Sentenza 12 febbraio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/02/2002, n. 1967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1967 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2002 |
Testo completo
r.g. n. 22122/990 1 9 67 /02 ud. pubbl. 12.12.2001 oggetto falsus procurator ratifica e conflitto tra ' acquirenti REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO hau 4847 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rep 537 TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati : Presidente;
dott. Gaetano FIDUCCIA ' CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Consigliere;
dott. Roberto PREDEN UFFICIO COPIE Richiesta copia studio relatoredott. Francesco SABATINI "I IL SOLE 24035 dal Sig.. dott. Renato PERCONTE LICATESE 1.55 per diritti ' # 12 FEB. 2002 dott. Antonio SEGRETO ' IL CANCELLIERE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto €1,55 13000 da IA IO AR e IO ND , elett. dom. ' presso lo studio in Roma via Panama n. 52 dell'avv. Mario De Servio che le rappresenta e 06723803 disgiuntamente all'avv. Diano difende anche ' ST in virtù di procura a margine del ' ricorso DIRITTI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva dal Sig. ALLOCCA per diritti € 17,40+6 2151 # 28 60 IL CANCELLIERE 1500 IA ricorrenti
contro
TO IA e TO IN MA elett. dom. ₤1500 ANCELLERIA in Roma via Lucrezio Caro n. 62 ' lo ' presso studio dell'avv. Francesco Ciccotti che le all'avv. rappresenta e difende unitamente ' 6186577 Giuseppe Paiusco in virtù di procura in calce al ' €0.77 11500 controricorso IA controricorrenti nonché ' elett. dom. in Roma via ALBERTIN Ampelio ' Nicotera n. 29 , presso lo studio dell'avv. Giorgio 77 1.1500 Allocca che lo rappresenta e difende unitamente CANCELLERI in virtù di procura a all'avv. Flavio Tosello margine del controricorso controricorrente avversO €077 1.150 - 8.6.1999 della IA la sentenza n. 740 in data 8.4. Corte di Appello di Venezia r.g. n. ) 2160+2352/95 ) Udita nella pubblica udienza del 12 dicembre 2001 la relazione del consigliere dott. Francesco Sabatini . G DIRITTI Sono comparsi per le parti controricorrenti gli avv. Giuseppe Paiusco e Flavio Tosello , che hanno chiesto il rigetto del ricorso . in persona del sost. Sentito il P.M. ' procuratore generale dott. Giovanni Giacalone che ' ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IA e IN MA TO , proprietarie di un con scrittura privata del 13 aprile immobile ' 1979 lo alienarono , tramite il procuratore IN TO , a LI TI e successivamente - a 1 mezzo di costui in forza di procura notarile del ' 19 aprile 1980 e con rogito del 16 novembre 1984 - ad Ampelio AL • dell'11 febbraio 1987 Con atto di citazione moglie del TI AR TI - tanto premesso e premesso altresì che per effetto della ' scrittura privata del 1979 ella aveva acquistato ' la metà indivisa dell'immobile essendo in regime di comunione legale con il marito - convenne in giudizio costui l'AL e le TO e chiese ' ' fosse annullata ° tanto dichiarato che dichiarata inefficace о simulata la vendita del in caso di impossibilità di reintegra 1984 e , nella quota immobiliare , la condanna dell'AL 3 del marito al risarcimento del danno commisurato al valore della quota stessa Mentre quest'ultimo rimase contumace le TO ' per il l'AL resistettero ed il secondo e ' caso di accoglimento delle domande attrici , in via riconvenzionale chiese la condanna delle venditrici e del TI alla restituzione del prezzo da lui pagato oltre accessori . Con sentenza n. 629 del 1995 l'adito Tribunale di Vicenza dichiarò l'inefficacia della compravendita del 1984 per essere i beni , di essa oggetto ' proprietà comune di LI e AR TI e condannò le TO a pagare all'AL lire 13.062.750 oltre accessori . ' impugnata in via In riforma di tale decisione principale dall'AL ed in via incidentale anche dalle TO con la sentenza ora ' ' impugnata la Corte di Appello ha respinto le domande avanzate dalla TI , che ha condannato a pagare alle TO lire 1.439.946 . E' pervenuta a tale