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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/11/2025, n. 16490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16490 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Paola Giardina, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 26251/24 del R.G.A.C.C. e vertente tra: , P.I. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., C.F. , Parte_2 C.F._1
, C.F. ) , Parte_3 C.F._2 Parte_4
C.F. , tutti elettivamente domiciliate in Roma alla Via C.F._3
Antonio Baiamonti n. 10 presso lo studio legale dell'Avv. Marco Casalini che li rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione PARTE OPPONENTE contro
, C.F. , in persona dei Controparte_1 P.IVA_2 suoi procuratori e legali rappresentanti, elettivamente domiciliata in Roma, alla
Piazza G. Mazzini n. 27, presso lo studio dell'Avv. Francesco Mainetti che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo opposto PARTE OPPOSTA
OGGETTO: contratti bancari opposizione al decreto ingiuntivo n. 5363/2024
(RG. 16702/2024), emesso dal Tribunale di Roma il 25.05.2024.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 30.05.2025
***
ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLO SVOLGIMENTO PROCESSO
quale debitrice principale e le signore , Parte_1 Parte_2
e quali fideiussori nei limiti della garanzia Parte_3 Parte_4 prestata, proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 5363/2024 (r.g.
16702/2024, con il quale era stato loro ingiunto di pagare in solido alla
[...]
l'importo di € 23.399,24, oltre interessi e spese legali. Controparte_1 Il credito ingiunto derivava da alcuni rapporti bancari andati in sofferenza e precisamente i mutui chirografari n. 1326341 e n. 1354350 e i rapporti di conto corrente n. 10968/57 e n. 10396/67, garantiti da fideiussione, già in essere presso l'Agenzia n. 3 di Roma della Banca opposta.
A sostegno dell'opposizione eccepivano l'insufficienza della documentazione richiesta dall'art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo e nel merito la violazione dell'articolo 124 bis comma 1 TUB per l'omessa valutazione del merito creditizio nell'erogazione dei due finanziamenti e la nullità di alcune clausole contrattuali poste in violazione della direttiva 93/13/CEE come interpretata dalla Corte di Giustizia Europea.
Concludevano quindi per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della al risarcimento dei danni da procurato sovraindebitamento. CP_1
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.1.2025, dato atto dell'esperimento della mediazione “… giusto verbale negativo in atti del
15.7.2024, su domanda dell'opposta … “ sul rilievo che con l'opposizione la società debitrice e i suoi garanti non avevano contestato “ né di aver ricevuto i finanziamenti, né di non averli rimborsati alle scadenze ..” rimettendo “ … ad una CTU contabile le criticità dedotte, ma in alcun modo provate, riguardo ai due finanziamenti chirografari e ai conti correnti in essere inter-partes… “ il decreto ingiuntivo veniva dichiarato esecutivo;
con la medesima ordinanza decidendo sui mezzi istruttori veniva rigettata la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio “… in assenza di fatti o circostanze determinate riprodotte all'interno di una perizia di parte, qui mancante… “ e l'ordine di esibizione” … alla luce della ulteriore documentazione versata nel presente giudizio dall'opposta” e la la causa, sulle conclusioni rassegnate, spirati i termini per la redazione di conclusionali e repliche, incamerata per la decisione.
***
L'opposizione, rimessa alla risoluzione di questioni giuridiche - omessa valutazione del merito creditizio e profili risarcitori per sovraindebitamento, nullità di clausole per squilibrio contrattuale tra consumatore e professionista non valutate dal giudice del monitorio - è infondata e va rigettata.
In via preliminare va osservato che nel rito in esame il giudice non è chiamato ad esaminare se l'ingiunzione sia stata o meno legittimamente emessa, ma deve accertare il fondamento della pretesa avanzata dal presunto creditore e delle eccezioni sollevate dal presunto debitore e, ove ritenga all'esito provato il
2 credito, deve accogliere la domanda, prescindendo da regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base fu emessa l'ingiunzione.
