CASS
Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da UC MA - Presidente - Sent. n.1489/2025 sez. IO BO UP – 15/10/2025 GI LO - Relatore - R.G.N. 24240/2025 RI EN AB UN ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da LE RA nato a [...] il [...]; nel procedimento a carico del medesimo;
avverso la sentenza del 16/12/2024 della Corte di appello di Cagliari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere GI LO;
letta la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell’imputato, avv. LE Massimo che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 119 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 15/10/2025 2 1. La Corte di appello di Cagliari, con sentenza di cui in epigrafe, confermava la sentenza del tribunale di Oristano, con la quale RA LE era stato condannato in ordine alla realizzazione di lavori edilizi riguardanti l’edificazione di un fabbricato in totale difformità da una rilasciata concessione edilizia nonché per avere proseguito l’abuso nonostante l’intervenuto ordine comunale di sospensione dei lavori. 2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione RA LE mediante i suoi difensori, deducendo sette motivi di impugnazione. 3. Con il primo deduce vizi di motivazione, e di violazione di legge, e sostiene che sarebbe intervenuta una Scia in sanatoria di talune difformità, per la quale sarebbero decorsi i termini per l’esercizio, da parte della P.A., del suo potere inibitorio – repressivo, così da costituire un valido titolo aggiuntivo rispetto alle due originarie concessioni edilizie già rilasciate. Sul punto vi sarebbe anche difetto di motivazione. Inoltre, non ostava per la citata Scia, la circostanza dell’essere stata depositata dopo l’accertamento della prosecuzione dei lavori, potendosi presentare sino alla ultimazione dei medesimi, ed inoltre ai sensi dell’art. 37 comma 6 del DPR 380/01 la mancata segnalazione certificata di inizio attività non comporta di per sé sanzioni penali. Si contesta, altresì, il rilievo della corte per cui l’art. 19 comma 6 bis della L. 241/1990 fa salva la disciplina sanzionatoria ex DPR 380/01 e non sarebbe corretta l’affermazione per cui le opere eseguite non costituirebbero varianti, laddove invece, ex art. 7 ter comma 2 della l.r. 23/1985, introdotto con legge regionale 11/2017, le varianti non sostanziali sono soggette a Scia da presentare prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. Si ribadisce altresì che le varianti non essenziali rispetto a permessi di costruire possono essere realizzate mediante Scia alla luce dell’art. 22 del DPR 380/01. Anche la traslazione del sedime dell’edificio costituirebbe variante non essenziale, secondo la l.r. 23/1985. E neppure il sedime originariamente assentito rispettava comunque la distanza di 20 metri dedotta dai giudici. Dovendosi, piuttosto, applicare un limite pari a 10 metri a fronte di una norma extrapenale sopravvenuta più favorevole sul punto. Si contesta anche che accertamenti su aperture realizzate a livello di calpestio siano stati svolti prima del completamento dei lavori, che avrebbe condotto alla effettuazione di reinterri finali, con interramento completo del contestato piano inferiore e con assenza, si ribadisce, di variazioni penalmente rilevanti. 4. Con il secondo motivo, rappresenta il vizio di violazione di legge posto che alla luce del nuovo codice della strada e del nuovo regolamento edilizio il limite per le distanze da rispettare era pari a 10 metri e si era formato un nuovo valido titolo edilizio con la scia presentata. Le varianti poi non sarebbero state realizzate, come ritenuto, in violazione delle ordinanze di 3 sospensione dei lavori e di demolizione, e comunque le opere contestate come realizzate con ripresa dei lavori, rientravano nelle varianti non essenziali sanabili con Scia. 5. Con il terzo motivo deduce vizi di motivazione e di violazione di legge anche nel quadro di una necessaria non computabilità dei volumi del piano interrato. Si invoca il decreto 69/2024 e le introdotte tolleranze costruttive art 34 bis comma 1 bis del DPR 380/01, le novità in tema di parziali difformità ( con sanatoria ex art. 36 bis del DPR 380/01 e conseguente non condannabilità del ricorrente che avrebbe ottenuto una scia consolidata per silentium e che non potrebbe quindi ora essere condannato per una condotta che consentirebbe una sanatoria amministrativa) ) e di mancata presentazione di Scia, per sottolineare la riduzione di operatività della fattispecie penale edilizia rispetto al caso concreto. 