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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 03/12/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 125/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di RN, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa IC NC, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 125/2025, posta in deliberazione all'udienza del 3 dicembre 2025 tra:
Parte_1 elettivamente domiciliata in RN, Corso del Popolo n.101, presso lo studio dell'avvocato Emidio Mattia Gubbiotti, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-ricorrente-
E
, p. iva: in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore e sede in viale Curio Dentato
n.3 , RN
-resistente- contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9 febbraio 2025 e ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 dinnanzi al tribunale di RN la in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, e ha chiesto al giudice di riconoscere e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato in continuità ex art. 2112 c.c. dal 15/03/2023 al
31/08/2023 come aiuto barista, CCNL Confcommercio- Pubblici esercizi livello di inquadramento VI con orario di lavoro full- time per otto ore giornaliere dalle ore 6.00 alle ore 14,00, dal lunedì al sabato, con riposo domenicale. Chiedeva la condanna della convenuta al pagamento in suo favore della somma di euro 9.824,40 a titolo di differenze retributive.
A sostegno del ricorso deduceva di aver prestato attività lavorativa dipendente con contratto a tempo determinato presso Asal sas di
IN EY AL e C., con sede legale in Via Curio Dentato 2 -3- 4
a RN , dal 15/03/2023 – sebbene il rapporto di lavoro è stato regolarizzato solo a partire dal 21/03/2023- al 30/04/2023, con successiva proroga sino al 31/05/2023, come aiuto barista, CCNL
Turismo –Turismo Confcommercio- Pubblici esercizi, livello di inquadramento VI (cfr. all. 1 e 2 al ricorso); di aver poi lavorato nel medesimo esercizio e struttura, sempre come aiuto barista, successivamente e in perfetta continuità ex art. 2112 c.c. , a partire dal
01/06/2023 sino al 31/08/2023, con contratto a tempo indeterminato e a tempo parziale, CCNL Terziario Confcommercio livello di inquadramento VI alle dipendenze di Controparte_1
, sebbene il rapporto di lavoro fosse stato regolarizzato solo in
[...] data 12/06/2023 (cfr. all. 5 al ricorso).
Assumeva che per tutto il periodo lavorato aveva svolto un orario di lavoro diverso e maggiore rispetto a quello indicato nel contratto e, in particolare, per tutta la durata del rapporto di lavoro, sempre per otto ore giornaliere ovvero dalle ore 6.00 alle ore 14,00, dal lunedì al sabato, con riposo domenicale. Chiedeva, pertanto, il pagamento delle differenze retributive pari euro 9.824,40, come da conteggi che depositava.
La convenuta, pur ritualmente citata non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa, istruita mediante acquisizione documentale, escussione testimoniale, esperito con esito negativo l'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta, viene decisa all'odierna udienza con sentenza contestuale. Il ricorso è fondato e va, dunque, accolto per le ragioni di seguito esplicitate.
Le circostanze dedotte in ricorso non risultano smentite da altri elementi acquisiti all'esito del presente giudizio, ma trovano anzi, parziale riscontro, all'esito della prova testimoniale assunta nel corso del presente giudizio.
E invero risulta dalla documentazione prodotta e dall'escussione testimoniale che la ricorrente ha di fatto lavorato per la convenuta dal
12 giugno 2025 e che in precedenza ha lavorato per altro datore di lavoro, Asal sas di IN EY AL e C, rispetto al quale, tuttavia, non è emersa la prova della sussistenza una continuità lavorativa e art. 2112 c.c che per vero parte ricorrente ha solo adombrato e non ha neppure dedotto prima che provato.
In particolare, la teste collega del ricorrente Testimone_1 per aver lavorato con la convenuta , dal 4 marzo Controparte_1
2023 ad agosto 2023, ha dichiarato di essere barista e di aver lavorato tutti i giorni tranne la domenica dalle 14,00 alle 22,00, ha confermato che la ricorrente “ADR era anche lei barista e faceva il turno prima di me la mattina dalle 6,00 alle 14,00”.
La teste ha dichiarato che la ricorrente non ha mai lavorato la domenica (ADR la domenica era il nostro giorno di riposo. A volte il bar era aperto ma vi lavoravano i titolari) e che ADR la ricorrente è andata in ferie la settimana di ferragosto”.
Il teste IN EY AL, ha dichiarato di conoscere la ricorrente che è sua dipendente;
di conoscere la convenuta per averle affittato il bar sino al settembre di quest'anno.
Ha dichiarato di aver visto la ricorrente lavorare la mattina e che la ricorrente era stata anche sua dipendente che la ricorrente non lavorava la domenica.
