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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 186/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 28/05/2024 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
NOCELLA LUIGI, Presidente
TA AF, RE
MANCINI FRANCESCO, Giudice
in data 28/05/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 688/2023 depositato il 26/10/2023
proposto da
A.t.e.r. Della Provincia Di Frosinone - 00105380604
Difeso da
Difensore_1 Avvocato Difensore_2 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aquino - Piazza Municipio 03031 Aquino FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Tre Esse Italia Srl - 01625840606
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 85 TASI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore di parte resistente si riporta alle motivazioni controdedotte nelle costituzioni di parte depositate.
Chiede il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali a carico del ricorrente.
La Corte si riserva di decidere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto tempestivamente notificato a controparte e ritualmente depositato presso la segreteria di questa
Corte, l'A.T.E.R. della Provincia di Frosinone – rappresentato e difeso in giudizio come in atti - ha proposto ricorso
contro
TRE ESSE ITALIA S.R.L., quale Concessionaria del Comune di Aquino in materia tributaria, nonché contro il suddetto Comune per l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo n. 85 del
21.03.2023 – T.A.S.I. 2017 prot. n. U23/2655 del 21.03.2023 notificato a mezzo raccomandata n.
69680932300-1 il 29.03.2023, relativo all'omesso versamento del tributo TASI dell'anno d'imposta 2017, per un importo totale di euro 13.973,46 (per imposta € 9.512,00 per sanzioni € 2.853,60. per interessi
€ 1.602,41 e per spese di notifica € 5,45). Assume il ricorrente che l'avviso de quo risulta illegittimo per motivi di forma e di sostanza, nel senso che lo stesso è da intendersi errato in diritto in quanto pregiudizievole degli interessi Pubblici in considerazione del fatto che l'Ater (Ex IACP) è un Ente Pubblico Economico costituito con Legge n. 30/2002 e s.m.i. e disciplinato dalla Legge Regionale Lazio n. 12/1999, Ente che dispone e gestisce gli immobili di ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) per conto degli Enti Comunali e della Regione.
L'Ater, dichiarato ex lege “Ente Strumentale della Regione Lazio”, svolge di conseguenza funzioni di interesse pubblico e costituzionale riconosciute ed impartite da apposite Leggi Regionali e Nazionali e gestisce immobili aventi dichiaratamente finalità sociali.Tanto premesso, l'Ater di Frosinone rappresenta di voler impugnare integralmente l'atto de quo al fine di ottenerne l'annullamento sulla base dei motivi appresso specificati in sintesi per brevità espositiva (fermo restando che per un maggior dettaglio, all'occorrenza, qui si rinvia comunque per relationem al più diffuso contenuto del ricorso – n.d.r.):
-Nullità per difetto di motivazione ed errore di calcolo nella determinazione dell'imposta pretesamente dovuta, non contenendo il provvedimento una indicazione dettagliata dei criteri in base ai quali l'accertamento medesimo è stato compiuto, né risultano correttamente evidenziati tutti gli elementi necessari per consentire al ricorrente di esercitare adeguatamente il suo diritto di difesa.
-Nullità per la pretesa esenzione dell'ATER dal pagamento della TASI per carenza dei presupposti impositivi.
In virtù dell'art. 1 comma 669 legge n. 147/213 ed avuto riguardo alla legge regionale n. 12/99, che individuano nelle ATER gli unici gestori del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica, destinato all'assistenza abitativa sociale, tenuti pertanto ad agire nel rispetto delle predette leggi sotto la vigilanza della Regione Lazio e le direttive della stessa (ad esempio nella applicazione di canoni di locazione calmierati), nonché della Corte dei Conti sulla gestione dei finanziamenti.
-A sostegno dell'invocata esenzione degli immobili ATER dalla TASI, la ricorrente adduce in particolare la natura sociale degli immobili di ERP, richiamando la sicura sussistenza nella specie dei criteri oggettivi che determinerebbero appunto la effettiva natura di tali immobili in conformità al disposto del noto D.M. 22/04/2008 sugli alloggi sociali, vale a dire:
1. l'uso residenziale dell'unità immobiliare;
2. la locazione permanente;
3. il ricorrere della funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale e la riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato;
4. il fatto che si tratti di alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche.
Si è ritualmente costituita la società concessionaria Tre Esse Italia per sollecitare il rigetto delle richieste avversarie in base alle argomentazioni specificate in sintesi nel prosieguo della presente motivazione, qui rinviandosi comunque per relationem, all'occorrenza, al più diffuso contenuto dell'atto di controdeduzioni.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione del ricorso – svoltasi in conformità alle vigenti disposizioni di rito – la Corte ha trattenuto la causa in decisione, deliberando infine come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato quanto sopra esposto ed esaminata la documentazione ritualmente acquisita agli atti, la Corte ritiene doversi senz'altro rigettare integralmente il proposto ricorso alla luce delle seguenti considerazioni.