6. Con il quarto motivo deduce vizi di motivazione e di violazione di legge per assenza dell’elemento soggettivo. 7. Con il quinto motivo rappresenta il vizio di violazione di legge avendo la corte di appello riconosciuto una prosecuzione o ripresa dei lavori in epoca successiva alla data di cui al capo di imputazione, quale fatto storico diverso che avrebbe richiesto una nuova formale contestazione. Con impossibilità, dell’imputato, di difendersi sul punto. Mantenendo la data originaria di imputazione il reato sarebbe prescritto. 8. Con il sesto motivo deduce vizi di motivazione e di violazione di legge posto che la corte di appello in via meramente automatica avrebbe escluso il beneficio della sospensione condizionale della pena, nonostante l’incensuratezza e l'assenza di alcun elemento negativo nella condotta contemporanea o susseguente al reato. 9. Con l’ultimo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione, in relazione alla disposta demolizione, che inciderebbe illegittimamente sulle opere edilizie realizzate in conformità con la normativa vigente. Inoltre, si osserva come la demolizione non sarebbe realizzabile per il solo mutamento di destinazione di uso. Più in generale, in presenza di opere legittime e della sola intenzione di un diverso utilizzo non potrebbe intervenire demolizione. 1. Si premette quanto segue. La valutazione di un'opera edilizia abusiva va effettuata con riferimento al suo complesso, non potendosi considerare separatamente i suoi singoli componenti, (Sez. 3, n. 4048 del 06/11/2002 Cc. (dep. 29/01/2003 ) Rv. 223365 - 01). In altri termini, il regime dei titoli abilitativi edilizi non può essere eluso attraverso la suddivisione 4 dell'attività edificatoria finale nelle singole opere che concorrono a realizzarla, astrattamente suscettibili di forme di controllo preventivo più limitate per la loro più modesta incisività sull'assetto territoriale. L'opera deve essere infatti considerata unitariamente nel suo complesso, senza che sia consentito scindere e considerare separatamente i suoi singoli componenti e ciò ancor più nel caso di interventi su preesistente opera abusiva (Sez. 3, n. 5618 del 17/11/2011 (dep.2012), Rv. 252125; Sez. 3 n. 34585 del 22/4/2010, non massimata;
Sez. 3, n. 20363 del 16/3/2010, Rv. 247175; Sez. 3, n. 4048 del 6/11/2002 (dep. 2003), Rv. 223365). Consegue che la valutazione dell'opera, ai fini della individuazione del regime abilitativo applicabile, deve riguardare il risultato dell'attività edificatoria nella sua unitarietà, non potendosi considerare separatamente i singoli componenti ( da ultimo Sez. 3, n. 21192 del 04/04/2023 Ud. (dep. 18/05/2023 ) Rv. 284626 – 01). 1.1. Con particolare attenzione al caso di specie e alla ispirazione di fondo del ricorso, con cui si mira a sostenere che dall’analisi dei singoli interventi realizzati emergerebbero opere perfettamente lecite e in alcun modo incidenti nel senso di un intervento difforme rispetto alla originaria concessione, va altresì evidenziato che (cfr. in motivazione Sez. 3 - , n. 10238 del 15/02/2024 Ud. (dep. 12/03/2024) Rv. 286038 – 01), si osserva che la definizione di totale difformità̀ è contenuta nell'articolo 31 del TU edilizia, il quale precisa che sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile. La giurisprudenza (Sez. 3, n. 40541 del 18/6/2014, Rv. 260652) ha unità immobiliare, sia una pluralità di porzioni volumetriche e la difformità totale può riconnettersi tanto alla costruzione di un corpo autonomo, quanto all'effettuazione di modifica "carico urbanistico". Difformità totale può aversi, inoltre e come di peculiare rilievo nel caso in esame, anche nel Attività tutte oggettivizzate nella specie. Il riferimento alla "autonoma utilizzabilità" non autorizzato, ma ben può riguardare anche opere realizzate con una difformità quantitativa tale da acquistare una sostanziale autonomia rispetto al progetto approvato. La difformità totale si verifica allorché si costruisca "aliud pro alio" e ciò è riscontrabile allorché i lavori eseguiti tendano a realizzare opere non rientranti tra quelle consentite, che a autonomia e novità, oltre che sul piano costruttivo, anche su quello della valutazione economico- sociale. 