Il teste ha anche specificato di aver affittato il bar alla convenuta ma che si trattava di due società diverse.
Pacifiche risultano le mansioni svolte, il periodo in cui si è svolta l'attività lavorativa, l'assoggettamento al potere direttivo datoriale e di controllo. Le deposizioni rese dalle testi appaiono pienamente attendibili, sia per la precisione con cui sono state descritte le situazioni sia per il disinteresse che i testi hanno manifestato ai fatti di causa, avendo riferito su circostanze apprese direttamente, e di cui pertanto hanno avuto una cognizione diretta, essendo l'una collega di lavoro della ricorrente e, l'altro, suo e datore di lavoro, ma che durante lo svolgimento del rapporto di lavoro con la convenuta lavorava nella pizzeria adiacente al bar.
In ordine alla quantificazione delle somme spettanti osserva il tribunale che le stesse dovranno essere parametrate al livello IV del
CCNL applicato, secondo i condivisibili conteggi depositati da parte ricorrente, come riformulati a seguito di ordinanza di questo giudice, che appaiono corretti e immuni da vizi logici e ricostruttivi e, come tali, meritevoli di accoglimento, perché elaborati sulla base del CCNL applicato in via parametrica.
Come noto, una volta dimostrato lo svolgimento di prestazioni lavorative per un determinato periodo di tempo è onere del datore di lavoro fornire la prova di avere erogato al lavoratore le somme contrattualmente dovute per i titoli indicati in ricorso.
Senonchè, tale prova è mancata.
Va poi osservato che la mancata risposta all'interrogatorio formale può essere valutata, unitamente agli elementi sopra descritti, quale argomento di prova a conferma delle circostanze dedotte dalla parte ricorrente.
Infatti, in tema di interrogatorio formale, l'inciso contenuto nell'art. 232 c.p.c. - secondo il quale il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, 'valutato ogni altro elemento di prova' - va interpretato nel senso che la mancata risposta non equivale ad una confessione, ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116 c.p.c.), il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario;
il giudice, pertanto, può negare ad esso qualsiasi valore, qualora ritenga che i fatti dedotti non siano suffragati da alcun elemento di riscontro (cfr. Cass. 19 ottobre 2006, n. 22407; 20 aprile 2006, n.
9254; 10 marzo 2006, n. 5240). La valutazione, ai sensi dell'art. 232 cod. proc. civ., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 cod. proc. civ.
In particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare "ex se" idoneo a fornire la prova del fatto contestato (poiché, in tal caso, sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio), ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo (cfr. Cass. 26 aprile 2013, n. 10099).
Nella fattispecie il quadro probatorio acquisito, sia documentale sia testimoniale, è certamente idoneo a costituire quell'ulteriore riscontro al fine di dare rilevanza alla condotta inerte della parte convenuta la quale non si è presentata per rispondere all'interrogatorio formale richiesto dalla parte ricorrente.
Va pertanto riconosciuta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 1 giugno 2023 al 31 agosto 2023, con mansioni di aiuto barista, di cui al livello VI del c.c.n.l., CCNL
Confcommercio- Pubblici esercizi, con orario di lavoro dal lunedì al sabato dalle 6,00 alle 14,00
Sono, pertanto, dovute al ricorrente le spettanze non corrisposte a titolo di retribuzione ordinaria (euro 3645,01) e TFR (euro 380,42), a titolo di tredicesima (euro358,07), a titolo di quattordicesima (euro3
58,07) e a titolo di ferie (euro 358,07) e a titolo di permessi (euro
68,20) per un totale di euro cui vanno detratti 1000 euro già percepiti dal ricorrente per un totale di 5167 ,84 euro.
Le somme oggetto di condanna dovranno essere, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell'articolo 429 c.p.c.
La regolamentazione delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, segue soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente sulla domanda proposta con ricorso iscritto al Rg
125/2025, così provvede: 1)accerta e dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 1 giugno 2023 al 31 agosto 2023, con mansioni di aiuto barista, di cui al livello VI del c.c.n.l., CCNL
Confcommercio- Pubblici esercizi.
