioni relative ai lavori di riqualificazione energetica e ristrutturazione dell'immobile eseguiti nel 2011-2012, richiamando:
quattro giudizi di primo grado tutti conclusi in suo favore;
il passaggio in giudicato della sentenza n. 2457/2021 (anno imposta 2015); ulteriori giudizi d'appello tuttora pendenti;
la circostanza che, per l'anno d'imposta 2020, l'Agenzia delle Entrate abbia essa stessa emesso un provvedimento di sgravio della cartella n. 295202400416488, chiedendo la cessazione della materia del contendere.
In atti risulta, infatti, il provvedimento di sgravio del 23/01/2025, con cui l'Ufficio ha annullato integralmente le somme iscritte a ruolo per l'anno 2020, attinenti alle stesse tipologie di detrazioni oggetto del presente giudizio.
Si costituiva altresì ADER eccependo la propria carenza di legittimazione passiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La sentenza di primo grado ha fornito una motivazione completa e coerente, evidenziando come la contribuente avesse prodotto adeguata documentazione atta a comprovare le spese agevolate e l'effettivo assoggettamento a ritenuta d'acconto, mentre l'Ufficio si è limitato a contestazioni generiche prive di adeguato supporto probatorio, come puntualmente illustrato nel provvedimento impugnato.
Il quadro complessivo degli atti processuali – come ricostruito nella memoria dell'appellata – mostra un iter contenzioso pluriennale che ha già visto:
- quattro pronunce favorevoli alla contribuente, tra cui la sentenza n. 2457/2021 passata in giudicato;
- un provvedimento di sgravio emesso dalla stessa Agenzia delle Entrate in relazione all'anno 2020, motivato proprio dall'esistenza del giudicato favorevole sulla medesima questione.
Tale circostanza, puntualmente evidenziata nell'atto difensivo dell'appellata, conferma l'infondatezza dell'iniziativa impugnatoria odierna, anche sotto il profilo della coerenza dell'azione amministrativa.
Quanto all'eccezione di ADER, la stessa è fondata ma non incide sull'esito del giudizio, atteso che l'appello proposto dall'Ufficio impositore deve essere comunque rigettato nel merito.
Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio, ritenuti sussistenti giusti motivi anche in considerazione della complessità del contenzioso e dei provvedimenti già adottati dall'Ufficio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese del doppio grado di giudizio Palermo,13.1.26 IL RELATORE IL
PRESIDENTE