Il decreto ingiuntivo è, infatti, un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato, la cui opposizione apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, anche riguardo al regime degli oneri di allegazione e probatori.
Il creditore, indipendentemente dall'esistenza o persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo, è tenuto a provare il fondamento del suo diritto, allegandone prova scritta.
L'opposta riguardo al credito ingiunto, quale saldo debitorio delle posizioni a sofferenza relative ai contratti di conto corrente n. 10968/57 e n. 10396/67 e ai finanziamenti chirografari n. 1326341 e n. 1354350, ha depositato in monitorio i contratti di conto corrente e di finanziamento corredati dai rispettivi piani di ammortamento e il contratto di fideiussione (cfr. doc 3, 5,7, 9 e 10 fascicolo monitorio), unitamente agli estratti conto certificati conformi alle scritture contabili da un dirigente della banca, secondo quanto previsto dall'art. 50 D.L. vo 1.9.1993, n. 385 per ogni posizione (cfr. docc. 2, 4, 6 e 8 fasc. monitorio), integrando la già menzionata produzione, in questa sede a cognizione piena, con il deposito degli estratti conto integrali dei due rapporti di conto corrente
(cfr. docc. 17 e 18 fasc opposta), così assolvendo pienamente il proprio onere probatorio.
Quanto all'estratto autentico ex art 50 DL. 1/9/1993, in adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale, si ricorda che se “il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo (Sez. 3
Sentenza n. 9695 del 03/05/2011), la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi significativi di prova, “ l'estratto conto, trascorso il periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente”. (Cass.
n 21092/2016 cfr. Cass. ord. n 28819/2017).
È ancora la Suprema Corte ad aver precisato che l'estratto conto, dopo lo spirare del termine concesso al debitore principale per impugnarne gli estratti, specie nell'ipotesi di mancata puntuale e circostanziata contestazione delle sue risultanze da parte del correntista, costituisce prova del credito anche nei confronti di eventuali fideiussori (Sez. 1, Sentenza n. 13889 del 09/06/2010)
3 fino all'importo garantito e alle condizioni contenute nella fideiussione rilasciata.
Quanto, poi, al lamentato mancato controllo d'ufficio da parte del giudice del monitorio circa l'esistenza di clausole abusive nei contratti siglati con l'Istituto, va rilevato che l'opposta ha provato la natura professionale del rapporto instaurato sia con la debitrice principale, la , che con i suoi garanti, Parte_1 le signore e Parte_2 Parte_3 Parte_4 producendo la visura storica che attesta la loro natura di amministratori unici della società all'atto della sottoscrizione del contratto di fideiussione del
13.11.2018.(cfr. doc.10 e 11 fasc monitorio).
Tale prova rende infondata in nuce la doglianza, il giudice del monitorio essendo deputato al controllo in esame solo nell'ipotesi, qui non provata anzi sconfessata per tabulas, di rapporti intercorrenti tra professionisti e consumatori.
Acclarato che nel caso di specie i rapporti finanziari per cui è causa sono intercorsi tra professionisti, va rigettata anche la oltremodo generica eccezione di nullità delle “clausole 4, 6, 8 e 9 dei contratti “ per violazione della direttiva
93/13/CEE e affermata la loro validità ai sensi della disciplina sancita dall'art. 1341, secondo comma, che richiede in tali casi la sola loro specifica approvazione per iscritto, presente nella lettera di fideiussione siglata in atti.
Alla accertata natura professionale del rapporto segue il rigetto della ulteriore eccezione di responsabilità della Banca opposta per omessa valutazione della solvibilità dell'affidata in sede di concessione del finanziamento.
Bene cita parte opponente la ratio decidendi degli ER nella sentenza n.
18610/2022, laddove precisa che: “la qualifica soggettiva del debitore come consumatore comporta l'obbligo per l'ente creditizio di effettuare una valutazione rigorosa del merito creditizio, pena la responsabilità contrattuale per violazione di norme imperative e la possibile nullità del contratto.”
