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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/12/2025, n. 3690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3690 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Lecce
Sezione III Civile
Il Tribunale di Lecce, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Annafrancesca Capone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1380/2023 proposta
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
IE LI, giusta mandato in atti;
ATTORE/OPPONENTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
, P. IVA n. ), in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Gallo, giusta procura in atti;
CONVENUTA/OPPOSTA
NONCHE'
Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
NONCHE'
(P.I.: ), in Controparte_3 P.IVA_3 persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Marsano, giusta procura in atti;
ER AM
pagina 1 di 8
Conclusioni:
Quelle precisate all'udienza del 16.9.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto e diritto
Con atto di citazione in opposizione ex articolo 615 cpc, ha convenuto nel Parte_1 presente giudizio la Controparte_4 [...]
, chiedendo al giudice di voler: “In via preliminare sospendere la Controparte_2 procedura esecutiva sussistendo sia il fumus boni iuris che il periculum in mora.
Nel merito: 01. Accogliere la spiegata opposizione e per l'effetto annullare la cartella di pagamento impugnata n. 059 2021 00154902 67 001 diretta nei confronti di Parte_1 per le motivazioni espresse in narrativa;
02. In ogni caso statuire la non debenza
[...] delle somme indicate in cartelle sia per capitale che per interessi ed oneri accessori;
03. In via subordinata accertare e dichiarare l'irregolarità procedurale e l'omessa comunicazione al fideiussore della decadenza del beneficio del termine ed in ogni caso statuire sulla scadenza della fideiussione per i fatti esposti in narrativa disponendo la non debenza delle somme indicate in cartella sia per capitale che per interessi ed oneri accessori;
04. In ogni caso condannare le parti avverse alla refusione delle spese competenze di lite da valere anche quale risarcimento del danno della parte attrice”.
Ha premesso che in data 25.11.2022 gli veniva notificata la cartella di pagamento n.
059 2021 00154902 67 001, dell'importo complessivo di € 241.131,43, conseguente alla revoca di contributo concesso a seguito di escussione di garanzia di fondo pubblico 662/1996
– Medio Credito Centrale pos. 749495, oltre interessi e spese;
che con contratto di mutuo chirografario del 20.10.2017 la società Italia Snack and Bread Coop. a r.l. aveva ottenuto dalla un finanziamento di € 390.000,00, assistito da Garanzia del Fondo di Controparte_3 garanzia Legge 662/1996 concesso con delibera del Medio Credito Centrale del 29.09.2017 e da garanzia fideiussoria specifica rilasciata da e Parte_1 Parte_2 [...]
che, a seguito dell'inadempimento, veniva quindi attivata la Garanzia del Parte_3
Medio Credito Centrale, con conseguente surroga dello stesso nei confronti della detta società.
A sostegno delle proprie ragioni eccepiva l'illegittima iscrizione a ruolo per carenza del titolo;
la nullità parziale della fideiussione prestata per violazione di legge e compresenza di garanzia pagina 2 di 8 pubblica;
nullità della fideiussione per carenza di causa;
l'irregolarità della comunicazione di attivazione della garanzia pubblica e violazione dell'art. 1957 c.c..
Si è costituita in giudizio la , eccependo la Controparte_1 manifesta infondatezza dell'assunto attoreo;
la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle avverse contestazioni in ordine alla condotta della banca finanziatrice, chiedendo la chiamata in causa di BPP e concludendo affinché il giudice voglia “In via preliminare: A) autorizzare a chiamare in causa Controparte_1 [...]
(c.f. e p.iva ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_3 tempore, con sede legale in Parabita (Le) alla S.P. per Matino n. 5, e al contempo fissare una nuova udienza per consentire tale chiamata a norma dell'art. 269 c.p.c.; B) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in relazione al terzo motivo Pt_4 dell'atto di citazione proposto dal Sig. innanzi evidenziato;
C) rigettare Parte_1
l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, in quanto non ricorrenti i presupposti di Legge. Ove la domanda fosse esaminabile, nel merito: D) in via principale, rigettare integralmente, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto, l'atto di citazione proposto dal Sig. in quanto infondato sia in fatto che in diritto;
Parte_1
E) in via gradata, per la denegata ipotesi in cui dovesse trovare accoglimento, anche parzialmente, l'opposizione proposta dall'attore per motivi attinenti alla fideiussione specifica sottoscritta dal medesimo in data 19.10.2017 con accertare e Controparte_3 dichiarare il diritto della convenuta ad Controparte_1 essere manlevata e tenuta indenne dal predetto istituto di credito rispetto a quanto fosse tenuta a pagare al Sig. a titolo di spese e competenze del presente Parte_1 giudizio. F) Con vittoria di spese e competenze di causa.”
