Art. 36.
Agli effetti della liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, il termine di 10 anni, di cui al comma 1° dell'articolo 13 della legge 10 agosto 1893, e' prorogato fino a 15 anni, ed al termine del biennio per la liquidazione di ciascun quinto delle immobilizzazioni stesse e' sostituito quello di un triennio.
Tale concessione resta subordinata per la Banca d'Italia al mantenimento dell'obbligo da essa assunto col 2° comma dell'articolo 4 della convenzione stipulata tra il ministro del Tesoro e la Banca stessa addi' 30 ottobre 1894.
Le prescrizioni e le sanzioni dell'articolo 13 della citata legge 10 agosto 1893, riferentisi ai termini di 10 anni e rispettivamente di 2 anni, restano applicabili ai nuovi termini accordati, e l'ispezione straordinaria di cui al 2° comma dell'articolo 15 della stessa legge avra' luogo ogni triennio.
Agli effetti della liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, il termine di 10 anni, di cui al comma 1° dell'articolo 13 della legge 10 agosto 1893, e' prorogato fino a 15 anni, ed al termine del biennio per la liquidazione di ciascun quinto delle immobilizzazioni stesse e' sostituito quello di un triennio.
Tale concessione resta subordinata per la Banca d'Italia al mantenimento dell'obbligo da essa assunto col 2° comma dell'articolo 4 della convenzione stipulata tra il ministro del Tesoro e la Banca stessa addi' 30 ottobre 1894.
Le prescrizioni e le sanzioni dell'articolo 13 della citata legge 10 agosto 1893, riferentisi ai termini di 10 anni e rispettivamente di 2 anni, restano applicabili ai nuovi termini accordati, e l'ispezione straordinaria di cui al 2° comma dell'articolo 15 della stessa legge avra' luogo ogni triennio.