Parimenti, il principio richiamato dalla stessa parte opponente, previsto dagli artt. 8 e 23 della direttiva 2008/48/CE e che obbliga gli Stati dell'Unione
Europea a sanzionare gli intermediari finanziari che erogano prestiti ai cittadini senza prima valutare le loro obiettive risorse, e cioè la possibilità per i medesimi di restituzione della somma finanziata, mira a tutelare il possibile squilibrio contrattuale che può sorgere nella stipula di un contratto tra un professionista e un consumatore e si applica qualora venga accertato un abusivo
4 finanziamento e un conseguente sovraindebitamento a carico di quest'ultimo nella stipula di un contratto di credito al consumo.
Stato di insolvenza o indebitamento pregresso che spettava agli opponenti dimostrare, anche sotto il profilo del danno risarcibile, rimasto indimostrato.
Anche l'obbligo di informativa – c.d. responsible lending - previsto dall'articolo
124 bis del TUB è misura a tutela del consumatore, e volta ad assicurare al medesimo una adeguata protezione, qui inapplicabile sia per la natura dei finanziamenti concessi – mutui chirografari- sia per la qualifica di imprenditore della società e dei suoi garanti come provata in giudizio.
In conclusione, neppure l'eccezione in questione può trovare accoglimento, con conseguente rigetto dell'opposizione proposta da quale debitrice Parte_1 principale e dalle signore , e Parte_2 Parte_3 Pt_4 quali fideiussori nei limiti della garanzia prestata, nei confronti di
[...]
. Controparte_1
Le spese processuali vanno regolate secondo il criterio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: rigetta l'opposizione e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 5363/2024
(RG. 16702/2024), emesso dal Tribunale di Roma il 25.05.2024. condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che liquida in euro 3.500,00 a titolo di compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali IVA e CPA;
Così deciso in Roma il 24 novembre 2025
Il GOP
Dott.ssa Paola Giardina
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Paola Giardina, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 26251/24 del R.G.A.C.C. e vertente tra: , P.I. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., C.F. , Parte_2 C.F._1
, C.F. ) , Parte_3 C.F._2 Parte_4
C.F. , tutti elettivamente domiciliate in Roma alla Via C.F._3
Antonio Baiamonti n. 10 presso lo studio legale dell'Avv. Marco Casalini che li rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione PARTE OPPONENTE contro
, C.F. , in persona dei Controparte_1 P.IVA_2 suoi procuratori e legali rappresentanti, elettivamente domiciliata in Roma, alla
Piazza G. Mazzini n. 27, presso lo studio dell'Avv. Francesco Mainetti che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo opposto PARTE OPPOSTA
OGGETTO: contratti bancari opposizione al decreto ingiuntivo n. 5363/2024
(RG. 16702/2024), emesso dal Tribunale di Roma il 25.05.2024.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 30.05.2025
***
ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLO SVOLGIMENTO PROCESSO
quale debitrice principale e le signore , Parte_1 Parte_2
e quali fideiussori nei limiti della garanzia Parte_3 Parte_4 prestata, proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 5363/2024 (r.g.
16702/2024, con il quale era stato loro ingiunto di pagare in solido alla
[...]
l'importo di € 23.399,24, oltre interessi e spese legali. Controparte_1 Il credito ingiunto derivava da alcuni rapporti bancari andati in sofferenza e precisamente i mutui chirografari n. 1326341 e n. 1354350 e i rapporti di conto corrente n. 10968/57 e n. 10396/67, garantiti da fideiussione, già in essere presso l'Agenzia n. 3 di Roma della Banca opposta.
A sostegno dell'opposizione eccepivano l'insufficienza della documentazione richiesta dall'art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo e nel merito la violazione dell'articolo 124 bis comma 1 TUB per l'omessa valutazione del merito creditizio nell'erogazione dei due finanziamenti e la nullità di alcune clausole contrattuali poste in violazione della direttiva 93/13/CEE come interpretata dalla Corte di Giustizia Europea.