5 1.2. Infine, occorre anche sottolineare che in materia edilizia, le opere interne hanno proprie peculiari caratteristiche rispetto agli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, e devono pertanto essere considerate nel loro complesso onde stabilirne il regime urbanistico applicabile, con la conseguenza che occorre tendenzialmente la concessione edilizia allorché esse determinino un mutamento della destinazione d'uso rilevante o diano origine ad un organismo in tutto o in parte nuovo. 2. Nel caso di specie, i giudici dell'appello hanno preso in considerazione l'effettiva consistenza delle opere, dando conto degli elementi di fatto sui quali hanno fondato le loro conclusioni, e tenendo comunque conto dei rilievi difensivi concernenti, a partire dal calcolo dei volumi e superfici, il locale risultato seminterrato. In particolare, la motivazione contestata tiene conto dei principi sopra citati, laddove analizzando la circostanza di un immobile originariamente assentito per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato rurale destinato a ripostiglio e ricovero attrezzi, anche con successiva autorizzazione della variazione della geometria della pianta e del prospetto principale, ha rilevato come, all’esito dei lavori svolti, sia emerso un manufatto totalmente difforme, posto che il piano inferiore risultava posto al di sopra del piano di campagna con aumento di 65 mc. e superficie superiore rispetto all’originaria di 55 mq., risultavano altresì verande aperte, aperture con infissi, ol mancato rispetto delle distanze dal confine stabilite nei titoli originariamente rilasciati, e infine una destinazione finale difforme da quella autorizzata e unicamente consentita, stante la destinazione finale dell’opera non interrata (ma seminterrata) a fini residenziali. Si tratta di un’analisi che costituisce l’esito della necessaria valutazione unitaria delle opere realizzate, che per quanto sopra premesso non può essere scalfita dalla analisi parcellizzata degli interventi, come proposta in ricorso e come tale di stampo meramente rivalutativo del merito, e che conseguentemente assorbe e rende irrilevanti tali frammentarie censure come proposte nei primi tre motivi dedotti. Con i quali, peraltro, si cade anche nell’errore, estremamente rilevante e anche esso deponente nel senso della totale infondatezza della linea difensiva esposta nei predetti tre motivi, di ritenere che una presunta liceità dei singoli interventi realizzati e frammentariamente esaminati, in quanto tale, sarebbe in grado persino di escludere l’indiscusso mutamento d’uso realizzato (da ripostiglio e deposito in zona agricola a opera residenziale); circostanza, quest’ultima, che spiega in via definitiva anche la irrilevanza (come tale non richiedente una specifica analisi in questa sede) di ogni disquisizione sulla pretesa sanatoria di interventi con mera Scia, a fronte della persistenza e insuperabilità del mutamento di uso non autorizzato né autorizzabile (cfr. su tale medesimo punto la stessa motivazione di cui in sentenza a pagina 16 e 18). Laddove, piuttosto, occorre ribadirlo, l’astratta e presunta legittimità di singoli interventi parziariamente esaminati, ove confluisca come nel caso in esame, verso una modifica di uso, non si riflette per ciò solo sulla sua liceità, essendo piuttosto necessario verificare se tale cambio d’uso sia consentito in base 6 alla normativa urbanistica vigente e ai titoli eventualmente rilasciati. Circostanza del tutto insussistente nel caso in esame, che si connota, lo si ripete, per la realizzazione di un complesso di opere totalmente difformi dall’assentito e convergenti verso una non autorizzata e non consentibile modifica di uso. In altri termini, e con ciò si spiega la ragione della non necessità di rispondere alle specifiche e parziali notazioni al riguardo proposte in ricorso, non si può pensare di sanare gli interventi