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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 09/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 966/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Miele ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 966/2017 promossa da:
), rappresentato e difeso dall'avv.to LEMBO Parte_1 C.F._1
GIANLUCA , giusta procura in atti
RICORRENTE/I contro
), rappresentato e difeso dall'avv.to SCARPA Controparte_1 P.IVA_1
NICOLA e LA PASTINA SERGIO, giusta procura in atti
RESISTENTE/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma
2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Con ricorso depositato in data 28.6.2017, ha adito l'intestato Tribunale, chiedendo:” Parte_1
IN VIA PRELIMINARE
1. Ritenere e dichiarare la nullità della sanzione disciplinare – prot. N. 30927/2016 comminata al ricorrente sig. per violazione dei termini del procedimento disciplinare di cui all'art. Parte_1
55 bis d. lgs. n. 165 del 2001 ed art. 6 codice disciplinare e regolamento disciplinare del comune di
approvato con delibera di giunta comunale n. 143 del 21.05.2010; CP_1
pagina 1 di 5 NEL MERITO
- RITENERE E DICHIARARE ILLEGITTIMA la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per sei mesi inflitta al sig. con provvedimento n° Parte_1
0030927/2016 – U- del 01.12.2016 e notificata in data 01.12.2016 relativa al procedimento attivato con nota prot. G. 0023743/2016 – U- del 19.09.2016 e nota Prot. G. 0023888/2016 – U – del
20.09.2016, con motivi in via autonoma tra loro, per violazione dei criteri generali previsti dal
C.C.N.L. 11.04.2008 del personale dipendente da Regioni ed Autonomie Locali in riferimento all'art.
55 bis D.Lgs 165/2001 nonché del vigente codice disciplinare e del vigente regolamento di disciplina del ovvero per falsa applicazione e mancato rispetto del principio di Controparte_1
gradualità e proporzionalità delle sanzioni ovvero per illegittimità della sanzione disciplinare ovvero perché inflitta ad eccessiva distanza di tempo dal fatto ovvero per tardività della contestazione ovvero per eccessiva durata del procedimento disciplinare ovvero per sviamento di potere ed ingiustizia manifesta perché la sanzione è fondata su contestazione di addebito parziale ovvero perché inflitta senza dare atto delle specifiche difese addotte dal lavoratore;
e conseguentemente
- RITENERE E DICHIARARE che nessun comportamento negligente è stato po-sto in essere dal sig.
giusta superiori motivi ed ORDINARE la cancellazione della sanzione dal fascicolo Parte_1
personale del dipendente;
e per l'effetto
- CONDANNARE il in persona del proprio legale rappr.te pro-tempore, a Controparte_1 restituire i sei mesi di paga all'odierno ricorrente e revocare la sospensione nonché condannare il medesimo in persona del proprio legale rapp.te pro tempore al risarcimento Controparte_1
del danno esistenziale, danno al nome ed all'onore pari ad Euro 25.000,00 (Euro venticinquemila/00) ;
IN SUBORDINE NEL MERITO
- RITENERE E DICHIARARE ECCESSIVA E/O SPROPORZIONATA la san-zione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per mesi sei con provvedimento n°
0030927/2016 – U- del 01.12.2016 e notificata in da-ta 01.12.2016 relativa al procedimento attivato con nota prot. G. 0023743/2016 – U- del 19.09.2016 e nota Prot. G. 0023888/2016 – U – del
20.09.2016e per l'effetto
ORDINARE la derubricazione della sanzione grave in sanzione lieve del richiamo scritto ovvero della semplice multa;
- In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da attribuirsi al sottoscritto procuratore per anticipo fattone.”.
pagina 2 di 5 Con successivo ricorso depositato il 10.3.2020 il ricorrente ha depositato nuovo ricorso (iscritto al rg n.435/2020 e riunito al presente giudizio il 17.12.2020) impugnando il licenziamento, quale sanzione irrogata dal resistente in seguito alla riapertura del procedimento disciplinare in seguito al CP_1
passaggio in giudicato della sentenza di condanna penale emessa nei confronti del ricorrente.