2)condanna la conventa, in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare alla ricorrente, a titolo di crediti retributivi per rapporto di lavoro dipendente, la complessiva somma di euro 5167 ,84 per i titoli di cui in motivazione (di cui euro 380, 42 a titolo di TFR) oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
3)condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.200,00 oltre IVA e CAP, da distrarsi in favore dell'avvocato Emidio Mattia Gubbiotti dichiaratosi antistatario;
RN, 3 dicembre 2025
Il giudice
IC NC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di RN, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa IC NC, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 125/2025, posta in deliberazione all'udienza del 3 dicembre 2025 tra:
Parte_1 elettivamente domiciliata in RN, Corso del Popolo n.101, presso lo studio dell'avvocato Emidio Mattia Gubbiotti, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-ricorrente-
E
, p. iva: in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore e sede in viale Curio Dentato
n.3 , RN
-resistente- contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9 febbraio 2025 e ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 dinnanzi al tribunale di RN la in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, e ha chiesto al giudice di riconoscere e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato in continuità ex art. 2112 c.c. dal 15/03/2023 al
31/08/2023 come aiuto barista, CCNL Confcommercio- Pubblici esercizi livello di inquadramento VI con orario di lavoro full- time per otto ore giornaliere dalle ore 6.00 alle ore 14,00, dal lunedì al sabato, con riposo domenicale. Chiedeva la condanna della convenuta al pagamento in suo favore della somma di euro 9.824,40 a titolo di differenze retributive.
A sostegno del ricorso deduceva di aver prestato attività lavorativa dipendente con contratto a tempo determinato presso Asal sas di
IN EY AL e C., con sede legale in Via Curio Dentato 2 -3- 4
a RN , dal 15/03/2023 – sebbene il rapporto di lavoro è stato regolarizzato solo a partire dal 21/03/2023- al 30/04/2023, con successiva proroga sino al 31/05/2023, come aiuto barista, CCNL
Turismo –Turismo Confcommercio- Pubblici esercizi, livello di inquadramento VI (cfr. all. 1 e 2 al ricorso); di aver poi lavorato nel medesimo esercizio e struttura, sempre come aiuto barista, successivamente e in perfetta continuità ex art. 2112 c.c. , a partire dal
01/06/2023 sino al 31/08/2023, con contratto a tempo indeterminato e a tempo parziale, CCNL Terziario Confcommercio livello di inquadramento VI alle dipendenze di Controparte_1
, sebbene il rapporto di lavoro fosse stato regolarizzato solo in
[...] data 12/06/2023 (cfr. all. 5 al ricorso).
Assumeva che per tutto il periodo lavorato aveva svolto un orario di lavoro diverso e maggiore rispetto a quello indicato nel contratto e, in particolare, per tutta la durata del rapporto di lavoro, sempre per otto ore giornaliere ovvero dalle ore 6.00 alle ore 14,00, dal lunedì al sabato, con riposo domenicale. Chiedeva, pertanto, il pagamento delle differenze retributive pari euro 9.824,40, come da conteggi che depositava.
La convenuta, pur ritualmente citata non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa, istruita mediante acquisizione documentale, escussione testimoniale, esperito con esito negativo l'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta, viene decisa all'odierna udienza con sentenza contestuale. Il ricorso è fondato e va, dunque, accolto per le ragioni di seguito esplicitate.
Le circostanze dedotte in ricorso non risultano smentite da altri elementi acquisiti all'esito del presente giudizio, ma trovano anzi, parziale riscontro, all'esito della prova testimoniale assunta nel corso del presente giudizio.
E invero risulta dalla documentazione prodotta e dall'escussione testimoniale che la ricorrente ha di fatto lavorato per la convenuta dal
12 giugno 2025 e che in precedenza ha lavorato per altro datore di lavoro, Asal sas di IN EY AL e C, rispetto al quale, tuttavia, non è emersa la prova della sussistenza una continuità lavorativa e art. 2112 c.c che per vero parte ricorrente ha solo adombrato e non ha neppure dedotto prima che provato.
In particolare, la teste collega del ricorrente Testimone_1 per aver lavorato con la convenuta , dal 4 marzo Controparte_1
2023 ad agosto 2023, ha dichiarato di essere barista e di aver lavorato tutti i giorni tranne la domenica dalle 14,00 alle 22,00, ha confermato che la ricorrente “ADR era anche lei barista e faceva il turno prima di me la mattina dalle 6,00 alle 14,00”.
La teste ha dichiarato che la ricorrente non ha mai lavorato la domenica (ADR la domenica era il nostro giorno di riposo. A volte il bar era aperto ma vi lavoravano i titolari) e che ADR la ricorrente è andata in ferie la settimana di ferragosto”.
Il teste IN EY AL, ha dichiarato di conoscere la ricorrente che è sua dipendente;
di conoscere la convenuta per averle affittato il bar sino al settembre di quest'anno.
Ha dichiarato di aver visto la ricorrente lavorare la mattina e che la ricorrente era stata anche sua dipendente che la ricorrente non lavorava la domenica.