determinativi della modifica di uso attraverso una loro valutazione astratta e frammentata, per ottenere in via automatica anche la liceità del cambio d’uso, sebbene non autorizzato né consentito. Si vuole rappresentare, e occorre sottolinearlo, che a fronte di un abuso integrante la realizzazione di un’opera complessivamente intesa, realizzata in totale difformità rispetto a quanto assentito, anche, peraltro, con correlata modifica d’uso, e di una mera analisi parcellizzata dei singoli interventi, inammissibile, risultano prive di ogni rilievo giuridico per il caso di specie le considerazioni, frammentarie, circa la sussistenza di una scia a sanatoria di parte degli interventi e non dell’intero, e circa pretese sopravvenute legittimazioni di altra parte delle riscontrate difformità come anche appare priva di pregio la pretesa non valutabilità degli incrementi di superficie e volumi che interessarono il locale destinato ad essere interrato e invece realizzato quale seminterrato, con modifica di uso. Né peraltro rileva, per escludere la modifica di uso, la non corrispondenza dei locali interessati con profili di altezza normativamente sanciti sul piano urbanistico secondario, essendo rilevante, per la modifica di uso, la obiettiva nuova destinazione dell’opera ad una destinazione diversa (cfr. Sez. 3, n. 11303 del 04/02/2022, Turrin, Rv. 282929 – 01). 3. Del tutto infondato è anche il quarto motivo, a fronte di una congrua motivazione che valorizza la circostanza sia della presenza di un titolo originario difforme dal realizzato, sia di una ordinanza di sospensione dei lavori sia di istanze volte a sanare taluni interventi, quali elementi chiaramente dimostrativi della consapevolezza di avere realizzato un manufatto non autorizzato dal titolo concessorio. 4. Inammissibile è anche il quinto motivo: a fronte di primi interventi edilizi prescritti, e della emanazione di un ordine di sospensione di lavori cui seguiva l’accertata prosecuzione di altri interventi confermativi dell’intervento complessivo sopra sintetizzato, sino all’’intervenuto sequestro dell’ottobre 2018 operato a fronte di opere tra l’altro ancora prive della tinteggiatura (che contribuisce anche essa, se realizzata, alla definizione del completamento o ultimazione di un’opera abusiva), i giudici hanno correttamente contestato sia la violazione della predetta ordinanza che la prosecuzione dell’abuso edilizio sino al sequestro, in perfetta linea con la contestazione, posto che nel capo a) l’intervento edile descritto, con contestazione cd. aperta, in sentenza, è rappresentato come realizzato “fino all’attualità”. Congruo altresì è il rilievo in tale quadro della non maturata prescrizione, trattandosi di reato consumato in un intervallo di tempo in cui, per la prescrizione ed il suo calcolo, opera la cd. riforma Orlando, per cui "la 7 disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019, prima, e dalla legge n. 134 del 2021, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021" (Sez. U - , Sentenza n. 20989 del 12/12/2024 Ud. (dep. 05/06/2025 ) Rv. 288175 – 02). 5. Con il sesto motivo si deducono vizi di motivazione e di violazione di legge posto che la corte di appello in via meramente automatica avrebbe escluso il beneficio della sospensione condizionale della pena, nonostante l’incensuratezza, e data la insussistenza di alcun elemento negativo nella condotta contemporanea o susseguente al reato. Il motivo è inammissibile, a fronte di una congrua motivazione, come tale insindacabile in questa sede, che evidenzia come la pervicacia criminale manifestata con le condotte ascritte, gravi, e connotata peraltro dalla deliberata violazione dell’ordine di sospensione dei lavori, non consenta, ragionevolmente, una prognosi positiva rispetto alla richiesta applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena. 6. Quanto alla censura in tema di demolizione le osservazioni formulate rispetto ai primi tre motivi e riguardati la integrazione di un organismo interamente realizzato in totale difformità rispetto a quanto assentito, dà conto della legittimità dell’intervenuto ordine di demolizione. 7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che debba essere dichiarato inammissibile il ricorso con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 15/10/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente GI LO UC MA 8