Con ordinanza del 3.7.2023, resa all'esito dell'udienza del 20.06.2023, il Giudice ha autorizzato la chiamata in causa della , che si è costituita aderendo e Controparte_3 facendo proprie le difese prospettate da e riguardanti le contestazioni Controparte_1 dei motivi di opposizione;
ha eccepito la contraddittorietà del terzo motivo, ha convenuto con la sulla sua carenza di legittimazione passiva rispetto a tali Controparte_1 contestazioni formulate da parte opponente. Ha dedotto che, in data 10-14.6.2021, era stato notificato all'opponente decreto ingiuntivo, reso provvisoriamente esecutivo con provvedimento del 23.5.2021, anche per altra linea di credito e che questo decreto non era stato opposto, neppure tardivamente;
che nessuna opposizione era stata esperita nemmeno a seguito della notifica del precetto intimato dalla Banca in data 14.2.2023, con conseguente pagina 3 di 8 decadenza dell'opponente dal potere di proporre qualsiasi eccezione relativa al rapporto fideiussorio.
Ha quindi concluso chiedendo “il rigetto della domanda di manleva formulata dalla
[...]
per le spese legali che la stessa dovrebbe corrispondere all'opponente nella CP_1 ipotesi di accoglimento dell'opposizione per i motivi attinenti la fideiussione specifica del
19.10.2017 nonché il rigetto, per tutti i motivi esposti in narrativa, delle domande ed eccezioni attinenti la predetta fideiussione proposte dal sig. Con ristoro delle spese Parte_1
e competenze di causa a carico di chi di ragione.”
In data 21.11.2023 il giudice ha concesso i termini ex art. 183, co. 6; con provvedimento del
19.6.2024 ha rigettato le istanze istruttorie ed ha rinviato la causa all'udienza cartolare del
5.11.2024; avendo a quell'udienza le parti precisato le proprie conclusioni a mezzo di note di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Con provvedimento del 3.3.2025 il Giudice ha fissato nuova udienza di precisazione delle conclusioni e a quella del 16.9.2025, avendo i procuratori delle parti rinunciato ai termini per le comparse conclusionali e di replica, ha trattenuto la causa per la decisione.
***
Preliminarmente, verificata la regolarità della notifica, va dichiarata la contumacia di
[...]
. Controparte_2
Sempre preliminarmente, va dichiarata la carenza di legittimazione passiva della
[...]
per la parte relativa alle doglianze in ordine alla condotta della banca Controparte_5 finanziatrice.
Nel merito, l'opposizione è infondata.
1. Quanto al primo motivo, ossia l'eccepita inesistenza di un titolo esecutivo posto a fondamento della iscrizione a ruolo, questo giudice evidenzia che il credito in surrogazione nei confronti del garante vantato dal può essere riscosso mediante ruolo, Controparte_1 determinandosi, a seguito dell'escussione del Fondo di Garanzia da parte della Banca erogante il finanziamento, la surrogazione del Fondo nella parte di credito liquidata alla banca.
Tale surrogazione deroga parzialmente alla disciplina codicistica di cui all'art. 1203 cod. civ., essendo regolata da alcune norme speciali:
pagina 4 di 8 1) l'art. 2, quarto comma, del decreto del Ministero delle Attività Produttive e del Ministero dell'Innovazione e delle Tecnologie del 20.6.2005, il quale consente il ricorso alla procedura esattoriale per il recupero del credito (“In caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”, sancendo, inoltre, il carattere privilegiato del credito stesso, che dovrà essere preferito “a ogni altro credito di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi”);
2) l'art.
8-bis del d.l. 24.1.2015 n. 3, convertito con modifiche dalla l. 24.3.2015 n. 33 (“Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni”).
