Sentenza 10 maggio 2011
Massime • 1
Non è abnorme, ma nullo per violazione di una norma processuale, il decreto penale di condanna emesso nonostante la rituale opposizione preventiva della persona offesa querelante.
Commentario • 1
- 1. La Corte costituzionale elimina per il querelante la facoltà diGuglielmo Leo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per accedere al testo della sentenza, clicca qui. 1. Con la sentenza pubblicata il 27 febbraio scorso la Consulta ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 459, comma 1, cod. proc. pen., nella versione introdotta con la cd. "legge Carotti" (n. 479 del 1999), avuto specifico riguardo alla "parte in cui prevede la facoltà del querelante di opporsi, in caso di reati perseguibili a querela, alla definizione del procedimento con l'emissione di decreto penale di condanna". La Corte ha identificato una violazione degli artt. 3 e 111 della Costituzione. In sostanza, non ha individuato una ragione giustificatrice della potestà di interdizione riconosciuta alla persona offesa con …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/05/2011, n. 32539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32539 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 10/05/2011
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DIOTALLEVI NN - Consigliere - N. 1013
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 50736/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NO OV N. IL 18/12/1967 C/;
2) G.E. CAPITAL S.F. SPA;
avverso il decreto n. 3318/2008 GIP TRIBUNALE di REGGIO EMILIA, del 12/02/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
lette le conclusioni del PG.
MOTIVI DELLA DECISIONE
G.E. CAPITAL S.F. spa, tramite il proprio legale, quale parte offesa del procedimento penale promosso nei confronti di NO NN per la violazione dell'art. 646 c.p., propone ricorso per Cassazione avverso il decreto penale di condanna emesso nei confronti dello imputato, dal Giudice delle indagini preliminari in data 12.2.2010 su richiesta dell'Ufficio del Pubblico Ministero.
La parte ricorrente richiede l'annullamento del provvedimento impugnato, per abnormità, denunciando il vizio di violazione dell'art. 459 c.p., comma 1. Sostiene infatti la parte ricorrente che il decreto penale di condanna, è stato emesso pur essendo stata manifestata, nell'atto di denuncia-querela, formale opposizione preventiva da parte della società querelante.
Il ricorso è fondato.
In primo luogo si deve affermare che la parte offesa, quale soggetto danneggiato ad esercitare l'azione civile nel processo penale, è legittimata alla proposizione del ricorso in questa sede, perché lesa nei suoi diritti da una violazione di legge.
L'esame della denuncia-querela contenuta nel fascicolo processuale (consultabile in questa sede atteso il tipo di violazione denunciata) permette di accertare che la G.E. CAPITAL S.F. aveva espresso formale opposizione alla definibilità del giudizio attraverso l'istituto del decreto penale di condanna.
Dalla lettura dell'art. 459 c.p.p., (come modificato dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479, art. 37 comma 1) si desume che il Pubblico
Ministero possa richiedere al Giudice delle indagini preliminari la definizione del giudizio con la emissione di un decreto penale di condanna, purché, nel caso di reati perseguibili a querela, questa sia stata validamente presentata dalla parte offesa e che non sia stata espressamente manifestata opposizione alla definizione del giudizio con il decreto penale di condanna. Nel caso in esame, stante la opposizione della parte offesa contenuta nella denuncia querela, il decreto di condanna i impugnato dalla parte offesa è illegittimo, perché emesso in assenza dei presupposti di legge e va quindi, annullato per la violazione dell'art. 459 c.p.p.. Va da ultimo osservato che la parte ricorrente censura di abnormità il decreto impugnato previa dichiarazione della sua abnormità. La censura di abnormità non può essere accolta. Secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite (sentenza 26.9.2000 n. 26 ric. Magnani), l'abnormità, quale aspetto patologico di un atto processuale, può essere riscontrata o nei provvedimenti che, per la singolarità e stranezza del contenuto, siano avulsi dall'intero ordinamento processuale, o in quelli che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, esplichino effetti al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. In altri termini l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (v. Cass.
5.4.2001 n. 20667 in Ced Cass. Rv 219166).
Il decreto in esame, pur illegittimo per la violazione dell'art. 459 c.p.p., non ha caratteri dell'abnormità, ma quello della semplice nullità derivante da violazione di norma processuale. Pertanto il decreto impugnato va annullato e gli atti devono essere restituiti all'Ufficio del Pubblico Ministero per le sue successive determinazioni in merito allo esercizio della azione penale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, il 10 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2011