decisione osservando che la compravendita del 1979 era inefficace giacché IN il quale aveva dichiarato di agire inTO ' 'nome e per conto delle proprietarie venditrici era in realtà un falsus procurator non essendo 4 stato provato che egli fosse investito della relativa valida e necessaria procura scritta . la ratifica del di luiNon era intervenuta ' anche ad ammetterla , essa a norma operato e ' dell'art. 1399 secondo comma C.C. ' non poteva comunque pregiudicare i diritti poi validamente acquistati dall'AL nel 1984 . Per la cassazione di tale decisione AR e ND TI quest'ultima erede di LI TI e come tale già costituitasi nel giudizio hanno congiuntamente proposto ricorsodi appello - ' affidato ad unico motivo ' cui le TO e l'AL resistono con distinti controricorsi • Quest'ultimo ha depositato memoria MOTIVI DELLA DECISIONE La sentenza impugnata ' dopo aver escluso che IN TO fosse stato legittimamente investito del potere di rappresentare le proprietarie venditrici nella compravendita oggetto della scrittura privata del 1979 in favore del TI , ha altresì escluso che successivamente le ' stesse venditrici avessero ratificato tale contratto ai sensi e per gli effetti di cui primo comma dell'art. 1399 c.c. la al 15 Con l'unico motivo del ricorso le ricorrenti ' senza porre in discussione l'affermata qualità di falsus procurator del TO , sostengono che la procura speciale conferita dalle TO al ' TI in data 19 aprile 1980 ( e da questi poi utilizzata per la vendita dell'immobile all'AL : rogito del 16 novembre 1984 ) ' vale quale ratifica dell'operato del falsus procurator ed addebitano alla sentenza "I impugnata , che ciò non ha considerato omessa ed ' insufficiente motivazione . Il motivo è inammissibile giacché la sentenza è pervenuta al rigetto della domanda sulla base di una ulteriore ratio decidendi la quale è di per sé sola sufficiente a sorreggere la decisione e non ha formato oggetto di ricorso ' a mezzo di due Avendo infatti ' ' le TO diversi procuratori ( il primo dei quali peraltro ' falsus ) venduto il medesimo immobile dapprima ' al TI e poi all'AL si poneva comunque ' agli effetti della decisione della causa ed in caso di ratifica della prima vendita il problema ' di risolvere il conflitto tra detti acquirenti : in materia problema normativamente risolto ' 6 ' con il criterio della anteriorità immobiliare della trascrizione ( artt. 2643 e 2644 c.c. ) ; • Di tali norme ha inteso fare applicazione la Corte territoriale la quale ha osservato che la compravendita del 1984 fu trascritta nei registri immobiliari ' ed ha affermato che ' anche se le TO avessero ratificato il precedente contratto ' a norma dell'art. 1399 del 1979 ' la ratifica "I secondo comma c.C ( salvezza dei diritti dei terzi dagli effetti della ratifica ) , non avrebbe potuto in alcun modo inficiare il diritto di proprietà " acquistato dall'AL nel 1984 : punto della decisione ripetesi , non impugnato ' impugnazione Consegue a tale mancata ' per difetto di l'inammissibilità della censura interesse che investe la denegata ratifica ' giacchè , quand'anche essa fosse fondata dal suo ' accoglimento non potrebbe comunque conseguire la cassazione della sentenza di per sé supportata ' dalla anzidetta diversa e non impugnata ratio decidendi . Il ricorso è pertanto infondato • ' ' Le spese seguono la soccombenza •
p.q.m.
La Corte 7 rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di liquidatecassazione per ciascuna parte Debatin Amplio & £180.000 = 691.95 a Buizotts controricorrente in lire 230.000 = (11878 per oltre lire 2.000.000 ( pari ad euro 1032,91 ) di onorari difensivi Così deciso in Roma nella camera di consiglio ' della Corte il 12 dicembre 2001 ' • Il Consigliere est. Il Presidente Gavan Fiducian F silafre IL CANCELLIERE 01 GI OL soositata in Cancelleria Boggi, in 12.12.07 IL CANCELLIEREC1 GI CA 109T 129 11 20.66 149,77 APENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 4 200 4 Registrato in data 149.77 versate €. (euro CENTO QUARANTANOVE/77 p. iF 8