CASS
Sentenza 23 gennaio 2023
Sentenza 23 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/01/2023, n. 2656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2656 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CH NZ nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla valutazione della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., e il rigetto del ricorso nel resto;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 2656 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 11/01/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 18 dicembre 2020, la Corte di appello di Messina ha parzialmente riformato la sentenza emessa il 28 ottobre 2019 dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nei confronti di ZO RÒ. L'imputato è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625 n. 7 cod. pen., commesso a Barcellona Pozzo di Gotto il 4 luglio 2016 impossessandosi di quattro bottiglie di liquore che sottraeva dagli scaffali di un esercizio commerciale. Gli sono state concesse le attenuanti generiche (che il giudice di primo grado aveva ritenuto di non poter applicare) valutate equivalenti alla contestata aggravante, e la pena è stata determinata nella misura di mesi sei di reclusione ed C 150,00 di multa. 2. Contro la sentenza l'imputato ha proposto ricorso per mezzo del proprio difensore. 2.1 Col primo motivo, la difesa lamenta vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. rileva che, come emerso dall'istruttoria dibattimentale, il supermercato era dotato di un sistema di videosorveglianza e proprio grazie ad esso fu possibile risalire all'autore del furto. 2.2. Col secondo motivo, il difensore si duole del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Sottolinea che tale richiesta era stata formulata con l'atto di gravame, ma la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi sul punto. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla valutazione della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 c.p. e il rigetto del ricorso nel resto. Con memoria del 2 gennaio 2023 il difensore ha insistito per l'accoglimento di entrambi i motivi. 4. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, il secondo merita accoglimento. 5. Non è controverso che l'esercizio commerciale nel quale fu perpetrato il furto oggetto del presente procedimento fosse dotato di un sistema di videosorveglianza. Alcuni fotogrammi estrapolati dai filmati relativi alla giornata del 4 luglio 2016, infatti, sono stati acquisiti agli atti e sulla base degli stessi i giudici di merito hanno ritenuto di poter indentificare in ZO RÒ l'autore del reato. Dalla lettura delle sentenze di merito, risulta, però, che il sistema di I videosorveglianza non veniva utilizzato per esercitare un controllo costante e continuo sulle merci e che, solo dopo aver costatato l'ammanco di alcune bottiglie di superalcolici, i dipendenti del punto vendita si risolsero a visionare le immagini videoregistrate. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non sia «esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, che non garantisce l'interruzione immediata dell'azione criminosa» (Sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015, dep. 2016, Scalambrieri, Rv. 265808). Si è osservato in proposto che il sistema di videosorveglianza è un «mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa» e che «solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.» (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Saja, Rv. 280157). La sentenza impugnata ha fatto buon governo di tali principi di diritto e ha fornito sul punto una motivazione completa, scevra da profili di contraddittorietà e manifesta illogicità. 6. Col secondo motivo il ricorrente lamenta che non sia stata ritenuta applicabile la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Tale motivo di appello risulta essere stato proposto, ma non esaminato. Non si tratta di motivo manifestamente infondato atteso che il furto ha ad oggetto quattro bottiglie di liquore. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina per nuovo giudizio in ordine alla eventuale sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 , cod. pen. Poiché vi è in atti una querela sporta il 5 luglio 2016 da NO ZZ, quale «responsabile del punto vendita» non ha rilievo nel presente procedimento la modifica dell'art. 624, comma 3, cod. pen. introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (in vigore dal 30 dicembre 2022) in base al quale i furti aggravati dall'esposizione alla pubblica fede sono procedibili a querela di parte.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cd. Pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Messina, altra sezione. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 11 gennaio 2023 Il Co liere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla valutazione della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., e il rigetto del ricorso nel resto;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 2656 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 11/01/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 18 dicembre 2020, la Corte di appello di Messina ha parzialmente riformato la sentenza emessa il 28 ottobre 2019 dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nei confronti di ZO RÒ. L'imputato è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625 n. 7 cod. pen., commesso a Barcellona Pozzo di Gotto il 4 luglio 2016 impossessandosi di quattro bottiglie di liquore che sottraeva dagli scaffali di un esercizio commerciale. Gli sono state concesse le attenuanti generiche (che il giudice di primo grado aveva ritenuto di non poter applicare) valutate equivalenti alla contestata aggravante, e la pena è stata determinata nella misura di mesi sei di reclusione ed C 150,00 di multa. 2. Contro la sentenza l'imputato ha proposto ricorso per mezzo del proprio difensore. 2.1 Col primo motivo, la difesa lamenta vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. rileva che, come emerso dall'istruttoria dibattimentale, il supermercato era dotato di un sistema di videosorveglianza e proprio grazie ad esso fu possibile risalire all'autore del furto. 2.2. Col secondo motivo, il difensore si duole del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Sottolinea che tale richiesta era stata formulata con l'atto di gravame, ma la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi sul punto. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla valutazione della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 c.p. e il rigetto del ricorso nel resto. Con memoria del 2 gennaio 2023 il difensore ha insistito per l'accoglimento di entrambi i motivi. 4. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, il secondo merita accoglimento. 5. Non è controverso che l'esercizio commerciale nel quale fu perpetrato il furto oggetto del presente procedimento fosse dotato di un sistema di videosorveglianza. Alcuni fotogrammi estrapolati dai filmati relativi alla giornata del 4 luglio 2016, infatti, sono stati acquisiti agli atti e sulla base degli stessi i giudici di merito hanno ritenuto di poter indentificare in ZO RÒ l'autore del reato. Dalla lettura delle sentenze di merito, risulta, però, che il sistema di I videosorveglianza non veniva utilizzato per esercitare un controllo costante e continuo sulle merci e che, solo dopo aver costatato l'ammanco di alcune bottiglie di superalcolici, i dipendenti del punto vendita si risolsero a visionare le immagini videoregistrate. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non sia «esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, che non garantisce l'interruzione immediata dell'azione criminosa» (Sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015, dep. 2016, Scalambrieri, Rv. 265808). Si è osservato in proposto che il sistema di videosorveglianza è un «mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa» e che «solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.» (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Saja, Rv. 280157). La sentenza impugnata ha fatto buon governo di tali principi di diritto e ha fornito sul punto una motivazione completa, scevra da profili di contraddittorietà e manifesta illogicità. 6. Col secondo motivo il ricorrente lamenta che non sia stata ritenuta applicabile la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Tale motivo di appello risulta essere stato proposto, ma non esaminato. Non si tratta di motivo manifestamente infondato atteso che il furto ha ad oggetto quattro bottiglie di liquore. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina per nuovo giudizio in ordine alla eventuale sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 , cod. pen. Poiché vi è in atti una querela sporta il 5 luglio 2016 da NO ZZ, quale «responsabile del punto vendita» non ha rilievo nel presente procedimento la modifica dell'art. 624, comma 3, cod. pen. introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (in vigore dal 30 dicembre 2022) in base al quale i furti aggravati dall'esposizione alla pubblica fede sono procedibili a querela di parte.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cd. Pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Messina, altra sezione. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 11 gennaio 2023 Il Co liere estensore Il Presidente