Sentenza 13 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/2004, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2004 |
Testo completo
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filiberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RR SP (già CO.TRA.L. CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI LAZIO ), in persona del legale rappresentante pro tempore, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI ROGAZIONISTI 16, presso lo studio dell'avvocato MARIA ADELAIDE VENCHI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARINA DI LUCCIO, giusta delega in atti, e da ultimo Via Tiburtina 770, c/o ufficio legale Met.ro..
- ricorrente -
contro
NO VA, elettivamente domiciliato in ROMA 3296 VTA DELLA BALDUINA 120, presso lo studio dell'avvocato BENIAMINO D'ALOISIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega infatti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 6369/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 05/05/00 - R.G.N. 51378/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/05/03 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato DI LUCCIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico che ha concluso per inammissibilità del ricorso ed in subordine rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del primo marzo 2000 il Tribunale di Roma, riformando la statuizione emessa il 3 maggio 1994 dal locale Pretore del lavoro ed accogliendo la domanda proposta da IO SA, dipendente della OT, condannava detta società al pagamento di lire 10.118.381 oltre accessori a titolo di lavoro straordinario, ritenendo che l'orario normale del ricorrente dovesse essere quello di sei ore giornaliere. Il Tribunale, premesso il IO dal 1985 era inquadrato in quarto livello con la qualifica da capo tecnico di prima classe, riteneva che allo stesso fosse applicabile l'accordo aziendale del 1963, il quale determinava in sei ore, e non già in sei ore e trenta, l'orario giornaliero sia per i funzionali dei vari servizi dal grado primo al grado quarto, sia per il personale h d'ufficio degli altri gradi, e precisamente per il capo movimento e traffico di prima classe, per il capo deposito di prima classe e per il capo tecnico di prima classe. Il Tribunale riteneva irrilevante la circostanza eccepita dal OT per cui raccordo del 1963 non sarebbe stato applicabile al IO perché non rivestiva detta qualifica all'epoca della stipulazione, sul rilievo che pacificamente quell'accordo era ancora vigente e che il IO aveva acquisito la prescritta qualifica di capo tecnico di prima classe nel 1985. Avverso detta sentenza la ER SP (già OT SP) propone ricorso affidato ad un unico complesso motivo. Resiste il IO con controricorso illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 cod. civ. in relazione all'arti dell'accordo sindacale aziendale dell'11.8.62 ed alla legge n. 30 del 1978, nonché difetto di motivazione;
premesso che l'accordo del 1962 sull'orario di lavoro faceva riferimento alle qualifiche previste dalla legge 858 del 1954, e che quelle qualifiche, seppur nominalmente identiche, non corrispondono più a quella di cui al nuovo inquadramento previsto dalla legge n. 30 del 1978, lamenta la società ricorrente che la figura di capo tecnico di prima classe di cui alla legge 858/54, per la quale l'accordo del 1962 prevedeva la minore durata dell'orario di lavoro, non corrisponde alla attuale qualifica di capo tecnico di prima posseduta dal IO secondo la legge n. 30 del 1978, per cui erroneamente sarebbero state applicate le disposizioni dell'accordo del 1962 alle nuove figure previste dalla legge n. 30/78, senza considerare che l'accordo del 1962 faceva riferimento non già ad esse, ma necessariamente a quelle anteriori, ossia a quella di cui alla legge 858/54. Il ricorso merita accoglimento.
Va premesso che il sistema di inquadramento del personale delle aziende autoferrotranviarie - prima dell'entrata in vigore della legge 12 luglio 1988 n. 270, che ha rimesso la disciplina alla contrattazione collettiva - era regolato dalla legge e precisamente in un primo tempo alla legge n. 858 del 6 agosto 1954 e poi dalla legge n. 30 del primo febbraio 1978, la quale conteneva anche le tabelle di corrispondenza tra le vecchie e le nuove qualifiche che con essa venivano introdotte.
Sussiste il difetto di motivazione, laddove si è ritenuto irrilevante il fatto che il IO non rivestisse la qualifica di capo tecnico di prima classe all'epoca dell'accordo del 1963, sul rilievo che l'accordo medesimo era ancora in vigore e che l'interessato aveva la qualifica ivi prevista con decorrenza dal 1985. n difetto di motivazione consiste nel non avere considerato che l'accordo del 1963, nell'individuare le qualifiche per le quali veniva introdotta la riduzione dell'orario di lavoro, non poteva che fare riferimento alle qualifiche contemplate nella legge 858 del 1954, che erano quelle all'epoca vigenti, non potendo certo considerare in alcun modo quelle che sarebbero state introdotte successivamente dalla legge n. 30 del 1978. Occorreva allora accertare, per decidere sull'applicabilità dell'accordo aziendale all'interessato, se la qualifica posseduta secondo l'inquadramento di cui alla legge del 1978 corrispondesse ad una di quelle indicate nella legge del 1954, per le quali l'accordo aziendale aveva disposto la riduzione di orario. Invero, nonostante l'uso di denominazioni pressoché identiche, non vi era assoluta corrispondenza tra le qualifiche di cui alla legge del 1954 e quelle di cui alla legge del 1978; infatti il capo tecnico di prima classe secondo la legge del 1954 corrisponde, per le aziende autofilotranviarie, non al capo tecnico di prima classe di cui alla legge del 1978, ma al capo tecnico principale;
mentre la corrispondenza tra il capo tecnico di prima classe di cui alla legge del 1954 ed il capo tecnico di prima classe di cui alla legge del 1978 viene prevista, nella tabella citata, solo con riguardo alle aziende ferroviarie.
Il ricorso va quindi accolto, e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altro Giudice, che si designa nella Corte d'appello di L'Aquila, il quale provvedere ad accertare se la qualifica posseduta dal IO secondo la legge del 1978 corrispondesse ad una di quelle indicate dalla legge del 1954, per le quali veniva prevista, ad opera del contratto aziendale citato, la riduzione dell'orario di lavoro. Il Giudice del rinvio provvedere anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di L'Aquila. Così deciso in Roma, il 30 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2004