avverso la sentenza del 16/12/2024 della Corte di appello di Cagliari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere GI LO;
letta la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell’imputato, avv. LE Massimo che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 119 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 15/10/2025 2 1. La Corte di appello di Cagliari, con sentenza di cui in epigrafe, confermava la sentenza del tribunale di Oristano, con la quale RA LE era stato condannato in ordine alla realizzazione di lavori edilizi riguardanti l’edificazione di un fabbricato in totale difformità da una rilasciata concessione edilizia nonché per avere proseguito l’abuso nonostante l’intervenuto ordine comunale di sospensione dei lavori. 2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione RA LE mediante i suoi difensori, deducendo sette motivi di impugnazione. 3. Con il primo deduce vizi di motivazione, e di violazione di legge, e sostiene che sarebbe intervenuta una Scia in sanatoria di talune difformità, per la quale sarebbero decorsi i termini per l’esercizio, da parte della P.A., del suo potere inibitorio – repressivo, così da costituire un valido titolo aggiuntivo rispetto alle due originarie concessioni edilizie già rilasciate. Sul punto vi sarebbe anche difetto di motivazione. Inoltre, non ostava per la citata Scia, la circostanza dell’essere stata depositata dopo l’accertamento della prosecuzione dei lavori, potendosi presentare sino alla ultimazione dei medesimi, ed inoltre ai sensi dell’art. 37 comma 6 del DPR 380/01 la mancata segnalazione certificata di inizio attività non comporta di per sé sanzioni penali. Si contesta, altresì, il rilievo della corte per cui l’art. 19 comma 6 bis della L. 241/1990 fa salva la disciplina sanzionatoria ex DPR 380/01 e non sarebbe corretta l’affermazione per cui le opere eseguite non costituirebbero varianti, laddove invece, ex art. 7 ter comma 2 della l.r. 23/1985, introdotto con legge regionale 11/2017, le varianti non sostanziali sono soggette a Scia da presentare prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. Si ribadisce altresì che le varianti non essenziali rispetto a permessi di costruire possono essere realizzate mediante Scia alla luce dell’art. 22 del DPR 380/01. Anche la traslazione del sedime dell’edificio costituirebbe variante non essenziale, secondo la l.r. 23/1985. E neppure il sedime originariamente assentito rispettava comunque la distanza di 20 metri dedotta dai giudici. Dovendosi, piuttosto, applicare un limite pari a 10 metri a fronte di una norma extrapenale sopravvenuta più favorevole sul punto. Si contesta anche che accertamenti su aperture realizzate a livello di calpestio siano stati svolti prima del completamento dei lavori, che avrebbe condotto alla effettuazione di reinterri finali, con interramento completo del contestato piano inferiore e con assenza, si ribadisce, di variazioni penalmente rilevanti. 4. Con il secondo motivo, rappresenta il vizio di violazione di legge posto che alla luce del nuovo codice della strada e del nuovo regolamento edilizio il limite per le distanze da rispettare era pari a 10 metri e si era formato un nuovo valido titolo edilizio con la scia presentata. Le varianti poi non sarebbero state realizzate, come ritenuto, in violazione delle ordinanze di 3 sospensione dei lavori e di demolizione, e comunque le opere contestate come realizzate con ripresa dei lavori, rientravano nelle varianti non essenziali sanabili con Scia. 5. Con il terzo motivo deduce vizi di motivazione e di violazione di legge anche nel quadro di una necessaria non computabilità dei volumi del piano interrato. Si invoca il decreto 69/2024 e le introdotte tolleranze costruttive art 34 bis comma 1 bis del DPR 380/01, le novità in tema di parziali difformità ( con sanatoria ex art. 36 bis del DPR 380/01 e conseguente non condannabilità del ricorrente che avrebbe ottenuto una scia consolidata per silentium e che non potrebbe quindi ora essere condannato per una condotta che consentirebbe una sanatoria amministrativa) ) e di mancata presentazione di Scia, per sottolineare la riduzione di operatività della fattispecie penale edilizia rispetto al caso concreto. 