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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/11/2025, n. 4069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4069 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2575/2025.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- GI BA Presidente
- LA Nocera Componente
- AN NT Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 2575/2025 R.G. avente ad oggetto separazione personale di coniugi e pendente tra
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 da Avv. NC Trocino,
-parte attrice-
e
( ), rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2
Avv. Maria Paolillo,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale Parte_1 riferendo di essere coniuge della parte convenuta in forza di matrimonio celebrato in data 07.07.2000. Ha precisato che dalla loro unione sono nati figli NC (31.08.2001) e Per_1
(24.10.2004).
Il Giudice estensore Emanuele NT
Pagina 1 di 3 R.G. 2575/2025.
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollerabile per essere venuta meno la affectio coniugalis.
Ha domandato la separazione personale e l'adozione dei provvedimenti conseguenti e accessori (ricorso depositato il
27.02.2025).
I.2.- Il Presidente ha designato il giudice delegato e disposto la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giudizio.
I.3.- Con provvedimento del 10.04.2025 il giudice ha rigettato l'istanza ex art. 473-bis.15 c.p.c. proposta da Parte_1
.
[...]
I.4.- La parte convenuta si è costituita in Controparte_1 giudizio non opponendosi alla decisione sullo status.
Per il resto, ha dichiarato che le parti hanno raggiunto una intesa conciliativa (comparsa di risposta depositata il
01.07.2025).
I.5.- Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del
19.09.2025, sostituita da deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c., le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando il mutamento del rito e l'omologazione della separazione secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti. Il giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I.6.- Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio riservandosi di rassegnare le proprie conclusioni all'esito dell'istruzione del giudizio.
II.- La separazione consensuale è meritevole di omologazione in conformità agli accordi intervenuti tra le parti.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio religioso in data 07.07.2000 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Bari al n. 567, parte II, serie A, anno 2000).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile. Quanto alle condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente in data 01.07.2025.
Il Giudice estensore Emanuele NT
Pagina 2 di 3 R.G. 2575/2025.
III.- Spese e compensi di giudizio possono essere compensati tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 2575/2025 introdotto con ricorso del 27.02.2025 da nei confronti di Parte_1
con l'intervento del P.M., così provvede: Controparte_1
1) OMOLOGA la separazione consensuale tra i coniugi in conformità agli accordi specificati nella convenzione da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data 01.07.2025;
2) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 04 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele NT GI BA
Il Giudice estensore Emanuele NT
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- GI BA Presidente
- LA Nocera Componente
- AN NT Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 2575/2025 R.G. avente ad oggetto separazione personale di coniugi e pendente tra
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 da Avv. NC Trocino,
-parte attrice-
e
( ), rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2
Avv. Maria Paolillo,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale Parte_1 riferendo di essere coniuge della parte convenuta in forza di matrimonio celebrato in data 07.07.2000. Ha precisato che dalla loro unione sono nati figli NC (31.08.2001) e Per_1
(24.10.2004).
Il Giudice estensore Emanuele NT
Pagina 1 di 3 R.G. 2575/2025.
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollerabile per essere venuta meno la affectio coniugalis.
Ha domandato la separazione personale e l'adozione dei provvedimenti conseguenti e accessori (ricorso depositato il
27.02.2025).
I.2.- Il Presidente ha designato il giudice delegato e disposto la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giudizio.
I.3.- Con provvedimento del 10.04.2025 il giudice ha rigettato l'istanza ex art. 473-bis.15 c.p.c. proposta da Parte_1
.
[...]
I.4.- La parte convenuta si è costituita in Controparte_1 giudizio non opponendosi alla decisione sullo status.
Per il resto, ha dichiarato che le parti hanno raggiunto una intesa conciliativa (comparsa di risposta depositata il
01.07.2025).
I.5.- Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del
19.09.2025, sostituita da deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c., le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando il mutamento del rito e l'omologazione della separazione secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti. Il giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I.6.- Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio riservandosi di rassegnare le proprie conclusioni all'esito dell'istruzione del giudizio.
II.- La separazione consensuale è meritevole di omologazione in conformità agli accordi intervenuti tra le parti.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio religioso in data 07.07.2000 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Bari al n. 567, parte II, serie A, anno 2000).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile. Quanto alle condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente in data 01.07.2025.
Il Giudice estensore Emanuele NT
Pagina 2 di 3 R.G. 2575/2025.
III.- Spese e compensi di giudizio possono essere compensati tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 2575/2025 introdotto con ricorso del 27.02.2025 da nei confronti di Parte_1
con l'intervento del P.M., così provvede: Controparte_1
1) OMOLOGA la separazione consensuale tra i coniugi in conformità agli accordi specificati nella convenzione da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data 01.07.2025;
2) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 04 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele NT GI BA
Il Giudice estensore Emanuele NT
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