CASS
Sentenza 12 settembre 2024
Sentenza 12 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/09/2024, n. 34504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34504 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PU AR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/03/2024 del TRIB. LIBERTA di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, TOMASO EPIDENDIO, che ha chiesto annullarsi l'ordinanza impugnata. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 7 marzo 2024, il Tribunale del riesame di TA in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di TA avverso l'ordinanza con cui il GIP del medesimo Tribunale aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare nei confronti di IO PU, applicava nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari in relazione al reato di furto di cui agli arti. 110, 624, 625, n. 2 e 61, n. 5, cod. pen. 2. Avverso tale provvedimento PU ha proposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato contestato. Il Tribunale del riesame avrebbe ravvisato tali gravi indizi nel fatto che 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 34504 Anno 2024 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 05/06/2024 il ricorrente, unitamente a EA NE era stato riconosciuto quale occupante del veicolo Toyota Yaris che era stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre sostava per circa tre minuti e mezzo davanti all'esercizio commerciale "La Frutteria", ove era stato commesso il furto del denaro contenuto nella cassa. Detta auto era invero stata presa a noleggio dal PU, il quale, nell'occasione, si accompagnava al NE. Nessun'altra persona era stata ripresa nell'arco temporale in cui il negozio era rimasto chiuso. Tali affermazioni, tuttavia, non si confrontavano con la ragione di fondo per cui il GIP aveva escluso la sussistenza dei gravi indizi, avendo rilevato che non vi era certezza circa l'ora esatta in cui il furto era stato perpetrato, nonché la brevità del tempo in cui i due indagati si erano soffermati nei pressi del negozio, pari a circa tre minuti e mezzo, insufficiente per aprire la saracinesca, la porta di ingresso, introdursi nel locale e prelevare il denaro dalla cassa. Inoltre, non aveva considerato il fatto che la telecamera che aveva ripreso i due indagati non copriva né l'ingresso dell'esercizio commerciale, né il prosieguo della strada, dalla quale si può raggiungere in senso opposto il negozio. Tali elementi sarebbero stati superati dal Tribunale sulla base di mere supposizioni. 2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, avendo usato il Tribunale formule di mero stile e semplici congetture. 2.3. Con il terzo motivo si deduce la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla scelta della misura cautelare degli arresti domiciliari, evidenziando i numerosi precedenti da cui il PU sarebbe risultato gravato. Il ricorrente rileva tuttavia che si tratterebbe di tre precedenti risalenti, uno per reato contravvenzionale in materia urbanistica, uno attinente alla contribuzione previdenziale, e il terzo ad un furto di energia elettrica. Inoltre, l'ordinanza impugnata non avrebbe valutato il periculum libertatis in relazione alla attualità del pericolo di recidivanza. 2.4. Con il quarto motivo di deduce l'omessa motivazione in ordine alla sussistenza della attualità e concretezza delle esigenze cautelari in relazione alla distanza temporale dal fatto, commesso il 22 aprile 2023 rispetto al momento in cui la misura cautelare è stata adottata, circa un anno dopo. 2.5. Con il quinto motivo si deduce la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura cautelare, nonché in ordine alla adeguatezza della misura degli arresti domiciliari rispetto alle misure meno afflittive. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata, risultando sostanzialmente apodittica la 2 valutazione di gravità indiziaria fondata esclusivamente sulla presenza dell'indagato in prossimità del luogo e in orario compatibile con il furto, senza tener conto delle argomentazioni svolte dal primo giudice in ordine alle caratteristiche delle videoriprese, che non consentivano di escludere la presenza sul luogo di altri soggetti. 4. Il ricorrente ha depositato una memoria con la quale ha insistito nelle censure prospettate. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati. 2. Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbente. È preliminarmente opportuno ribadire il principio di diritto secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevoiezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), è chiamato a rilevare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. In particolare, il controllo di legittimità non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori. Di conseguenza, non possono ritenersi ammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono in realtà nella sollecitazione a compiere una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito: ove sia, dunque, denunciato il vizio di motivazione del provvedimento cautelare in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la Corte di legittimità deve controllare essenzialmente se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze probatorie (v. Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 1, n. 50466 del 15/06/2017, Matar, n.m.; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01). Occorre, altresì, rilevare che l'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico ministero, in quanto provvedimento costitutivo della limitazione della libertà personale, deve 3 conformarsi, con riguardo alla motivazione sui presupposti della misura (gravi indizi di colpevolezza, esigenze cautelari e scelta della misura) alle stesse regole fissate nell'art. 292, comma 2, cod. proc. pen., come interpretate dalla costante giurisprudenza di legittimità. 