Ordinanza collegiale 3 marzo 2026
Sentenza breve 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza breve 30/04/2026, n. 7923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7923 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07923/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14800/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 72 bis e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14800 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Ventura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Lodi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
DM DI RIGETTO ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA - (K10/-OMISSIS-) - RISARCIMENTO DANNI
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 72 bis e 74 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Lodi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa OR TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista l’ordinanza collegiale n. 3996/2026 con cui è stato dato avviso ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm. della possibile irricevibilità del ricorso per tardività del deposito assegnando termine per le osservazioni; facoltà di cui la parte non si è avvalsa;
Ritenuto che il ricorso va dichiarato irricevibile in quanto risulta tardivamente depositato oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto dall’art. 45, comma 1, cod. proc. amm. dal perfezionamento della notifica per il destinatario;
Ritenute sussistenti giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
OR TO, Presidente, Estensore
Enrico Mattei, Consigliere
Gianluca Verico, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| OR TO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.