Costituitosi il , ha contestato quanto sostenuto da parte ricorrente, chiedendo il Controparte_1
rigetto dei ricorsi.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
In primis va sottolineato come i fatti su cui si basa il provvedimento disciplinare emesso nei confronti del ricorrente, sono cristallizzati nella sentenza di patteggiamento, in cui il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del reato di peculato. Pertanto, qualsiasi ricostruzione effettuata nel presente giudizio è stata superata dall'accertamento del fatto nel giudizio penale.
Inoltre è opportuno sottolineare che i fatti non sono stati in alcun modo contestati dal ricorrente.
Nel merito delle contestazioni effettuate dal ricorrente, per quanto riguarda il mancato rispetto del termine per l'inizio del procedimento disciplinare e per la sua conclusione, occorre richiamare la normativa di riferimento.
In merito l'art. 52 bis D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, prevede “L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca
l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa.”.
Dunque, oltre al termine di trenta giorni dalla segnalazione, l'articolo in commento prevede la possibilità per l'ufficio competente di contestare l'addebito in favore del lavoratore solo dopo aver avuto piena conoscenza dei fatti. Parte resistente ha dimostrato come la contestazione nei confronti del ricorrente sia stata effettuata solo dopo il pieno accertamento dei fatti, avvenuto con l'accertamento del revisore dei conti, che ha depositato il verbale n.12 il 16.9.2016. Da tale data va computato il dies a quo per l'apertura del procedimento disciplinare e per la contestazione dell'addebito. Conseguentemente è sicuramente tempestivo l'avvio del procedimento disciplinare effettuato con la formulazione della contestazione dell in data 19.9.2016 e rettificato il Parte_2
20.9.2016.
Infatti, la tesi sostenuta dal ricorrente relativa alla conoscenza del comune dei fatti oggetto della contestazione in epoca anteriore alla data sopra indicata, non trova fondamento. Infatti, dalla documentazione richiamata non si evince l'avvenuto accertamento dei fatti per sollevare il pagina 3 di 5 procedimento disciplina, ma costituiscono atti prodromici al controllo contabile effettuato successivamente dal revisore dei conti.
Allo stesso modo la contestazione relativa al mancato rispetto del termine di centoventi giorni per l'applicazione del provvedimento disciplinare, non è fondata;
indicata come data di dies a quo quella del 16.9.2016, la prima sanzione della sospensione è stata irrogata nel termine di centoventi giorni previsto dall'art. 55 bis, in data 1.12.2016.
Per quanto riguarda le contestazioni effettuate dal ricorrente circa l'insussistenza degli addebiti e la sproporzione della sanzione irrogata, le stesse sono state superate rispettivamente dall'accertamento in sede penale dei fatti contestati, con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna e dall'irrogazione della sanzione del licenziamento.
Infatti la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento del fatto, alla sua eventuale illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato lo ha commesso (art. 653 co.
1-bis cpp), pur restando di competenza del giudice disciplinare verificare se il comportamento accertato sia deontologicamente sanzionabile, alla luce dell'autonomia dei rispettivi ordinamenti, penale e disciplinare (art. 54 co. 1 L. n. 247/2012).
Pertanto mentre l'accertamento del fatto non può essere contestato né messo in discussione, occorre in questa sede valutare la sanzione irrogata.
In merito è da rigettare anche il secondo ricorso introdotto dal ricorrente, in cui ha contestato il mancato rispetto del termine per la riapertura del procedimento disciplinare e nel merito l'irrogazione della sanzione del licenziamento.
La riapertura del procedimento disciplinare è previsto espressamente dall'art.55 ter commi 3 e 4, laddove prevede che:”Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa.
Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto, mediante rinnovo della contestazione dell'addebito, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, da parte della cancelleria del giudice, all'amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero dal ricevimento dell'istanza di riapertura. Il procedimento si svolge secondo quanto previsto nell'art. 55 bis con integrale nuova decorrenza dei termini ivi previsti per la conclusione dello stesso.
Ai fini delle determinazioni conclusive, l'ufficio procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'art. 653, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale.”.
Ebbene, nel caso de qua agitur, la sentenza di condanna del ricorrente è stata comunicata all'ente e protocollata in data 5.2.2019; tuttavia la comunicazione della sentenza con attestazione del passaggio in pagina 4 di 5 giudicato è avvenuto il 30.7.2019. Pertanto la riapertura del procedimento del 6.8.2019 per l'irrogazione della sanzione del licenziamento è avvenuta nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza con l'attestazione di passaggio in giudicato.
Inoltre la sanzione del licenziamento è espressamente prevista per i fatti accertati e commessi dal ricorrente ai sensi dell'art.3 comma 8 lettera c-3) del CCNL del 2008. Infatti la norma espressamente prevede che:”
8. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
a) terza recidiva nel biennio, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro dipendenti o terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;
b) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero che la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di documenti falsi;
c) condanna passata in giudicato:
1. per i delitti già indicati nell' art.1, comma 1, lettere a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, c), ed e) della legge 18 gennaio 1992 n. 16; per il personale degli enti locali il riferimento è ai delitti previsti dagli artt. 58, comma 1, lett. a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58, comma 1, lett. a) e all'art. 316 del codice penale, lett. b) e c) del
D.Lgs.n.267 del 2000.”. E' quindi testuale che alla condanna del peculato l'ente provveda al licenziamento del dipendente senza preavviso.
Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza od eccezione disattese, così provvede:
RIGETTA il ricorso;
CONDANNA la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite, che liquida in € 2.000,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge.
Fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.
Vallo della Lucania, 09/01/2025
Il Giudice
Mario Miele
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Miele ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 966/2017 promossa da:
), rappresentato e difeso dall'avv.to LEMBO Parte_1 C.F._1
GIANLUCA , giusta procura in atti
RICORRENTE/I contro
), rappresentato e difeso dall'avv.to SCARPA Controparte_1 P.IVA_1
NICOLA e LA PASTINA SERGIO, giusta procura in atti
RESISTENTE/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma
2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Con ricorso depositato in data 28.6.2017, ha adito l'intestato Tribunale, chiedendo:” Parte_1
IN VIA PRELIMINARE
1. Ritenere e dichiarare la nullità della sanzione disciplinare – prot. N. 30927/2016 comminata al ricorrente sig. per violazione dei termini del procedimento disciplinare di cui all'art. Parte_1
55 bis d. lgs. n. 165 del 2001 ed art. 6 codice disciplinare e regolamento disciplinare del comune di
approvato con delibera di giunta comunale n. 143 del 21.05.2010; CP_1
pagina 1 di 5 NEL MERITO
- RITENERE E DICHIARARE ILLEGITTIMA la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per sei mesi inflitta al sig. con provvedimento n° Parte_1
0030927/2016 – U- del 01.12.2016 e notificata in data 01.12.2016 relativa al procedimento attivato con nota prot. G. 0023743/2016 – U- del 19.09.2016 e nota Prot. G. 0023888/2016 – U – del
20.09.2016, con motivi in via autonoma tra loro, per violazione dei criteri generali previsti dal
C.C.N.L. 11.04.2008 del personale dipendente da Regioni ed Autonomie Locali in riferimento all'art.