È dunque evidente tanto il carattere privilegiato del credito portato dalla ingiunzione, quanto la sua recuperabilità per il tramite della procedura esattoriale, al fine di garantire la più rapida re- immissione possibile, all'interno del ciclo economico, delle risorse in questione: di questo parere è la Corte di Cassazione (Cass., sez. 1, sent. 30.1.2019 nn. 2663-2664), secondo cui l'intervenuto pagamento della garanzia pubblica da parte della Controparte_1 determina non solo gli effetti di un'ordinaria surrogazione codicistica, ma anche quelli previsti dal d.m. 20.6.2005 e dal d.l. 3/2015, convertito con l. 33/2015, andando ad incidere sulla natura e sulle caratteristiche del credito, sia rendendolo recuperabile mediante la procedura pagina 5 di 8 esattoriale di cui all'art. 17 del d.lgs. 26.2.1999, n. 46 (Cass. civ., sent. n. 32148 del
12/12/2024: “in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, al diritto di credito restitutorio sorto in capo al gestore del Fondo che ha soddisfatto il finanziatore, ex l. n. 662 del 1996, è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 46 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ancorché il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, atteso che il privilegio, volto a tutelare un interesse di carattere pubblicistico e sottratto ex lege alla disponibilità delle parti, sorge, secondo la regola generale ex art. 2745 c.c. in ragione della causa del credito, quale sua caratteristica genetica, non già al momento o in ragione dell'inadempimento”), sia riconoscendogli espressamente carattere privilegiato (cfr. Cass.
Civ., Sez. III, ord. n. 1005/2023). Ancor più recentemente, la Suprema Corte ha chiarito che
“in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, al diritto di credito restitutorio sorto in capo al gestore del Fondo che ha soddisfatto il finanziatore, ex l. n. 662 del 1996, è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ancorché il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, atteso che il privilegio, volto a tutelare un interesse di carattere pubblicistico e sottratto ex lege alla disponibilità delle parti, sorge, secondo la regola generale ex art. 2745 c.c. in ragione della causa del credito, quale sua caratteristica genetica, non già al momento o in ragione dell'inadempimento” (veds. Cass. civ., sent. n. 32148 del 12/12/2024).
Tanto è sufficiente ad escludere la necessità dell'emissione di un titolo esecutivo ad hoc affinché possa agire in executivis nelle forme di cui al detto articolo, essendo il CP_1 titolo esecutivo rappresentato dallo stesso ruolo, ai sensi dell'art. 49 comma 1 d.p.r. 602/73
(“Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo”).
2. Quanto al secondo motivo di opposizione, ossia all'eccezione relativa alla richiesta di ulteriori garanzie rispetto a quella pubblica esso è, del pari, infondato, innanzitutto stante la chiarita natura privilegiata della garanzia a tutela della , ed infatti “in tema di Controparte_1 interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica,
l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la Controparte_1 surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di pagina 6 di 8 natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999” (Cass 1005/2023), recentemente confermato da
Cass. civ., ord. 9678/2025 (“in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogando ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati ex art. 17 del d.lgs. 146 del
1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del
d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015”). Inoltre, il divieto di cui al punto
4.4. dell'allegato al D.M. 23 settembre 2005, appare operare solo con riguardo alle garanzie reali, assicurative e bancarie e non anche con riguardo alle garanzie personali, come quella rilasciata nella specie dall'opponente; e difatti, la fideiussione prestata da Parte_1 non può essere considerata una garanzia bancaria, potendo essere definita tale solo quella garanzia assunta direttamente dalla banca e non anche dalle persone fisiche.
3. Dai documenti di causa emerge poi che, contrariamente a quanto da egli sostenuto,
l'opponente non risulta rivestire la qualifica di consumatore in relazione alla fideiussione rilasciata, poiché è risultato che all'atto di rilascio della stessa (19.10.2017) fosse socio della società (di cui era stato amministratore sin dalla costituzione 23.12.2013 sino al 30.11.2016), così escludendosi l'estraneità dello stesso rispetto alla gestione della società garantita.
4. Quanto alla irregolarità di comunicazione dell'attivazione della garanzia pubblica e alla violazione dell'art. 1957 c.c., rileva questo giudice innanzitutto la correttezza dell'osservazione di BPP, relativa alla mancata impugnazione del decreto ingiuntivo e del precetto regolarmente notificati, che preclude l'esame della questione in questa sede.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri minimi previsti dal
DM 55/2014, ad esclusione della fase istruttoria che non si è tenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
pagina 7 di 8 2) dichiara la carenza di legittimazione passiva della per la parte Controparte_5 relativa alle doglianze in ordine alla condotta della banca finanziatrice;
3) rigetta l'opposizione;
4) condanna al pagamento, in favore di e di Parte_1 Controparte_1 [...]
, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 4.217,00 per ciascuna Controparte_3 parte, nonché rimborso forfettario del 15%, CAP ed IVA come per legge se dovuti;
5) spese irripetibili nei confronti dell' , non costituitasi. Controparte_2
Così deciso in Lecce, 10 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Annafrancesca Capone
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Lecce
Sezione III Civile
Il Tribunale di Lecce, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Annafrancesca Capone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1380/2023 proposta
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
IE LI, giusta mandato in atti;
ATTORE/OPPONENTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
, P. IVA n. ), in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Gallo, giusta procura in atti;
CONVENUTA/OPPOSTA
NONCHE'
Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
NONCHE'
(P.I.: ), in Controparte_3 P.IVA_3 persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Marsano, giusta procura in atti;
ER AM
pagina 1 di 8
Conclusioni:
Quelle precisate all'udienza del 16.9.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto e diritto
Con atto di citazione in opposizione ex articolo 615 cpc, ha convenuto nel Parte_1 presente giudizio la Controparte_4 [...]
, chiedendo al giudice di voler: “In via preliminare sospendere la Controparte_2 procedura esecutiva sussistendo sia il fumus boni iuris che il periculum in mora.
Nel merito: 01. Accogliere la spiegata opposizione e per l'effetto annullare la cartella di pagamento impugnata n. 059 2021 00154902 67 001 diretta nei confronti di Parte_1 per le motivazioni espresse in narrativa;
02. In ogni caso statuire la non debenza
[...] delle somme indicate in cartelle sia per capitale che per interessi ed oneri accessori;
03. In via subordinata accertare e dichiarare l'irregolarità procedurale e l'omessa comunicazione al fideiussore della decadenza del beneficio del termine ed in ogni caso statuire sulla scadenza della fideiussione per i fatti esposti in narrativa disponendo la non debenza delle somme indicate in cartella sia per capitale che per interessi ed oneri accessori;
04. In ogni caso condannare le parti avverse alla refusione delle spese competenze di lite da valere anche quale risarcimento del danno della parte attrice”.
Ha premesso che in data 25.11.2022 gli veniva notificata la cartella di pagamento n.
059 2021 00154902 67 001, dell'importo complessivo di € 241.131,43, conseguente alla revoca di contributo concesso a seguito di escussione di garanzia di fondo pubblico 662/1996
– Medio Credito Centrale pos. 749495, oltre interessi e spese;
che con contratto di mutuo chirografario del 20.10.2017 la società Italia Snack and Bread Coop. a r.l. aveva ottenuto dalla un finanziamento di € 390.000,00, assistito da Garanzia del Fondo di Controparte_3 garanzia Legge 662/1996 concesso con delibera del Medio Credito Centrale del 29.09.2017 e da garanzia fideiussoria specifica rilasciata da e Parte_1 Parte_2 [...]
che, a seguito dell'inadempimento, veniva quindi attivata la Garanzia del Parte_3
Medio Credito Centrale, con conseguente surroga dello stesso nei confronti della detta società.
A sostegno delle proprie ragioni eccepiva l'illegittima iscrizione a ruolo per carenza del titolo;
la nullità parziale della fideiussione prestata per violazione di legge e compresenza di garanzia pagina 2 di 8 pubblica;
nullità della fideiussione per carenza di causa;
l'irregolarità della comunicazione di attivazione della garanzia pubblica e violazione dell'art. 1957 c.c..
Si è costituita in giudizio la , eccependo la Controparte_1 manifesta infondatezza dell'assunto attoreo;
la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle avverse contestazioni in ordine alla condotta della banca finanziatrice, chiedendo la chiamata in causa di BPP e concludendo affinché il giudice voglia “In via preliminare: A) autorizzare a chiamare in causa Controparte_1 [...]
(c.f. e p.iva ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_3 tempore, con sede legale in Parabita (Le) alla S.P. per Matino n. 5, e al contempo fissare una nuova udienza per consentire tale chiamata a norma dell'art. 269 c.p.c.; B) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in relazione al terzo motivo Pt_4 dell'atto di citazione proposto dal Sig. innanzi evidenziato;
C) rigettare Parte_1
l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, in quanto non ricorrenti i presupposti di Legge. Ove la domanda fosse esaminabile, nel merito: D) in via principale, rigettare integralmente, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto, l'atto di citazione proposto dal Sig. in quanto infondato sia in fatto che in diritto;
Parte_1
E) in via gradata, per la denegata ipotesi in cui dovesse trovare accoglimento, anche parzialmente, l'opposizione proposta dall'attore per motivi attinenti alla fideiussione specifica sottoscritta dal medesimo in data 19.10.2017 con accertare e Controparte_3 dichiarare il diritto della convenuta ad Controparte_1 essere manlevata e tenuta indenne dal predetto istituto di credito rispetto a quanto fosse tenuta a pagare al Sig. a titolo di spese e competenze del presente Parte_1 giudizio. F) Con vittoria di spese e competenze di causa.”
