Cass. pen., sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 119
CASS
Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Vizi di motivazione e violazione di legge in relazione alla SCIA in sanatoria

    La Corte ha ritenuto che la valutazione dell'opera abusiva debba essere effettuata nel suo complesso e che la definizione di totale difformità si applichi anche a interventi che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso o l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti, con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile. La Corte ha inoltre evidenziato che il mutamento d'uso da ripostiglio/ricovero attrezzi a fine residenziale è insuperabile e non autorizzabile, rendendo irrilevanti le disquisizioni sulla SCIA.

  • Rigettato
    Violazione di legge relativa alle distanze e alla formazione di un nuovo titolo edilizio con la SCIA

    La Corte ha ribadito che la valutazione deve essere unitaria e che le opere realizzate sono totalmente difformi dall'assentito, con correlato mutamento d'uso. Le considerazioni frammentarie sulla SCIA e le pretese sopravvenute legittimazioni sono prive di rilievo giuridico. Non rileva la non corrispondenza dei locali con profili di altezza normativamente sanciti, essendo rilevante la obiettiva nuova destinazione dell'opera.

  • Rigettato
    Vizi di motivazione e violazione di legge concernenti la non computabilità dei volumi del piano interrato e le tolleranze costruttive

    La Corte ha confermato che la valutazione deve essere unitaria e che le opere realizzate sono totalmente difformi dall'assentito, con mutamento d'uso. Le argomentazioni frammentarie sulla SCIA e le pretese sanatorie sono irrilevanti.

  • Rigettato
    Vizi di motivazione e violazione di legge per assenza dell'elemento soggettivo

    La Corte ha ritenuto congrua la motivazione che valorizza la presenza di un titolo originario difforme, un'ordinanza di sospensione dei lavori e istanze di sanatoria come elementi dimostrativi della consapevolezza di aver realizzato un manufatto non autorizzato.

  • Inammissibile
    Violazione di legge relativa alla prosecuzione o ripresa dei lavori dopo la data del capo d'imputazione

    La Corte ha ritenuto ammissibile la contestazione, dato che nel capo d'imputazione l'intervento edilizio è rappresentato come realizzato 'fino all'attualità'. È stata altresì esclusa la maturata prescrizione, applicandosi la 'riforma Orlando' per i reati commessi nel periodo di vigenza della legge n. 103 del 2017.

  • Inammissibile
    Vizi di motivazione e violazione di legge sull'esclusione del beneficio della sospensione condizionale della pena

    Il motivo è stato ritenuto inammissibile a fronte di una congrua motivazione che evidenzia come la pervicacia criminale, la gravità delle condotte e la deliberata violazione dell'ordine di sospensione dei lavori non consentano una prognosi positiva per il beneficio.

  • Rigettato
    Violazione di legge e motivazione in relazione alla disposta demolizione

    La Corte ha ritenuto legittimo l'ordine di demolizione in virtù dell'integrazione di un organismo realizzato in totale difformità rispetto a quanto assentito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 119
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 119
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

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