Il teste ha anche specificato di aver affittato il bar alla convenuta ma che si trattava di due società diverse.
Pacifiche risultano le mansioni svolte, il periodo in cui si è svolta l'attività lavorativa, l'assoggettamento al potere direttivo datoriale e di controllo. Le deposizioni rese dalle testi appaiono pienamente attendibili, sia per la precisione con cui sono state descritte le situazioni sia per il disinteresse che i testi hanno manifestato ai fatti di causa, avendo riferito su circostanze apprese direttamente, e di cui pertanto hanno avuto una cognizione diretta, essendo l'una collega di lavoro della ricorrente e, l'altro, suo e datore di lavoro, ma che durante lo svolgimento del rapporto di lavoro con la convenuta lavorava nella pizzeria adiacente al bar.
In ordine alla quantificazione delle somme spettanti osserva il tribunale che le stesse dovranno essere parametrate al livello IV del
CCNL applicato, secondo i condivisibili conteggi depositati da parte ricorrente, come riformulati a seguito di ordinanza di questo giudice, che appaiono corretti e immuni da vizi logici e ricostruttivi e, come tali, meritevoli di accoglimento, perché elaborati sulla base del CCNL applicato in via parametrica.
Come noto, una volta dimostrato lo svolgimento di prestazioni lavorative per un determinato periodo di tempo è onere del datore di lavoro fornire la prova di avere erogato al lavoratore le somme contrattualmente dovute per i titoli indicati in ricorso.
Senonchè, tale prova è mancata.
Va poi osservato che la mancata risposta all'interrogatorio formale può essere valutata, unitamente agli elementi sopra descritti, quale argomento di prova a conferma delle circostanze dedotte dalla parte ricorrente.
Infatti, in tema di interrogatorio formale, l'inciso contenuto nell'art. 232 c.p.c. - secondo il quale il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, 'valutato ogni altro elemento di prova' - va interpretato nel senso che la mancata risposta non equivale ad una confessione, ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116 c.p.c.), il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario;
il giudice, pertanto, può negare ad esso qualsiasi valore, qualora ritenga che i fatti dedotti non siano suffragati da alcun elemento di riscontro (cfr. Cass. 19 ottobre 2006, n. 22407; 20 aprile 2006, n.
9254; 10 marzo 2006, n. 5240). La valutazione, ai sensi dell'art. 232 cod. proc. civ., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 cod. proc. civ.
In particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare "ex se" idoneo a fornire la prova del fatto contestato (poiché, in tal caso, sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio), ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo (cfr. Cass. 26 aprile 2013, n. 10099).
Nella fattispecie il quadro probatorio acquisito, sia documentale sia testimoniale, è certamente idoneo a costituire quell'ulteriore riscontro al fine di dare rilevanza alla condotta inerte della parte convenuta la quale non si è presentata per rispondere all'interrogatorio formale richiesto dalla parte ricorrente.
Va pertanto riconosciuta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 1 giugno 2023 al 31 agosto 2023, con mansioni di aiuto barista, di cui al livello VI del c.c.n.l., CCNL
Confcommercio- Pubblici esercizi, con orario di lavoro dal lunedì al sabato dalle 6,00 alle 14,00
Sono, pertanto, dovute al ricorrente le spettanze non corrisposte a titolo di retribuzione ordinaria (euro 3645,01) e TFR (euro 380,42), a titolo di tredicesima (euro358,07), a titolo di quattordicesima (euro3
58,07) e a titolo di ferie (euro 358,07) e a titolo di permessi (euro
68,20) per un totale di euro cui vanno detratti 1000 euro già percepiti dal ricorrente per un totale di 5167 ,84 euro.
Le somme oggetto di condanna dovranno essere, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell'articolo 429 c.p.c.
La regolamentazione delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, segue soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente sulla domanda proposta con ricorso iscritto al Rg
125/2025, così provvede: 1)accerta e dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 1 giugno 2023 al 31 agosto 2023, con mansioni di aiuto barista, di cui al livello VI del c.c.n.l., CCNL
Confcommercio- Pubblici esercizi.
2)condanna la conventa, in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare alla ricorrente, a titolo di crediti retributivi per rapporto di lavoro dipendente, la complessiva somma di euro 5167 ,84 per i titoli di cui in motivazione (di cui euro 380, 42 a titolo di TFR) oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
3)condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.200,00 oltre IVA e CAP, da distrarsi in favore dell'avvocato Emidio Mattia Gubbiotti dichiaratosi antistatario;
RN, 3 dicembre 2025
Il giudice
IC NC