Versione
25 gennaio 1994
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13 gennaio 1996
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Art. 1. 1. La legge 8 agosto 1991, n. 264 , si applica anche alle attivita' di rilascio di certificazione per conto di terzi e agli adempienti ad esse connessi, se previsti, alla data di entrata in vigore della stessa legge, nella licenza rilasciata dal questore ai sensi dell' articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , per il disbrigo di pratiche automobilistiche.
2. L'attivita' indicata al numero 1) della tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870 , e' di esclusiva competenza delle autoscuole.
3. L'attivita' di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto e' esercitata da imprese e societa', ai sensi della citata legge n. 264 del 1991 , nonche', limitatamente alle funzioni di assistenza e agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida di mezzi di trasporto, dalle autoscuole. Nello svolgimento della suddetta attivita' si applicano alle autoscuole le disposizioni di cui alla citata legge n. 264 del 1991 .
4. L'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto esercitata (( direttamente dall'Automobile club d'Italia ovvero )) dagli uffici in regime di concessione o di convenzionamento con gli automobile club istituiti successivamente alla data del 5 settembre 1991 e' soggetta all'autorizzazione prevista dalla citata legge n. 264 del 1991 . L'autorizzazione e' rilasciata dalla provincia, nel rispetto del programma provinciale delle autorizzazioni di cui all'articolo 2, comma 3, della citata legge n. 264 del 1991 , su richiesta dell'automobile club competente, direttamente a tale ente in relazione agli uffici dallo stesso specificamente indicati nella richiesta, purche' i soggetti designati quali titolari degli uffici stessi siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 della citata legge n. 264 del 1991 , nonche' dell'attestato di idoneita' professionale di cui all'articolo 5 della stessa legge. All'automobile club competente si applica l'articolo 9 della citata legge n. 264 del 1991 .
2. L'attivita' indicata al numero 1) della tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870 , e' di esclusiva competenza delle autoscuole.
3. L'attivita' di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto e' esercitata da imprese e societa', ai sensi della citata legge n. 264 del 1991 , nonche', limitatamente alle funzioni di assistenza e agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida di mezzi di trasporto, dalle autoscuole. Nello svolgimento della suddetta attivita' si applicano alle autoscuole le disposizioni di cui alla citata legge n. 264 del 1991 .
4. L'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto esercitata (( direttamente dall'Automobile club d'Italia ovvero )) dagli uffici in regime di concessione o di convenzionamento con gli automobile club istituiti successivamente alla data del 5 settembre 1991 e' soggetta all'autorizzazione prevista dalla citata legge n. 264 del 1991 . L'autorizzazione e' rilasciata dalla provincia, nel rispetto del programma provinciale delle autorizzazioni di cui all'articolo 2, comma 3, della citata legge n. 264 del 1991 , su richiesta dell'automobile club competente, direttamente a tale ente in relazione agli uffici dallo stesso specificamente indicati nella richiesta, purche' i soggetti designati quali titolari degli uffici stessi siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 della citata legge n. 264 del 1991 , nonche' dell'attestato di idoneita' professionale di cui all'articolo 5 della stessa legge. All'automobile club competente si applica l'articolo 9 della citata legge n. 264 del 1991 .
Commentari • 2
- 1. AGCM, segnalazione del 06/11/1997 (rif. AS104), CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTOAutorità Garante della Concorrenza e del Mercato · 6 novembre 1997 · 2.0417416
[…]
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Giurisprudenza • 18
- 1. Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/07/2024, n. 3332Provvedimento: Sentenza Ruolo Generale n. 3348/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: Dott. Fulvio Dacomo Presidente Dott. Antonio Mungo Consigliere Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3348/2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo, posta in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del 17-4-2024, con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. e vertente TRA Parte_1 (C.F. P.IVA_1 ) –Parte_2 EX …Leggi di più...
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