3. Nel caso in esame l'ordinanza impugnata risulta motivata in modo incongruente e carente. Invero, il Tribunale del riesame, pur dando atto delle ragioni per le quali il GIP aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare avanzata dal Pubblico ministero in relazione al delitto di furto aggravato commesso ai danni dell'esercizio commerciale "La Frutteria", non si è con esse confrontata, pervenendo ad una conclusione opposta in ordine alla sussistenza dei gravi indizi sulla base di un ragionamento sostanzialmente apodittico. Invero, secondo il Tribunale la gravità indiziaria emergerebbe: i) dalla accertata presenza dell'indagato (e del coindagato) in prossimità dell'esercizio commerciale ove si è verificato il furto;
li) dalla compatibilità dei tempi, tra tale presenza e la perpetrazione del furto, avvenuto nell'arco temporale in cui il negozio era chiuso;
iii) dalla compatibilità del tempo in cui il ricorrente ha sostato nei pressi del locale con quello necessario a commettere il reato;
iv) dalla circostanza che nel suddetto arco temporale le telecamere di sorveglianza non avevano ripreso nessun altro soggetto nei pressi dell'esercizio commerciale. Tuttavia, nel valutare tali elementi, l'ordinanza impugnata non tiene conto del fatto che - come rilevato dal GIP - le telecamere di sorveglianza non riprendevano né la porta di ingresso del negozio ove era stato perpetrato il furto, né la parte di strada opposta da cui pure sarebbe stato possibile accedere al medesimo, sicché trascura del tutto la circostanza che dette riprese non consentivano di escludere in modo univoco che, nell'ampio arco temporale in cui il negozio era rimasto chiuso, altre persone fossero entrate nel negozio provenendo dalla parte di strada opposta a quella filmata dalle videocamere. Inoltre, il Tribunale ha affermato in modo del tutto apodittico la compatibilità della tempistica dell'azione anche nel caso in cui il negozio fosse stato chiuso con la saracinesca, senza tuttavia verificare né considerare se e con quali modalità tale saracinesca fosse stata chiusa, senza tener conto che, secondo quanto emerso dagli atti (v. le dichiarazioni rese da OS RE), la porta del negozio risultava chiusa a chiave e senza confrontare tali elementi con il fatto che la permanenza dell'indagato nel negozio si era complessivamente protratta per un minuto. 4. Tali carenze motivazionali impongono l'annullamento della decisione impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di TA affinché provveda alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla imputazione provvisoria. 4 Le ulteriori deduzioni in punto di esigenze cautelari restano assorbite.
PQM
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale del riesame di TA. Così deciso nella camera di consiglio del 5 giugno 2024.
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, TOMASO EPIDENDIO, che ha chiesto annullarsi l'ordinanza impugnata. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 7 marzo 2024, il Tribunale del riesame di TA in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di TA avverso l'ordinanza con cui il GIP del medesimo Tribunale aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare nei confronti di IO PU, applicava nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari in relazione al reato di furto di cui agli arti. 110, 624, 625, n. 2 e 61, n. 5, cod. pen. 2. Avverso tale provvedimento PU ha proposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato contestato. Il Tribunale del riesame avrebbe ravvisato tali gravi indizi nel fatto che 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 34504 Anno 2024 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 05/06/2024 il ricorrente, unitamente a EA NE era stato riconosciuto quale occupante del veicolo Toyota Yaris che era stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre sostava per circa tre minuti e mezzo davanti all'esercizio commerciale "La Frutteria", ove era stato commesso il furto del denaro contenuto nella cassa. Detta auto era invero stata presa a noleggio dal PU, il quale, nell'occasione, si accompagnava al NE. Nessun'altra persona era stata ripresa nell'arco temporale in cui il negozio era rimasto chiuso. Tali affermazioni, tuttavia, non si confrontavano con la ragione di fondo per cui il GIP aveva escluso la sussistenza dei gravi indizi, avendo rilevato che non vi era certezza circa l'ora esatta in cui il furto era stato perpetrato, nonché la brevità del tempo in cui i due indagati si erano soffermati nei pressi del negozio, pari a circa tre minuti e mezzo, insufficiente per aprire la saracinesca, la porta di ingresso, introdursi nel locale e prelevare il denaro dalla cassa. Inoltre, non aveva considerato il fatto che la telecamera che aveva ripreso i due indagati non copriva né l'ingresso dell'esercizio commerciale, né il prosieguo della strada, dalla quale si può raggiungere in senso opposto il negozio. Tali elementi sarebbero stati superati dal Tribunale sulla base di mere supposizioni. 2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, avendo usato il Tribunale formule di mero stile e semplici congetture. 2.3. Con il terzo motivo si deduce la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla scelta della misura cautelare degli arresti domiciliari, evidenziando i numerosi precedenti da cui il PU sarebbe risultato gravato. Il ricorrente rileva tuttavia che si tratterebbe di tre precedenti risalenti, uno per reato contravvenzionale in materia urbanistica, uno attinente alla contribuzione previdenziale, e il terzo ad un furto di energia elettrica. Inoltre, l'ordinanza impugnata non avrebbe valutato il periculum libertatis in relazione alla attualità del pericolo di recidivanza. 