55 bis D.Lgs 165/2001 nonché del vigente codice disciplinare e del vigente regolamento di disciplina del ovvero per falsa applicazione e mancato rispetto del principio di Controparte_1
gradualità e proporzionalità delle sanzioni ovvero per illegittimità della sanzione disciplinare ovvero perché inflitta ad eccessiva distanza di tempo dal fatto ovvero per tardività della contestazione ovvero per eccessiva durata del procedimento disciplinare ovvero per sviamento di potere ed ingiustizia manifesta perché la sanzione è fondata su contestazione di addebito parziale ovvero perché inflitta senza dare atto delle specifiche difese addotte dal lavoratore;
e conseguentemente
- RITENERE E DICHIARARE che nessun comportamento negligente è stato po-sto in essere dal sig.
giusta superiori motivi ed ORDINARE la cancellazione della sanzione dal fascicolo Parte_1
personale del dipendente;
e per l'effetto
- CONDANNARE il in persona del proprio legale rappr.te pro-tempore, a Controparte_1 restituire i sei mesi di paga all'odierno ricorrente e revocare la sospensione nonché condannare il medesimo in persona del proprio legale rapp.te pro tempore al risarcimento Controparte_1
del danno esistenziale, danno al nome ed all'onore pari ad Euro 25.000,00 (Euro venticinquemila/00) ;
IN SUBORDINE NEL MERITO
- RITENERE E DICHIARARE ECCESSIVA E/O SPROPORZIONATA la san-zione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per mesi sei con provvedimento n°
0030927/2016 – U- del 01.12.2016 e notificata in da-ta 01.12.2016 relativa al procedimento attivato con nota prot. G. 0023743/2016 – U- del 19.09.2016 e nota Prot. G. 0023888/2016 – U – del
20.09.2016e per l'effetto
ORDINARE la derubricazione della sanzione grave in sanzione lieve del richiamo scritto ovvero della semplice multa;
- In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da attribuirsi al sottoscritto procuratore per anticipo fattone.”.
pagina 2 di 5 Con successivo ricorso depositato il 10.3.2020 il ricorrente ha depositato nuovo ricorso (iscritto al rg n.435/2020 e riunito al presente giudizio il 17.12.2020) impugnando il licenziamento, quale sanzione irrogata dal resistente in seguito alla riapertura del procedimento disciplinare in seguito al CP_1
passaggio in giudicato della sentenza di condanna penale emessa nei confronti del ricorrente.
Costituitosi il , ha contestato quanto sostenuto da parte ricorrente, chiedendo il Controparte_1
rigetto dei ricorsi.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
In primis va sottolineato come i fatti su cui si basa il provvedimento disciplinare emesso nei confronti del ricorrente, sono cristallizzati nella sentenza di patteggiamento, in cui il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del reato di peculato. Pertanto, qualsiasi ricostruzione effettuata nel presente giudizio è stata superata dall'accertamento del fatto nel giudizio penale.
Inoltre è opportuno sottolineare che i fatti non sono stati in alcun modo contestati dal ricorrente.
Nel merito delle contestazioni effettuate dal ricorrente, per quanto riguarda il mancato rispetto del termine per l'inizio del procedimento disciplinare e per la sua conclusione, occorre richiamare la normativa di riferimento.
In merito l'art. 52 bis D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, prevede “L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca
l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa.”.
Dunque, oltre al termine di trenta giorni dalla segnalazione, l'articolo in commento prevede la possibilità per l'ufficio competente di contestare l'addebito in favore del lavoratore solo dopo aver avuto piena conoscenza dei fatti. Parte resistente ha dimostrato come la contestazione nei confronti del ricorrente sia stata effettuata solo dopo il pieno accertamento dei fatti, avvenuto con l'accertamento del revisore dei conti, che ha depositato il verbale n.12 il 16.9.2016. Da tale data va computato il dies a quo per l'apertura del procedimento disciplinare e per la contestazione dell'addebito. Conseguentemente è sicuramente tempestivo l'avvio del procedimento disciplinare effettuato con la formulazione della contestazione dell in data 19.9.2016 e rettificato il Parte_2
20.9.2016.
