Sentenza 29 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/10/2002, n. 15239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15239 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2002 |
Testo completo
1387- 489 - 1529 1 58チー ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 (IST.NE GIUDICE DI PACEEPUBBLICA ITALIANA CORTE SURRE1 5 2 39 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIAN SEZIONE TERZA CIVILE composta dai Signori Magistrati: R.G. 16584/99 dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente Consigliere Rep. dott. Antonio LIMONGELLI Cron. 35508 Consigliere rel. dott. Michele LO PIANO Ud.
9.7.2002 Consigliere dott. Mario FINOCCHIARO Consiglieredott. Donato CALABRESE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LM AN, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Ran- daccio n. 1, presso lo studio dell'avv. Aldo Buongiorno, difeso dal- l'avv. AN Capuzzo, giusta delega in atti. ricorrente
contro
BU LA, elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Belle Arti n. 7, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Ambrosio, che lo difende, anche disgiuntamente, con l'avv. Andrea Brandstetter, giusta delega in atti. controricorrente avverso la sentenza n. 75/99 del Giudice di pace di Padova, emessa 1598/2002 Oggetto: Risarcimento danni il 3 febbraio 1999 e depositata il 4 febbraio 1999 (R.G. 1033/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 lu- glio 2002 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
udito l'avv. Romeo Perego (delegato dall'avv. Giuseppe Ambrosio); udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Stefano Schirò, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo 1. BU LA convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Padova, LM AN. L'attore propose un'azione per il risarcimento del danno mo- rale deducendo di essere stato ingiuriato dal convenuto con la frase sei un pagliaccio e sei una faccia da culo, devi tacere perché io ho i soldiperfarti una tomba come quella di tua madre».
2. Il convenuto chiese il rigetto della domanda. Ли 3. Il Giudice di pace accolse la domanda e condannò LM AN a corrispondere a BU LA la somma di lire 750.000. 4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Salma- so AN. Ha resistito con controricorso BU LA. Motivi della decisione 1. Con l'unico motivo si denuncia: Omessa e comunque insuf- ficiente o contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia. Si deduce: a) che la sentenza impugnata «è carente di motivazione nella parte in cui afferma che le frasi ingiuriose sono state effettivamente 2 pronunciate dal convenuto senza spiegare su quali elementi si fondi tale enunciazione»; b) che «nella sentenza de qua si dà per scontato che sia stato offeso il patrimonio morale dell'attore e altrettanto scontatamente che il convenuto dehha risarcire un danno solo enunciato e privo di fondamento probatorio»; c) che «anche in ordine alla quantificazione del danno la motivazione è assolutamente carente».
2. Il ricorso non può trovare accoglimento. Come è stato ripetutamente affermato da questa Corte, con riferimento alle sentenza del Giudice di pace pronunciate secondo equità perché di valore inferiore a lire 2.000.000, il vizio di motiva- zione è prospettabile solo in quanto si risolva in un'ipotesi di mera apparenza o di radicale ed insanabile contraddittorietà della motiva- zione, tale da autorizzare la conclusione che la sentenza non sia mo- tivata (in contrasto col precetto di cui al primo comma dello stesso art. 111 Cost., il quale stabilisce che "tutti i provvedimenti giurisdi- zionali devono essere motivati") e che si verta, dunque, in un caso di nullità della sentenza per violazione anche della norma processuale di cui all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., con conseguente ammissibi- lità della denuncia del vizio in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c. Nella specie, non solo non ricorre detto vizio, ma la sentenza del Giudice di pace appare sufficientemente motivata in relazione a tutti i tre punti indicati dal ricorrente. Invero il Giudice di pace: 3 a) ha ritenuto provato il fatto in base alle testimonianze escus- se;
b) ha ritenuto che la frase pronunciata dal LM integrasse gli estremi del reato di ingiuria e quindi giustificasse il diritto del Bu- narte al risarcimento del danno morale;
c) ha fatto riferimento alla particolarità del caso concreto ed al comportamento processuale del convenuto per determinare l'entità del risarcimento del danno, peraltro ridotta della metà rispetto alla pretesa attrice.
3. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, rigetta il ricorso e con- danna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del giudizio di 6.00Cassazione che liquida in euro oltre ad euro 300 (trecento) per onorari di avvocato. Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 9 luglio 2002. Il Presidente Il Consigliere est. Сморгоно IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 2.9 OTX. 2002 IL CANCELLIERE C1 Innocenso Battista 4