2.4. Con il quarto motivo di deduce l'omessa motivazione in ordine alla sussistenza della attualità e concretezza delle esigenze cautelari in relazione alla distanza temporale dal fatto, commesso il 22 aprile 2023 rispetto al momento in cui la misura cautelare è stata adottata, circa un anno dopo. 2.5. Con il quinto motivo si deduce la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura cautelare, nonché in ordine alla adeguatezza della misura degli arresti domiciliari rispetto alle misure meno afflittive. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata, risultando sostanzialmente apodittica la 2 valutazione di gravità indiziaria fondata esclusivamente sulla presenza dell'indagato in prossimità del luogo e in orario compatibile con il furto, senza tener conto delle argomentazioni svolte dal primo giudice in ordine alle caratteristiche delle videoriprese, che non consentivano di escludere la presenza sul luogo di altri soggetti. 4. Il ricorrente ha depositato una memoria con la quale ha insistito nelle censure prospettate. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati. 2. Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbente. È preliminarmente opportuno ribadire il principio di diritto secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevoiezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), è chiamato a rilevare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. In particolare, il controllo di legittimità non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori. Di conseguenza, non possono ritenersi ammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono in realtà nella sollecitazione a compiere una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito: ove sia, dunque, denunciato il vizio di motivazione del provvedimento cautelare in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la Corte di legittimità deve controllare essenzialmente se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze probatorie (v. Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 1, n. 50466 del 15/06/2017, Matar, n.m.; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01). Occorre, altresì, rilevare che l'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico ministero, in quanto provvedimento costitutivo della limitazione della libertà personale, deve 3 conformarsi, con riguardo alla motivazione sui presupposti della misura (gravi indizi di colpevolezza, esigenze cautelari e scelta della misura) alle stesse regole fissate nell'art. 292, comma 2, cod. proc. pen., come interpretate dalla costante giurisprudenza di legittimità. 3. Nel caso in esame l'ordinanza impugnata risulta motivata in modo incongruente e carente. Invero, il Tribunale del riesame, pur dando atto delle ragioni per le quali il GIP aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare avanzata dal Pubblico ministero in relazione al delitto di furto aggravato commesso ai danni dell'esercizio commerciale "La Frutteria", non si è con esse confrontata, pervenendo ad una conclusione opposta in ordine alla sussistenza dei gravi indizi sulla base di un ragionamento sostanzialmente apodittico. Invero, secondo il Tribunale la gravità indiziaria emergerebbe: i) dalla accertata presenza dell'indagato (e del coindagato) in prossimità dell'esercizio commerciale ove si è verificato il furto;
li) dalla compatibilità dei tempi, tra tale presenza e la perpetrazione del furto, avvenuto nell'arco temporale in cui il negozio era chiuso;
iii) dalla compatibilità del tempo in cui il ricorrente ha sostato nei pressi del locale con quello necessario a commettere il reato;
iv) dalla circostanza che nel suddetto arco temporale le telecamere di sorveglianza non avevano ripreso nessun altro soggetto nei pressi dell'esercizio commerciale. Tuttavia, nel valutare tali elementi, l'ordinanza impugnata non tiene conto del fatto che - come rilevato dal GIP - le telecamere di sorveglianza non riprendevano né la porta di ingresso del negozio ove era stato perpetrato il furto, né la parte di strada opposta da cui pure sarebbe stato possibile accedere al medesimo, sicché trascura del tutto la circostanza che dette riprese non consentivano di escludere in modo univoco che, nell'ampio arco temporale in cui il negozio era rimasto chiuso, altre persone fossero entrate nel negozio provenendo dalla parte di strada opposta a quella filmata dalle videocamere. Inoltre, il Tribunale ha affermato in modo del tutto apodittico la compatibilità della tempistica dell'azione anche nel caso in cui il negozio fosse stato chiuso con la saracinesca, senza tuttavia verificare né considerare se e con quali modalità tale saracinesca fosse stata chiusa, senza tener conto che, secondo quanto emerso dagli atti (v. le dichiarazioni rese da OS RE), la porta del negozio risultava chiusa a chiave e senza confrontare tali elementi con il fatto che la permanenza dell'indagato nel negozio si era complessivamente protratta per un minuto. 4. Tali carenze motivazionali impongono l'annullamento della decisione impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di TA affinché provveda alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla imputazione provvisoria. 4 Le ulteriori deduzioni in punto di esigenze cautelari restano assorbite.
PQM
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale del riesame di TA. Così deciso nella camera di consiglio del 5 giugno 2024.