6. Con il quarto motivo deduce vizi di motivazione e di violazione di legge per assenza dell’elemento soggettivo. 7. Con il quinto motivo rappresenta il vizio di violazione di legge avendo la corte di appello riconosciuto una prosecuzione o ripresa dei lavori in epoca successiva alla data di cui al capo di imputazione, quale fatto storico diverso che avrebbe richiesto una nuova formale contestazione. Con impossibilità, dell’imputato, di difendersi sul punto. Mantenendo la data originaria di imputazione il reato sarebbe prescritto. 8. Con il sesto motivo deduce vizi di motivazione e di violazione di legge posto che la corte di appello in via meramente automatica avrebbe escluso il beneficio della sospensione condizionale della pena, nonostante l’incensuratezza e l'assenza di alcun elemento negativo nella condotta contemporanea o susseguente al reato. 9. Con l’ultimo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione, in relazione alla disposta demolizione, che inciderebbe illegittimamente sulle opere edilizie realizzate in conformità con la normativa vigente. Inoltre, si osserva come la demolizione non sarebbe realizzabile per il solo mutamento di destinazione di uso. Più in generale, in presenza di opere legittime e della sola intenzione di un diverso utilizzo non potrebbe intervenire demolizione. 1. Si premette quanto segue. La valutazione di un'opera edilizia abusiva va effettuata con riferimento al suo complesso, non potendosi considerare separatamente i suoi singoli componenti, (Sez. 3, n. 4048 del 06/11/2002 Cc. (dep. 29/01/2003 ) Rv. 223365 - 01). In altri termini, il regime dei titoli abilitativi edilizi non può essere eluso attraverso la suddivisione 4 dell'attività edificatoria finale nelle singole opere che concorrono a realizzarla, astrattamente suscettibili di forme di controllo preventivo più limitate per la loro più modesta incisività sull'assetto territoriale. L'opera deve essere infatti considerata unitariamente nel suo complesso, senza che sia consentito scindere e considerare separatamente i suoi singoli componenti e ciò ancor più nel caso di interventi su preesistente opera abusiva (Sez. 3, n. 5618 del 17/11/2011 (dep.2012), Rv. 252125; Sez. 3 n. 34585 del 22/4/2010, non massimata;
Sez. 3, n. 20363 del 16/3/2010, Rv. 247175; Sez. 3, n. 4048 del 6/11/2002 (dep. 2003), Rv. 223365). Consegue che la valutazione dell'opera, ai fini della individuazione del regime abilitativo applicabile, deve riguardare il risultato dell'attività edificatoria nella sua unitarietà, non potendosi considerare separatamente i singoli componenti ( da ultimo Sez. 3, n. 21192 del 04/04/2023 Ud. (dep. 18/05/2023 ) Rv. 284626 – 01). 1.1. Con particolare attenzione al caso di specie e alla ispirazione di fondo del ricorso, con cui si mira a sostenere che dall’analisi dei singoli interventi realizzati emergerebbero opere perfettamente lecite e in alcun modo incidenti nel senso di un intervento difforme rispetto alla originaria concessione, va altresì evidenziato che (cfr. in motivazione Sez. 3 - , n. 10238 del 15/02/2024 Ud. (dep. 12/03/2024) Rv. 286038 – 01), si osserva che la definizione di totale difformità̀ è contenuta nell'articolo 31 del TU edilizia, il quale precisa che sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile. La giurisprudenza (Sez. 3, n. 40541 del 18/6/2014, Rv. 260652) ha unità immobiliare, sia una pluralità di porzioni volumetriche e la difformità totale può riconnettersi tanto alla costruzione di un corpo autonomo, quanto all'effettuazione di modifica "carico urbanistico". Difformità totale può aversi, inoltre e come di peculiare rilievo nel caso in esame, anche nel Attività tutte oggettivizzate nella specie. Il riferimento alla "autonoma utilizzabilità" non autorizzato, ma ben può riguardare anche opere realizzate con una difformità quantitativa tale da acquistare una sostanziale autonomia rispetto al progetto approvato. La difformità totale si verifica allorché si costruisca "aliud pro alio" e ciò è riscontrabile allorché i lavori eseguiti tendano a realizzare opere non rientranti tra quelle consentite, che a autonomia e novità, oltre che sul piano costruttivo, anche su quello della valutazione economico- sociale. 