Concludevano quindi per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della al risarcimento dei danni da procurato sovraindebitamento. CP_1
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.1.2025, dato atto dell'esperimento della mediazione “… giusto verbale negativo in atti del
15.7.2024, su domanda dell'opposta … “ sul rilievo che con l'opposizione la società debitrice e i suoi garanti non avevano contestato “ né di aver ricevuto i finanziamenti, né di non averli rimborsati alle scadenze ..” rimettendo “ … ad una CTU contabile le criticità dedotte, ma in alcun modo provate, riguardo ai due finanziamenti chirografari e ai conti correnti in essere inter-partes… “ il decreto ingiuntivo veniva dichiarato esecutivo;
con la medesima ordinanza decidendo sui mezzi istruttori veniva rigettata la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio “… in assenza di fatti o circostanze determinate riprodotte all'interno di una perizia di parte, qui mancante… “ e l'ordine di esibizione” … alla luce della ulteriore documentazione versata nel presente giudizio dall'opposta” e la la causa, sulle conclusioni rassegnate, spirati i termini per la redazione di conclusionali e repliche, incamerata per la decisione.
***
L'opposizione, rimessa alla risoluzione di questioni giuridiche - omessa valutazione del merito creditizio e profili risarcitori per sovraindebitamento, nullità di clausole per squilibrio contrattuale tra consumatore e professionista non valutate dal giudice del monitorio - è infondata e va rigettata.
In via preliminare va osservato che nel rito in esame il giudice non è chiamato ad esaminare se l'ingiunzione sia stata o meno legittimamente emessa, ma deve accertare il fondamento della pretesa avanzata dal presunto creditore e delle eccezioni sollevate dal presunto debitore e, ove ritenga all'esito provato il
2 credito, deve accogliere la domanda, prescindendo da regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base fu emessa l'ingiunzione.
Il decreto ingiuntivo è, infatti, un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato, la cui opposizione apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, anche riguardo al regime degli oneri di allegazione e probatori.
Il creditore, indipendentemente dall'esistenza o persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo, è tenuto a provare il fondamento del suo diritto, allegandone prova scritta.
L'opposta riguardo al credito ingiunto, quale saldo debitorio delle posizioni a sofferenza relative ai contratti di conto corrente n. 10968/57 e n. 10396/67 e ai finanziamenti chirografari n. 1326341 e n. 1354350, ha depositato in monitorio i contratti di conto corrente e di finanziamento corredati dai rispettivi piani di ammortamento e il contratto di fideiussione (cfr. doc 3, 5,7, 9 e 10 fascicolo monitorio), unitamente agli estratti conto certificati conformi alle scritture contabili da un dirigente della banca, secondo quanto previsto dall'art. 50 D.L. vo 1.9.1993, n. 385 per ogni posizione (cfr. docc. 2, 4, 6 e 8 fasc. monitorio), integrando la già menzionata produzione, in questa sede a cognizione piena, con il deposito degli estratti conto integrali dei due rapporti di conto corrente
(cfr. docc. 17 e 18 fasc opposta), così assolvendo pienamente il proprio onere probatorio.
Quanto all'estratto autentico ex art 50 DL. 1/9/1993, in adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale, si ricorda che se “il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo (Sez. 3
Sentenza n. 9695 del 03/05/2011), la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi significativi di prova, “ l'estratto conto, trascorso il periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente”. (Cass.
n 21092/2016 cfr. Cass. ord. n 28819/2017).
È ancora la Suprema Corte ad aver precisato che l'estratto conto, dopo lo spirare del termine concesso al debitore principale per impugnarne gli estratti, specie nell'ipotesi di mancata puntuale e circostanziata contestazione delle sue risultanze da parte del correntista, costituisce prova del credito anche nei confronti di eventuali fideiussori (Sez. 1, Sentenza n. 13889 del 09/06/2010)
3 fino all'importo garantito e alle condizioni contenute nella fideiussione rilasciata.
