Decreto cautelare 9 giugno 2025
Ordinanza cautelare 8 luglio 2025
Decreto cautelare 6 novembre 2025
Ordinanza collegiale 17 novembre 2025
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00271/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01281/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1281 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Traviglia e Chiara Di Maria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, n. 21;
per l’annullamento
- del giudizio insufficiente, pari a 15/30, assegnato al ricorrente in relazione alla prova scritta dell’esame di abilitazione alla professione d’avvocato che ha decretato la non ammissione alla successiva prova orale, reso noto dalla Corte d’Appello di -OMISSIS- mediante pubblicazione di apposita comunicazione nella pagina web del portale del Ministero di Giustizia in data 10 aprile 2025;
- del verbale di correzione degli elaborati scritti, stilato il 28 gennaio 2025 dalla IV° Sottocommissione presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, nella parte in cui ha assegnato alla prova di parte ricorrente (elaborato n. 324 in materia di diritto amministrativo) il punteggio insufficiente di 15/30, conosciuto in esito ad apposita istanza di accesso agli atti formulata in data 11 aprile 2025 e del giudizio pari a 15/30 apposto in calce alla prova scritta in materia di diritto amministrativo di parte ricorrente, conosciuto in esito ad apposita istanza di accesso agli atti dell’11 aprile 2025;
- del verbale della I° adunanza del 22 novembre 2024, con il quale la I° Sottocommissione presso la Corte d’Appello di -OMISSIS- ha deliberato le misure compensative e dispensative per i candidati con DSA, conosciuto in esito ad apposita istanza di accesso agli atti in data 13 dicembre 2024, e con il quale, al ricorrente, è stato assegnato un tempo supplementare di un’ora;
- della comunicazione a mezzo e-mail del 6 dicembre 2024, con la quale la Corte d’Appello di -OMISSIS- ha comunicato l’accoglimento, da parte della I° Sottocommissione, della richiesta di misure compensative formulata dalla ricorrente, ossia dell’uso del PC, di un amanuense, di eventuali tempi aggiuntivi, della consultazione di copia del quesito, nonché dell’eventuale prova orale nell’ultimo giorno previsto dal calendario;
- per quanto occorrer possa, nei limiti in cui infra, del Verbale n. -OMISSIS- del 5 dicembre 2024 del Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale degli Affari Interni – Commissione presso il Ministero della -OMISSIS-, mediante la quale sono stati richiamati i « criteri di correzione così come definiti dall’ordinamento », della nota del Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale degli Affari Interni, Ufficio II, Ordini Professionali e Albi, avente ad oggetto “ Esame di Avvocato – Sessione 2024 – Verbale n. 2 della commissione avente sede presso il Ministero -OMISSIS- del 5 dicembre 2024 ”, della nota prot. DAG 2 dicembre 2024 Prot. -OMISSIS- del Ministero della Giustizia, non conosciuta, del verbale della II Sottocommissione per gli esami di Avvocato presso la Corte d’Appello di -OMISSIS- del 15 gennaio 2025, non conosciuto;
- per quanto occorrer possa, nei limiti in cui infra, del decreto ministeriale 24 luglio 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV° serie speciale concorsi ed esami n. 61 del 30 luglio 2024, con il quale è stato emanato il bando di esame di abilitazione all’esercizio della professione forense per l’anno 2024 nella parte in cui, all’art. 11, comma 6, del medesimo, rubricato « Candidati con disabilità e candidati con disturbi specifici di apprendimento – DSA », prevede che « 6. L’adozione di misure di cui al terzo, al quarto e quinto comma è stabilita dalla commissione d’esame, sulla scorta della documentazione presentata, almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle prove, dandone comunicazione al candidato a mezzo e-mail entro i successivi tre giorni »;
- dei verbali e degli atti delle Sottocommissioni per gli Esami di Avvocato per la sessione 2024, istituite presso la Corte di Appello di -OMISSIS- e -OMISSIS-, che hanno conseguentemente non ammesso il ricorrente alla prova orale, ancorché non conosciute nel loro contenuto;
- per quanto occorrer possa, del verbale della IV° adunanza presso la Corte d’Appello di -OMISSIS- in data 10 dicembre 2024, relativa allo svolgimento della prova scritta dell’esame di abilitazione della professione di avvocato;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, con il quale s’è inibita al ricorrente la possibilità d’accedere alla prova orale dell’esame d’abilitazione, per la sessione 2024, per la professione d’Avvocato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 il dott. DR PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente notificava al Ministero della Giustizia il ricorso per l’annullamento, previa immediata sospensione ovvero adozione di idonea misura cautelare anche provvisoria monocratica, della sua non amissione alla prova orale per l’abilitazione alla professione di avvocato - sessione 2024.
Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- pubblicata in data 8 luglio 2025, questo T.A.R., ai fini del tempestivo riesame dell’elaborato da parte di altra Sottocommissione, sospendeva l’efficacia del gravato provvedimento di non ammissione del ricorrente alla prova orale ai fini della rivalutazione della prova scritta nei termini ivi indicati, così confermando il decreto monocratico n. -OMISSIS-.
Avverso l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- è insorto il Ministero della Giustizia, proponendo il ricorso n.r.g. 5815/2025, previa concessione di misure cautelari monocratiche.
Le istanze sopra riportate sono state accolte dal Consiglio di Stato con decreto cautelare n. 2611 del 16 luglio 2025.
Con ordinanza n. 2760 del 30 luglio 2025, il Consiglio di Stato, “ considerato sotto il profilo del periculum che, stante il descritto quadro, debba nella fattispecie prevalere l’esigenza di pervenire alla definizione del giudizio di primo grado, re adhuc integra ”, ha accolto l’istanza cautelare formulata dal Ministero e, in riforma dell’ordinanza impugnata, ha respinto l’istanza cautelare proposta in primo grado.
Poiché, contrariamente a quanto affermato dal Ministero in sede cautelare dinanzi al Consiglio di Stato, l’elaborato, già oggetto di ricorrezione da parte della Corte d’Appello di -OMISSIS-, è stato effettivamente trasmesso alla Corte d’Appello di -OMISSIS- in data 2 luglio 2025, il ricorrente ha chiesto al Consiglio di Stato la revoca o la modifica del provvedimento cautelare collegiale n. -OMISSIS- del 30 luglio 2025.
All’esito della camera di consiglio del 23 ottobre 2025, con ordinanza n. -OMISSIS- del 28 ottobre 2025 il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza ex art. 58 c.p.a. e, per l’effetto, in riforma della precedente ordinanza n. -OMISSIS-, ha respinto l’appello confermando la misura cautelare disposta in primo grado, atteso che “ la tempestiva ricorrezione degli elaborati di cui si tratta e la trasmissione degli esiti alla Corte di appello di -OMISSIS- in un momento (il 2 luglio 2025) precedente alla stessa proposizione dell’appello cautelare (il 14 luglio successivo), rappresenta un elemento idoneo a supportare la revisione richiesta, trattandosi di un fatto anteriore all’ordinanza cautelare di questa Sezione, di cui si è però acquisita conoscenza in un momento successivo ”.
Con nota di deposito del 12 novembre 2025, il ricorrente ha informato il Tribunale che, in data 7 novembre 2025, la Corte d’Appello di -OMISSIS- ha comunicato l’esito della ricorrezione dell’elaborato della prova scritta, effettuata dalla sottocommissione istituita presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, attribuendo al candidato il punteggio di “ 20 ” e dichiarandolo “ Ammesso ” alla prova orale, fissata per il giorno 22 dicembre 2025 ore 14:30.
Come si evince dalla documentazione versata in atti, in data 22 dicembre 2025 il ricorrente ha sostenuto la prova orale per l’abilitazione alla professione di avvocato, superandola con valutazione positiva.
Pertanto, deve procedersi alla declaratoria della cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., in applicazione dell’art. 4, comma 2- bis , del D.L. n. 115/2005, a mente del quale “ Conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela ”.
Dal punto di vista processuale, la norma (richiamata espressamente dal ricorrente) fa venire meno la materia del contendere a causa di un “ factum principis ”, essendo la legge medesima a prevedere, per coloro che abbiano superato le prove scritte e orali anche a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela, il conseguimento dell’abilitazione professionale o del titolo, per il quale concorrono, derivando da ciò l’adozione, per i casi in questione, di una pronuncia di merito, ovvero di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-quater, 13 febbraio 2023, n. 2442; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 10 gennaio 2025, n. 51; T.A.R. Liguria, Sez. II, 17 febbraio 2025, n. 161).
Quanto alle spese di giudizio, in ragione delle peculiarità della controversia e dell’orientamento giurisprudenziale prevalente in tema di idoneità della valutazione espressa mediante voto numerico in relazione all’esame per l’abilitazione alla professione di avvocato, sussistono i presupposti per disporre tra le parti la compensazione delle spese di lite, ferma la refusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa tra le parti le spese di giudizio, ferma la refusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
SA RN, Presidente
Paola Malanetto, Consigliere
DR PA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DR PA | SA RN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.