Art. 2.
Il quarto comma dell'articolo 14 del regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225 , modificativo dell' articolo 37 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925; n. 2033 , e' sostituito dal seguente:
"Il nome di "sciroppo da estratto di..." seguito dalla indicazione di una data pianta che porta frutta a succo, e' riservato alle soluzioni di saccarosio con aggiunta di estratto ricavato da frutti, semi anche tostati, cortecce e bucce, radici, foglie, fiori o altre parti della pianta nominata.
Tale indicazione deve apporsi in maniera visibile sui recipienti che contengono gli sciroppi.
Qualora si tratti di pianta che non porta frutta a succo, il nome dello sciroppo di cui al precedente comma potra' essere sostituito dal nome della pianta, o da un nome di fantasia da esso derivato o no, seguito dall'indicazione "sciroppo all'estratto di..." completata dal nome della pianta; oppure dall'indicazione " sciroppo di..." completata dal nome della stessa".
Il quarto comma dell'articolo 14 del regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225 , modificativo dell' articolo 37 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925; n. 2033 , e' sostituito dal seguente:
"Il nome di "sciroppo da estratto di..." seguito dalla indicazione di una data pianta che porta frutta a succo, e' riservato alle soluzioni di saccarosio con aggiunta di estratto ricavato da frutti, semi anche tostati, cortecce e bucce, radici, foglie, fiori o altre parti della pianta nominata.
Tale indicazione deve apporsi in maniera visibile sui recipienti che contengono gli sciroppi.
Qualora si tratti di pianta che non porta frutta a succo, il nome dello sciroppo di cui al precedente comma potra' essere sostituito dal nome della pianta, o da un nome di fantasia da esso derivato o no, seguito dall'indicazione "sciroppo all'estratto di..." completata dal nome della pianta; oppure dall'indicazione " sciroppo di..." completata dal nome della stessa".