Con ordinanza del 3.7.2023, resa all'esito dell'udienza del 20.06.2023, il Giudice ha autorizzato la chiamata in causa della , che si è costituita aderendo e Controparte_3 facendo proprie le difese prospettate da e riguardanti le contestazioni Controparte_1 dei motivi di opposizione;
ha eccepito la contraddittorietà del terzo motivo, ha convenuto con la sulla sua carenza di legittimazione passiva rispetto a tali Controparte_1 contestazioni formulate da parte opponente. Ha dedotto che, in data 10-14.6.2021, era stato notificato all'opponente decreto ingiuntivo, reso provvisoriamente esecutivo con provvedimento del 23.5.2021, anche per altra linea di credito e che questo decreto non era stato opposto, neppure tardivamente;
che nessuna opposizione era stata esperita nemmeno a seguito della notifica del precetto intimato dalla Banca in data 14.2.2023, con conseguente pagina 3 di 8 decadenza dell'opponente dal potere di proporre qualsiasi eccezione relativa al rapporto fideiussorio.
Ha quindi concluso chiedendo “il rigetto della domanda di manleva formulata dalla
[...]
per le spese legali che la stessa dovrebbe corrispondere all'opponente nella CP_1 ipotesi di accoglimento dell'opposizione per i motivi attinenti la fideiussione specifica del
19.10.2017 nonché il rigetto, per tutti i motivi esposti in narrativa, delle domande ed eccezioni attinenti la predetta fideiussione proposte dal sig. Con ristoro delle spese Parte_1
e competenze di causa a carico di chi di ragione.”
In data 21.11.2023 il giudice ha concesso i termini ex art. 183, co. 6; con provvedimento del
19.6.2024 ha rigettato le istanze istruttorie ed ha rinviato la causa all'udienza cartolare del
5.11.2024; avendo a quell'udienza le parti precisato le proprie conclusioni a mezzo di note di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Con provvedimento del 3.3.2025 il Giudice ha fissato nuova udienza di precisazione delle conclusioni e a quella del 16.9.2025, avendo i procuratori delle parti rinunciato ai termini per le comparse conclusionali e di replica, ha trattenuto la causa per la decisione.
***
Preliminarmente, verificata la regolarità della notifica, va dichiarata la contumacia di
[...]
. Controparte_2
Sempre preliminarmente, va dichiarata la carenza di legittimazione passiva della
[...]
per la parte relativa alle doglianze in ordine alla condotta della banca Controparte_5 finanziatrice.
Nel merito, l'opposizione è infondata.
1. Quanto al primo motivo, ossia l'eccepita inesistenza di un titolo esecutivo posto a fondamento della iscrizione a ruolo, questo giudice evidenzia che il credito in surrogazione nei confronti del garante vantato dal può essere riscosso mediante ruolo, Controparte_1 determinandosi, a seguito dell'escussione del Fondo di Garanzia da parte della Banca erogante il finanziamento, la surrogazione del Fondo nella parte di credito liquidata alla banca.
Tale surrogazione deroga parzialmente alla disciplina codicistica di cui all'art. 1203 cod. civ., essendo regolata da alcune norme speciali:
pagina 4 di 8 1) l'art. 2, quarto comma, del decreto del Ministero delle Attività Produttive e del Ministero dell'Innovazione e delle Tecnologie del 20.6.2005, il quale consente il ricorso alla procedura esattoriale per il recupero del credito (“In caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”, sancendo, inoltre, il carattere privilegiato del credito stesso, che dovrà essere preferito “a ogni altro credito di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi”);
2) l'art.
8-bis del d.l. 24.1.2015 n. 3, convertito con modifiche dalla l. 24.3.2015 n. 33 (“Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni”).