5 1.2. Infine, occorre anche sottolineare che in materia edilizia, le opere interne hanno proprie peculiari caratteristiche rispetto agli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, e devono pertanto essere considerate nel loro complesso onde stabilirne il regime urbanistico applicabile, con la conseguenza che occorre tendenzialmente la concessione edilizia allorché esse determinino un mutamento della destinazione d'uso rilevante o diano origine ad un organismo in tutto o in parte nuovo. 2. Nel caso di specie, i giudici dell'appello hanno preso in considerazione l'effettiva consistenza delle opere, dando conto degli elementi di fatto sui quali hanno fondato le loro conclusioni, e tenendo comunque conto dei rilievi difensivi concernenti, a partire dal calcolo dei volumi e superfici, il locale risultato seminterrato. In particolare, la motivazione contestata tiene conto dei principi sopra citati, laddove analizzando la circostanza di un immobile originariamente assentito per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato rurale destinato a ripostiglio e ricovero attrezzi, anche con successiva autorizzazione della variazione della geometria della pianta e del prospetto principale, ha rilevato come, all’esito dei lavori svolti, sia emerso un manufatto totalmente difforme, posto che il piano inferiore risultava posto al di sopra del piano di campagna con aumento di 65 mc. e superficie superiore rispetto all’originaria di 55 mq., risultavano altresì verande aperte, aperture con infissi, ol mancato rispetto delle distanze dal confine stabilite nei titoli originariamente rilasciati, e infine una destinazione finale difforme da quella autorizzata e unicamente consentita, stante la destinazione finale dell’opera non interrata (ma seminterrata) a fini residenziali. Si tratta di un’analisi che costituisce l’esito della necessaria valutazione unitaria delle opere realizzate, che per quanto sopra premesso non può essere scalfita dalla analisi parcellizzata degli interventi, come proposta in ricorso e come tale di stampo meramente rivalutativo del merito, e che conseguentemente assorbe e rende irrilevanti tali frammentarie censure come proposte nei primi tre motivi dedotti. Con i quali, peraltro, si cade anche nell’errore, estremamente rilevante e anche esso deponente nel senso della totale infondatezza della linea difensiva esposta nei predetti tre motivi, di ritenere che una presunta liceità dei singoli interventi realizzati e frammentariamente esaminati, in quanto tale, sarebbe in grado persino di escludere l’indiscusso mutamento d’uso realizzato (da ripostiglio e deposito in zona agricola a opera residenziale); circostanza, quest’ultima, che spiega in via definitiva anche la irrilevanza (come tale non richiedente una specifica analisi in questa sede) di ogni disquisizione sulla pretesa sanatoria di interventi con mera Scia, a fronte della persistenza e insuperabilità del mutamento di uso non autorizzato né autorizzabile (cfr. su tale medesimo punto la stessa motivazione di cui in sentenza a pagina 16 e 18). Laddove, piuttosto, occorre ribadirlo, l’astratta e presunta legittimità di singoli interventi parziariamente esaminati, ove confluisca come nel caso in esame, verso una modifica di uso, non si riflette per ciò solo sulla sua liceità, essendo piuttosto necessario verificare se tale cambio d’uso sia consentito in base 6 alla normativa urbanistica vigente e ai titoli eventualmente rilasciati. Circostanza del tutto insussistente nel caso in esame, che si connota, lo si ripete, per la realizzazione di un complesso di opere totalmente difformi dall’assentito e convergenti verso una non autorizzata e non consentibile modifica di uso. In altri termini, e con ciò si spiega la ragione della non necessità di rispondere alle specifiche e parziali notazioni al riguardo proposte in ricorso, non si può pensare di sanare gli interventi determinativi della modifica di uso attraverso una loro valutazione astratta e frammentata, per ottenere in via automatica anche la liceità del cambio