Infatti, la tesi sostenuta dal ricorrente relativa alla conoscenza del comune dei fatti oggetto della contestazione in epoca anteriore alla data sopra indicata, non trova fondamento. Infatti, dalla documentazione richiamata non si evince l'avvenuto accertamento dei fatti per sollevare il pagina 3 di 5 procedimento disciplina, ma costituiscono atti prodromici al controllo contabile effettuato successivamente dal revisore dei conti.
Allo stesso modo la contestazione relativa al mancato rispetto del termine di centoventi giorni per l'applicazione del provvedimento disciplinare, non è fondata;
indicata come data di dies a quo quella del 16.9.2016, la prima sanzione della sospensione è stata irrogata nel termine di centoventi giorni previsto dall'art. 55 bis, in data 1.12.2016.
Per quanto riguarda le contestazioni effettuate dal ricorrente circa l'insussistenza degli addebiti e la sproporzione della sanzione irrogata, le stesse sono state superate rispettivamente dall'accertamento in sede penale dei fatti contestati, con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna e dall'irrogazione della sanzione del licenziamento.
Infatti la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento del fatto, alla sua eventuale illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato lo ha commesso (art. 653 co.
1-bis cpp), pur restando di competenza del giudice disciplinare verificare se il comportamento accertato sia deontologicamente sanzionabile, alla luce dell'autonomia dei rispettivi ordinamenti, penale e disciplinare (art. 54 co. 1 L. n. 247/2012).
Pertanto mentre l'accertamento del fatto non può essere contestato né messo in discussione, occorre in questa sede valutare la sanzione irrogata.
In merito è da rigettare anche il secondo ricorso introdotto dal ricorrente, in cui ha contestato il mancato rispetto del termine per la riapertura del procedimento disciplinare e nel merito l'irrogazione della sanzione del licenziamento.
La riapertura del procedimento disciplinare è previsto espressamente dall'art.55 ter commi 3 e 4, laddove prevede che:”Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa.
Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto, mediante rinnovo della contestazione dell'addebito, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, da parte della cancelleria del giudice, all'amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero dal ricevimento dell'istanza di riapertura. Il procedimento si svolge secondo quanto previsto nell'art. 55 bis con integrale nuova decorrenza dei termini ivi previsti per la conclusione dello stesso.
Ai fini delle determinazioni conclusive, l'ufficio procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'art. 653, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale.”.
Ebbene, nel caso de qua agitur, la sentenza di condanna del ricorrente è stata comunicata all'ente e protocollata in data 5.2.2019; tuttavia la comunicazione della sentenza con attestazione del passaggio in pagina 4 di 5 giudicato è avvenuto il 30.7.2019. Pertanto la riapertura del procedimento del 6.8.2019 per l'irrogazione della sanzione del licenziamento è avvenuta nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza con l'attestazione di passaggio in giudicato.
Inoltre la sanzione del licenziamento è espressamente prevista per i fatti accertati e commessi dal ricorrente ai sensi dell'art.3 comma 8 lettera c-3) del CCNL del 2008. Infatti la norma espressamente prevede che:”
8. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
a) terza recidiva nel biennio, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro dipendenti o terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;
b) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero che la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di documenti falsi;
c) condanna passata in giudicato:
1. per i delitti già indicati nell' art.1, comma 1, lettere a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, c), ed e) della legge 18 gennaio 1992 n. 16; per il personale degli enti locali il riferimento è ai delitti previsti dagli artt. 58, comma 1, lett. a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58, comma 1, lett. a) e all'art. 316 del codice penale, lett. b) e c) del
D.Lgs.n.267 del 2000.”. E' quindi testuale che alla condanna del peculato l'ente provveda al licenziamento del dipendente senza preavviso.
Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza od eccezione disattese, così provvede:
RIGETTA il ricorso;
CONDANNA la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite, che liquida in € 2.000,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge.
Fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.
Vallo della Lucania, 09/01/2025
Il Giudice
Mario Miele
pagina 5 di 5