È dunque evidente tanto il carattere privilegiato del credito portato dalla ingiunzione, quanto la sua recuperabilità per il tramite della procedura esattoriale, al fine di garantire la più rapida re- immissione possibile, all'interno del ciclo economico, delle risorse in questione: di questo parere è la Corte di Cassazione (Cass., sez. 1, sent. 30.1.2019 nn. 2663-2664), secondo cui l'intervenuto pagamento della garanzia pubblica da parte della Controparte_1 determina non solo gli effetti di un'ordinaria surrogazione codicistica, ma anche quelli previsti dal d.m. 20.6.2005 e dal d.l. 3/2015, convertito con l. 33/2015, andando ad incidere sulla natura e sulle caratteristiche del credito, sia rendendolo recuperabile mediante la procedura pagina 5 di 8 esattoriale di cui all'art. 17 del d.lgs. 26.2.1999, n. 46 (Cass. civ., sent. n. 32148 del
12/12/2024: “in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, al diritto di credito restitutorio sorto in capo al gestore del Fondo che ha soddisfatto il finanziatore, ex l. n. 662 del 1996, è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 46 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ancorché il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, atteso che il privilegio, volto a tutelare un interesse di carattere pubblicistico e sottratto ex lege alla disponibilità delle parti, sorge, secondo la regola generale ex art. 2745 c.c. in ragione della causa del credito, quale sua caratteristica genetica, non già al momento o in ragione dell'inadempimento”), sia riconoscendogli espressamente carattere privilegiato (cfr. Cass.
Civ., Sez. III, ord. n. 1005/2023). Ancor più recentemente, la Suprema Corte ha chiarito che
“in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, al diritto di credito restitutorio sorto in capo al gestore del Fondo che ha soddisfatto il finanziatore, ex l. n. 662 del 1996, è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ancorché il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, atteso che il privilegio, volto a tutelare un interesse di carattere pubblicistico e sottratto ex lege alla disponibilità delle parti, sorge, secondo la regola generale ex art. 2745 c.c. in ragione della causa del credito, quale sua caratteristica genetica, non già al momento o in ragione dell'inadempimento” (veds. Cass. civ., sent. n. 32148 del 12/12/2024).
Tanto è sufficiente ad escludere la necessità dell'emissione di un titolo esecutivo ad hoc affinché possa agire in executivis nelle forme di cui al detto articolo, essendo il CP_1 titolo esecutivo rappresentato dallo stesso ruolo, ai sensi dell'art. 49 comma 1 d.p.r. 602/73
(“Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo”).
2. Quanto al secondo motivo di opposizione, ossia all'eccezione relativa alla richiesta di ulteriori garanzie rispetto a quella pubblica esso è, del pari, infondato, innanzitutto stante la chiarita natura privilegiata della garanzia a tutela della , ed infatti “in tema di Controparte_1 interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica,
l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la Controparte_1 surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di pagina 6 di 8 natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999” (Cass 1005/2023), recentemente confermato da
Cass. civ., ord. 9678/2025 (“in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogando ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati ex art. 17 del d.lgs. 146 del
1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del
d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015”). Inoltre, il divieto di cui al punto
4.4. dell'allegato al D.M. 23 settembre 2005, appare operare solo con riguardo alle garanzie reali, assicurative e bancarie e non anche con riguardo alle garanzie personali, come quella rilasciata nella specie dall'opponente; e difatti, la fideiussione prestata da Parte_1 non può essere considerata una garanzia bancaria, potendo essere definita tale solo quella garanzia assunta direttamente dalla banca e non anche dalle persone fisiche.
3. Dai documenti di causa emerge poi che, contrariamente a quanto da egli sostenuto,
l'opponente non risulta rivestire la qualifica di consumatore in relazione alla fideiussione rilasciata, poiché è risultato che all'atto di rilascio della stessa (19.10.2017) fosse socio della società (di cui era stato amministratore sin dalla costituzione 23.12.2013 sino al 30.11.2016), così escludendosi l'estraneità dello stesso rispetto alla gestione della società garantita.
4. Quanto alla irregolarità di comunicazione dell'attivazione della garanzia pubblica e alla violazione dell'art. 1957 c.c., rileva questo giudice innanzitutto la correttezza dell'osservazione di BPP, relativa alla mancata impugnazione del decreto ingiuntivo e del precetto regolarmente notificati, che preclude l'esame della questione in questa sede.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri minimi previsti dal
DM 55/2014, ad esclusione della fase istruttoria che non si è tenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
pagina 7 di 8 2) dichiara la carenza di legittimazione passiva della per la parte Controparte_5 relativa alle doglianze in ordine alla condotta della banca finanziatrice;
3) rigetta l'opposizione;
4) condanna al pagamento, in favore di e di Parte_1 Controparte_1 [...]
, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 4.217,00 per ciascuna Controparte_3 parte, nonché rimborso forfettario del 15%, CAP ed IVA come per legge se dovuti;
5) spese irripetibili nei confronti dell' , non costituitasi. Controparte_2
Così deciso in Lecce, 10 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Annafrancesca Capone
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