d’uso, sebbene non autorizzato né consentito. Si vuole rappresentare, e occorre sottolinearlo, che a fronte di un abuso integrante la realizzazione di un’opera complessivamente intesa, realizzata in totale difformità rispetto a quanto assentito, anche, peraltro, con correlata modifica d’uso, e di una mera analisi parcellizzata dei singoli interventi, inammissibile, risultano prive di ogni rilievo giuridico per il caso di specie le considerazioni, frammentarie, circa la sussistenza di una scia a sanatoria di parte degli interventi e non dell’intero, e circa pretese sopravvenute legittimazioni di altra parte delle riscontrate difformità come anche appare priva di pregio la pretesa non valutabilità degli incrementi di superficie e volumi che interessarono il locale destinato ad essere interrato e invece realizzato quale seminterrato, con modifica di uso. Né peraltro rileva, per escludere la modifica di uso, la non corrispondenza dei locali interessati con profili di altezza normativamente sanciti sul piano urbanistico secondario, essendo rilevante, per la modifica di uso, la obiettiva nuova destinazione dell’opera ad una destinazione diversa (cfr. Sez. 3, n. 11303 del 04/02/2022, Turrin, Rv. 282929 – 01). 3. Del tutto infondato è anche il quarto motivo, a fronte di una congrua motivazione che valorizza la circostanza sia della presenza di un titolo originario difforme dal realizzato, sia di una ordinanza di sospensione dei lavori sia di istanze volte a sanare taluni interventi, quali elementi chiaramente dimostrativi della consapevolezza di avere realizzato un manufatto non autorizzato dal titolo concessorio. 4. Inammissibile è anche il quinto motivo: a fronte di primi interventi edilizi prescritti, e della emanazione di un ordine di sospensione di lavori cui seguiva l’accertata prosecuzione di altri interventi confermativi dell’intervento complessivo sopra sintetizzato, sino all’’intervenuto sequestro dell’ottobre 2018 operato a fronte di opere tra l’altro ancora prive della tinteggiatura (che contribuisce anche essa, se realizzata, alla definizione del completamento o ultimazione di un’opera abusiva), i giudici hanno correttamente contestato sia la violazione della predetta ordinanza che la prosecuzione dell’abuso edilizio sino al sequestro, in perfetta linea con la contestazione, posto che nel capo a) l’intervento edile descritto, con contestazione cd. aperta, in sentenza, è rappresentato come realizzato “fino all’attualità”. Congruo altresì è il rilievo in tale quadro della non maturata prescrizione, trattandosi di reato consumato in un intervallo di tempo in cui, per la prescrizione ed il suo calcolo, opera la cd. riforma Orlando, per cui "la 7 disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019, prima, e dalla legge n. 134 del 2021, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021" (Sez. U - , Sentenza n. 20989 del 12/12/2024 Ud. (dep. 05/06/2025 ) Rv. 288175 – 02). 5. Con il sesto motivo si deducono vizi di motivazione e di violazione di legge posto che la corte di appello in via meramente automatica avrebbe escluso il beneficio della sospensione condizionale della pena, nonostante l’incensuratezza, e data la insussistenza di alcun elemento negativo nella condotta contemporanea o susseguente al reato. Il motivo è inammissibile, a fronte di una congrua motivazione, come tale insindacabile in questa sede, che evidenzia come la pervicacia criminale manifestata con le condotte ascritte, gravi, e connotata peraltro dalla deliberata violazione dell’ordine di sospensione dei lavori, non consenta, ragionevolmente, una prognosi positiva rispetto alla richiesta applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena. 6. Quanto alla censura in tema di demolizione le osservazioni formulate rispetto ai primi tre motivi e riguardati la integrazione di un organismo interamente realizzato in totale difformità rispetto a quanto assentito, dà conto della legittimità dell’intervenuto ordine di demolizione. 7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che debba essere dichiarato inammissibile il ricorso con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 15/10/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente GI LO UC MA 8