Sentenza 24 marzo 2006
Massime • 1
Nell'ambito della riforma dei motivi di ricorso per cassazione con la novella dell'art. 606, comma primo, lett. d) ed e), cod. proc. pen, ad opera della L. n. 46 del 2006, l'inammissibilità del ricorso, dovuta alla manifesta infondatezza dell'unico motivo, preclude l'applicazione della disciplina transitoria contenuta nell'art. 10, comma quinto, della citata legge, che prescrive il rinvio della trattazione oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge - 9 marzo 2006 - per consentire la proposizione di motivi nuovi ex art. 585, comma quarto, cod. proc. pen., dato che tale peculiare meccanismo presuppone l'esistenza di un ricorso idoneo a costituire il rapporto processuale ed è incompatibile con l'inammissibilità genetica del ricorso, a cui segue l'inesistenza "ab origine" di un valido rapporto processuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/03/2006, n. 14053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14053 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 24/03/06
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - N. 435
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 37497/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA IO;
avverso la sentenza in data 9.3.2004 della Corte di appello di Roma;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Agnello Rossi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Delehaye Enrico che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, salvo il rinvio del processo della L. n. 46 del 2006, ex art. 10, comma 5. FATTO
1. IO MA ricorre per Cassazione avverso la sentenza in data 9.3.2004 della Corte di appello di Roma che ha confermato la sentenza emessa in data 3.7.2002 dal Tribunale di Civitavecchia che lo aveva condannato alla pena di mesi otto e giorni venti di reclusione ed Euro 2000 di multa per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. 2. Con l'unico motivo di ricorso si deduce che la sentenza impugnata è priva della necessaria motivazione.
Premesso che "l'appello proposto avverso la sentenza di primo grado teneva conto di una ricostruzione altrettanto logica rispetto a quella operata per giungere all'affermazione della responsabilità" dell'imputato, il ricorrente ripropone la sua versione dei fatti escludendo di aver avuto in mano la sostanza stupefacente rinvenuta sul pavimento dell'abitazione di ZI RO e sostenendo che il comportamento a lui ascritto "è assolutamente privo di ogni fondamento razionale" perché se egli avesse effettivamente avuto in mano la droga se ne sarebbe sbarazzato immediatamente al momento dell'irruzione della polizia e non avrebbe atteso di essere portato in un'altra stanza per liberarsene.
DIRITTO
1. Il collegio ricorda in premessa che - secondo la costante giurisprudenza di questa Corte - al giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo sulla motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente e plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa).
Queste operazioni trasformerebbero infatti la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.
2. Tanto premesso, il collegio ritiene che il ricorso in esame sia da ritenere inammissibile per manifesta infondatezza del suo unico motivo, atteso che il ricorrente non mira ad evidenziare profili di incongruenza o contraddittorietà della motivazione ma propone censure di mero fatto e "ripropone" - peraltro in termini generici e meramente ipotetici - una diversa interpretazione dei fatti, che non può avere ingresso in sede di giudizio di legittimità. Si è perciò di fronte ad un caso di inammissibilità genetica od originaria del ricorso, che risulta strutturalmente inidoneo alla costituzione di un valido rapporto processuale (Cass., SSUU n. 32 del 22.11.2000 e succ. conf.).
3. Ne consegue che, nel caso in esame, non può trovare applicazione il termine (previsto dalla L. 20 del 2006, n. 46, art. 10, comma 5) per la presentazione di " motivi nuovi" ex art. 585 c.p.p., comma 4. È evidente, infatti, che il peculiare meccanismo previsto dalla norma transitoria della legge n. 46 del 2006 presuppone comunque l'esistenza di un ricorso idoneo a costituire il rapporto processuale (e perciò suscettibile di essere sostenuto ed arricchito con nuovi motivi) mentre risulta inapplicabile nelle ipotesi di inammissibilità genetica del ricorso e di conseguente inesistenza ab origine di un valido rapporto processuale.
4. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1000,00 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 1000,00 (mille) Euro in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2006