Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 07/05/2026, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00846/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00136/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 136 del 2026, proposto da
AR IN, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Caparrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Rimini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Totti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Istituto Statale di Istruzione Superiore "Tonino Guerra" di Novafeltria (Rn), non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della determina registro generale n.1155 del 19/12/2025 della Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Rimini comunicata alla ricorrente il 22 dicembre 2025, che ha dichiarato l’offerta della ditta “L’Artista di IN AR” non ammissibile e di conseguenza di escluderla dalla gara per la concessione della gestione dell'esercizio bar con annessa distribuzione tramite distributori automatici presso l'Istituto statale di istruzione superiore "Tonino Guerra" di Novafeltria, per la durata di cinque anni (CIG: B74D84DAFB);
- di ogni altro ed ogni altro atto presupposto connesso o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Rimini;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2026 il dott. AO LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
1.-Espone l’odierna ricorrente di aver partecipato alla procedura negoziata indetta ex art 187 d.lgs. 36/2023 dalla Provincia di Rimini per conto dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore "Tonino Guerra" di Novafeltria (RN) avente ad oggetto la concessione della gestione dell'esercizio bar con annessa distribuzione tramite distributori automatici, di durata quinquennale ed importo stimato in €.792.187,50.
Con determina n.1155 del 19/12/2025 la Provincia, quale stazione appaltante unica, ha decretato l’esclusione della ricorrente dalla gara per aver presentato offerta inammissibile in quanto condizionata avendo dichiarato nel Piano Economico Finanziario da allegare all’offerta economica la realizzazione di investimenti indicativi da concretizzare soltanto in caso di aggiudicazione.
Con il ricorso in esame la ricorrente ha impugnato la suindicata determina deducendo unico motivo, così riassumibile:
Violazione e falsa applicazione del dlgs 36/2023, in particolare artt. 17 COMMA 5, 108, – Errore di fatto ed irragionevolezza nella verifica dell’offerta - Eccesso di potere per erronea rappresentazione dei presupposti di fatto, irragionevolezza e difetto di motivazione: l’offerta presentata in sede di gara diversamente da quanto ritenuto dalla stazione appaltante non sarebbe condizionata e pienamente sostenibile, con conseguente diritto all’aggiudicazione in qualità di unico offerente.
Si è costituita la Provincia di Rimini eccependo l’infondatezza della pretesa azionata poiché sarebbe a suo dire evidente nei chiarimenti forniti dalla ricorrente la natura condizionata degli impegni assunti con il Piano economico finanziario.
Con memoria la difesa della ricorrente ha insistito per l’accoglimento del gravame.
Alla pubblica udienza del 29 aprile 2026, uditi i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
TO
1.-E’ materia del contendere la legittimità dell’esclusione della ricorrente dalla procedura negoziata indetta ex art. 187 d.lgs. 36/2023 dalla Provincia di Rimini quale stazione appaltante unica per la concessione della gestione dell'esercizio bar con annessa distribuzione tramite distributori automatici presso l’Istituto “Tonino Guerra” di Novafeltria di durata quinquennale ed importo stimato in €.792.187,50.
Lamenta la ricorrente, unica partecipante, l’illegittimità del suindicato provvedimento fondato su motivazione (la presentazione di offerta asseritamente condizionata) asseritamente lacunosa e comunque del tutto erronea.
2.- Il ricorso è infondato e va respinto.
3.- Giova anzitutto evidenziare come, ai sensi della lettera di invito, il Piano economico finanziario doveva essere allegato all’offerta economica a pena di esclusione e che è incontestata la presentazione da parte della ricorrente del suesposto documento.
L’art. 22 della lettera di invito dispone che l’offerta sia esclusa, tra l’altro, nel caso di “presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse”;
4.- La Commissione ha deciso di chiedere chiarimenti in merito ai costi di investimento ivi indicati al fine di valutare la congruità dell’equilibrio economico-finanziario dell’operazione equindi l’eventuale accettazione dell’offerta.
Segnatamente nei chiarimenti richiesti la ricorrente ha testualmente dichiarato:
“1. Precisazione sulla voce “Impianti e Attrezzature” – importo 43.400 € L’importo di € 43.400,00 indicato nella relazione del PEF: è stato riportato come valore puramente indicativo, non deriva da un computo metrico reale, rappresenta un valore massimo di riferimento sulla base del parametro previsto nel Capitolato già redatto come modello dal committente (700 €/mq × 62 mq)e preso come esempio. Pertanto, tale cifra non corrisponde a spese effettivamente determinate, ma costituisce un importo stimato per la sola finalità di modellizzare il PEF. In caso di aggiudicazione, sarà predisposto un capitolato analitico e reale di tutte le attrezzature e dei lavori necessari, con conseguente aggiornamento dei valori di investimento e dei relativi ammortamenti.”
Tale chiarimento fornito dalla ricorrente, ad avviso del Collegio, è effettivamente del tutto insufficiente ad esplicitare gli investimenti da effettuare e a colmare le lacune del Piano Economico Finanziario il quale, come noto, ha la funzione di garantire l’equilibrio economico e finanziario della concessione e la stessa sostenibilità dell’offerta ( ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 4 febbraio 2022 n. 795; id., sez. V, 26 maggio 2020 n. 3348; id. sez. V, 2 settembre 2019 n. 6015; id. sez. V, 13 aprile 2018 n. 2214).
La ricorrente infatti ha posticipato a momento successivo all’ aggiudicazione la determinazione dei valori di investimento e dei relativi ammortamenti ovvero parametri economici essenziali, di fatto presentando una vera e propria offerta condizionata.
Per giurisprudenza del tutto pacifica nelle gare pubbliche, le offerte devono essere improntate alla massima linearità e chiarezza, onde prefigurare alla Pubblica Amministrazione un quadro certo dei rispettivi doveri ed obblighi contrattuali in corrispondenza agli atti di gara, talché qualsivoglia elemento che introduca nel sinallagma negoziale profili diversi vale a conferirne una natura indeterminata o condizionata, che ne deve comportare l'esclusione, a prescindere dalla presenza o meno nella legge di gara di un'espressa comminatoria ( ex multis T.A.R. Napoli Campania sez. VII, 23.10.2024, n. 5595; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 30.1.2017, n. 173, T.A.R. Piemonte, sez. I, 14.7.2011, n. 785; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 24.11.2020, n. 2290).
5.- Ne consegue l’infondatezza di tutte le censure dedotte, anche in punto di asserito difetto di motivazione del provvedimento impugnato essendo del tutto manifeste le ragioni poste a supporto dell’inammissibilità dell’offerta.
6. -Alla luce dei suesposti motivi il ricorso è infondato e va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza in misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna Bologna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese in favore della Provincia di Rimini, in misura di 4.000,00 (quattromila/00) euro, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
GO Di TT, Presidente
AO LL, Consigliere, Estensore
Jessica Bonetto, Consigliere
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| AO LL | GO Di TT |
IL SEGRETARIO