Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/03/2006, n. 14053
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Sentenza 24 marzo 2006

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Nell'ambito della riforma dei motivi di ricorso per cassazione con la novella dell'art. 606, comma primo, lett. d) ed e), cod. proc. pen, ad opera della L. n. 46 del 2006, l'inammissibilità del ricorso, dovuta alla manifesta infondatezza dell'unico motivo, preclude l'applicazione della disciplina transitoria contenuta nell'art. 10, comma quinto, della citata legge, che prescrive il rinvio della trattazione oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge - 9 marzo 2006 - per consentire la proposizione di motivi nuovi ex art. 585, comma quarto, cod. proc. pen., dato che tale peculiare meccanismo presuppone l'esistenza di un ricorso idoneo a costituire il rapporto processuale ed è incompatibile con l'inammissibilità genetica del ricorso, a cui segue l'inesistenza "ab origine" di un valido rapporto processuale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/03/2006, n. 14053
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14053
    Data del deposito : 24 marzo 2006

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