Quanto, poi, al lamentato mancato controllo d'ufficio da parte del giudice del monitorio circa l'esistenza di clausole abusive nei contratti siglati con l'Istituto, va rilevato che l'opposta ha provato la natura professionale del rapporto instaurato sia con la debitrice principale, la , che con i suoi garanti, Parte_1 le signore e Parte_2 Parte_3 Parte_4 producendo la visura storica che attesta la loro natura di amministratori unici della società all'atto della sottoscrizione del contratto di fideiussione del
13.11.2018.(cfr. doc.10 e 11 fasc monitorio).
Tale prova rende infondata in nuce la doglianza, il giudice del monitorio essendo deputato al controllo in esame solo nell'ipotesi, qui non provata anzi sconfessata per tabulas, di rapporti intercorrenti tra professionisti e consumatori.
Acclarato che nel caso di specie i rapporti finanziari per cui è causa sono intercorsi tra professionisti, va rigettata anche la oltremodo generica eccezione di nullità delle “clausole 4, 6, 8 e 9 dei contratti “ per violazione della direttiva
93/13/CEE e affermata la loro validità ai sensi della disciplina sancita dall'art. 1341, secondo comma, che richiede in tali casi la sola loro specifica approvazione per iscritto, presente nella lettera di fideiussione siglata in atti.
Alla accertata natura professionale del rapporto segue il rigetto della ulteriore eccezione di responsabilità della Banca opposta per omessa valutazione della solvibilità dell'affidata in sede di concessione del finanziamento.
Bene cita parte opponente la ratio decidendi degli ER nella sentenza n.
18610/2022, laddove precisa che: “la qualifica soggettiva del debitore come consumatore comporta l'obbligo per l'ente creditizio di effettuare una valutazione rigorosa del merito creditizio, pena la responsabilità contrattuale per violazione di norme imperative e la possibile nullità del contratto.”
Parimenti, il principio richiamato dalla stessa parte opponente, previsto dagli artt. 8 e 23 della direttiva 2008/48/CE e che obbliga gli Stati dell'Unione
Europea a sanzionare gli intermediari finanziari che erogano prestiti ai cittadini senza prima valutare le loro obiettive risorse, e cioè la possibilità per i medesimi di restituzione della somma finanziata, mira a tutelare il possibile squilibrio contrattuale che può sorgere nella stipula di un contratto tra un professionista e un consumatore e si applica qualora venga accertato un abusivo
4 finanziamento e un conseguente sovraindebitamento a carico di quest'ultimo nella stipula di un contratto di credito al consumo.
Stato di insolvenza o indebitamento pregresso che spettava agli opponenti dimostrare, anche sotto il profilo del danno risarcibile, rimasto indimostrato.
Anche l'obbligo di informativa – c.d. responsible lending - previsto dall'articolo
124 bis del TUB è misura a tutela del consumatore, e volta ad assicurare al medesimo una adeguata protezione, qui inapplicabile sia per la natura dei finanziamenti concessi – mutui chirografari- sia per la qualifica di imprenditore della società e dei suoi garanti come provata in giudizio.
In conclusione, neppure l'eccezione in questione può trovare accoglimento, con conseguente rigetto dell'opposizione proposta da quale debitrice Parte_1 principale e dalle signore , e Parte_2 Parte_3 Pt_4 quali fideiussori nei limiti della garanzia prestata, nei confronti di
[...]
. Controparte_1
Le spese processuali vanno regolate secondo il criterio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: rigetta l'opposizione e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 5363/2024
(RG. 16702/2024), emesso dal Tribunale di Roma il 25.05.2024. condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che liquida in euro 3.500,00 a titolo di compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali IVA e CPA;
Così deciso in Roma il 24 novembre 2025
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Dott.ssa Paola Giardina
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