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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/11/2025, n. 2571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2571 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato all'esito del deposito di note in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R. G. 1807/2019
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in virtù Parte_1
di procura in atti dall'Avv. Pietro Troianiello presso il quale è elettivamente domiciliato in
Caserta alla Via Gennaro Tescione n. 209 opponente
E
in persona del legale rappresentante p.t., nonché in opersona del legale CP_1 CP_2 rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avv. Maio Roberto domiciliato in Caserta, via
Arena n.2, Loc. San Benedetto opposte
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3
rappresentata e difesa dagli avv.ti Crispino Raffaella e Caturano Vincenzo, elettivamente domiciliata come in atti opposta Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20.02.2019, la società opponente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 32820180006858666000 ( notificato il
11 gennaio 2019), avente ad oggetto pretese contributive, nella gestione lavoratori dipendenti, scaturenti dal disconoscimento, ex art. 1, comma 1175, legge n°296/2006, delle agevolazioni contributive ex lege n°407/90 (per il periodo dal giugno del 2014 al settembre del 2016).
La società ricorrente ha precisato che la fruizione delle agevolazioni contributive erroneamente era stata ritenuta indebita dall' in quanto il lavoratore , CP_1 Per_1 assunto a tempo indeterminato (a decorrere dal 9 giugno 2013) con le predette agevolazioni contributive, era in possesso del requisito soggettivo previsto dalla legge 407/90 per l'assunzione agevolata. Chiedeva pertanto accertarsi il proprio diritto alle agevolazioni contributive in questione, con conseguente annullamento dell'avviso di addebito impugnato, con vittoria di spese ed onorari di causa.
Si costituiva in giudizio l' che, con argomentazioni in fatto e diritto, resisteva CP_1
all'opposta domanda, insistendo per il rigetto del ricorso. Contestava, in particolare, le avverse deduzioni e rilevava che il lavoratore in questione era stato dipendente a tempo determinato della società e che la l'assunzione a tempo indeterminato dello Parte_1
stesso era avvenuta quando detto dipendente era già titolare del diritto di precedenza per l'assunzione a tempo indeterminato e tanto in contrasto con l'art. 4, comma 12° lett. a), della legge n°92/2012.
Si costituiva l' , che con argomentazioni in fatto e diritto, Controparte_3
chiedeva il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la giudicante procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
Si osserva in diritto che, secondo la previsione dell'art. 8, comma 9, della legge n. 407/90, in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del
50% per un periodo di trentasei mesi ( la legge di stabilità per il 2015 ha abrogato l'art. 8, comma 9° della legge 407/1990).
L'art. 4, comma 12°, della legge n°92/2012 ( legge Fornero) stabilisce che “al fine di garantire un'omogenea applicazione degli incentivi all'assunzione, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e dagli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i periodi di vigenza come ridefiniti dalla presente legge, si definiscono
i seguenti principi: a) gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva;
gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;
b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto
a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine”.
L'art. 5 del d. lgs. 368/2001 cc. 4 quater, quinquies e sexies ( ripreso nell'art. 24, comma 4, del d.lgs. n°81/2015) prevede che “Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
4-quinquies. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.
4-sexies. Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater
e 4-quinquies può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro”.
Tanto premesso in diritto, nella fattispecie il lavoratore in oggetto, essendo stato occupato a tempo determinato alle dipendenze della società ricorrente per più di sei mesi, aveva maturato il diritto di precedenza per l'assunzione a tempo indeterminato ex art. 5 d. lgs.
n°368/2001.
Quanto alla deduzione secondo cui il lavoratore in questione aveva espletato, durante i rapporti a tempo determinato, mansioni diverse da quelle con le quali è poi stato assunto a tempo indeterminato, la stessa è irrilevante e non esclude il diritto di precedenza nell'assunzione a tempo indeterminato. Deve, in ogni caso osservarsi che, già dalle deduzioni attoree, emerge la piena sovrapponibilità delle mansioni espletate nei due rapporti lavorativi dal lavoratore in oggetto, assunto a tempo indeterminato quale
“geometra di cantiere” e, nei contratti a tempo determinato, con compiti di redazione dei progetti da presentare, unitamente alla redazione delle offerte migliorative delle gare di appalto.
L'opposizione va pertanto rigettata.
Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese.
Santa Maria Capua Vetere, 25 novembre 2025
La Giudice
(dott.ssa Valentina Paglionico)