Va rilevato in via preliminare che con apposita Delibera Regionale n. 508/2016 la Regione Lazio non ha affatto attestato, come in buona sostanza si assume da parte ricorrente, che tutti gli alloggi Ater sono in via generale da intendersi ai fini fiscali come “alloggi sociali ex D.M. 22.04.2008, ma ha invece previsto semplicemente, in piena conformità alla normativa in materia, che gli alloggi ATER solo ove possiedano effettivamente nei singoli casi gli specifici requisiti oggettivi di cui al DM 22/04/2008 possono appunto qualificarsi come “alloggi sociali”, con relativo onere probatorio a carico ovviamente dell'Società_1 interessata.
Ciò premesso, la Corte sottolinea in primo luogo la chiara insussistenza della genericamente eccepita carenza di motivazione dell'impugnato provvedimento, risultando quest'ultimo esaustivamente motivato sia in relazione ai presupposti di fatto che alle ragioni giuridiche che l'hanno determinato, in quanto contiene tutti gli elementi richiesti dal legislatore per consentire al contribuente di comprendere il fondamento della pretesa impositiva ed esplicare così adeguatamente le proprie difese;
il tutto rammentando sempre che secondo un basilare e pacifico principio giurisprudenziale in materia “l'obbligo di motivazione resta soddisfatto tutte le volte che l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente “an” e “quantum debeatur” (Cass.
n.1209/2000, senza che vi sia obbligo di allegazione all'avviso di accertamento delle comunque richiamate
Delibere Comunali con cui l'Amministrazione ha definito le varie aliquote da applicare alla Tasi, ferma restando in ogni caso la non necessità di riportare ed allegare all'avviso gli atti che incidono sulla determinazione della pretesa quando gli stessi sono giuridicamente noti per effetto dell'espletamento delle previste formalità di pubblicazione (il principio suddetto è stato affermato anche dalla Cassazione n. 26454 in data 08.11.17).
Non sussiste quindi né l'asserito errore di calcolo nella quantificazione della TASI, nè l'asserita omessa specificazione di quale aliquota sia stata applicata nella specie dal Comune, trattandosi palesemente dell'apposita aliquota prevista con la richiamata Delibera Consiglio Comunale per l'anno 2017.
In altri termini – posto che in ogni caso per giurisprudenza consolidata della Cassazione (v. sent.n.20135 del 25.07.19) l'esenzione da i.c.i./i.m.u. – ed ovviamente per la similare imposizione Tasi - non spetta automaticamente agli enti preposti all'attuazione dei piani di edilizia residenziale pubblica, atteso che le finalità di carattere sociale svolte per legge dagli enti suddetti non valgono ad escludere che quella da loro svolta nel concedere in locazione le unità abitative a loro disposizione, sia pure ad un canone locativo moderato o parametrato alla situazione economica dell'assegnatario, sia comunque un'attività di carattere economico ai sensi di legge - l'ATER può beneficiare dell'esenzione TASI solo e soltanto per gli immobili di sua proprietà aventi i requisiti degli alloggi sociali ex DM 22.04.2008, cosa che la ricorrente non è stata in grado di comprovare adeguatamente (si ricordino le sopra accennate carenze e discrasie nelle produzioni documentali). In particolare, al di là della generale classificazione degli alloggi in questione come appartenenti alla categoria catastale A3, ovvero abitazioni di tipo economico non rientranti di per sé nella più ristretta categoria degli alloggi sociali, nessuna indicazione adeguata è stata fornita dall'Azienda interessata su superficie, vani e loro distribuzione, numero di servizi igienici, disimpegni, separazione tra zone aventi diversa destinazione e natura delle forniture di tipo economico. L'ATER non ha provato in dettaglio nemmeno il secondo requisito della locazione permanente dal momento che, come detto, in atti non risulta depositata adeguata documentazione di supporto per tutti i contratti di locazione stipulati tra l'ATER e gli assegnatari delle unità immobiliari oggetto di accertamento, documentazione che dovrebbe appunto fornire un esaustivo riscontro probatorio alle richieste della ricorrente. Quanto poi al terzo requisito richiesto per la qualificazione di “alloggio sociale” (vale a dire il “ricorrere della funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale e la riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato”) non basta a far ritenere comprovato detto requisito la mera deduzione assertiva della ricorrente che dal complesso delle disposizioni normative che regolano la materia emergerebbe ex lege che gli immobili di ERP di cui dispongono le ATER sono ex se immobili di edilizia Sociale e che, nello specifico, gli immobili oggetto di accertamento sarebbero stati sicuramente costruiti sulla base di apposita convenzione stipulata tra Ater e Comune, stante il mancato deposito di qualsivoglia documentazione comprovante analiticamente la circostanza, né risultano depositate adeguata le meramente prospettate delibere di specifica assegnazione dei vari immobili. A ciò deve aggiungersi, ad avviso della Corte, che in ogni caso i requisiti oggettivi che l'immobile deve possedere per essere qualificato come alloggio sociale, in linea generale come sopra indicati nel D.M. 22.04.08, devono essere più rigorosamente letti alla luce del noto chiarimento reso in materia dal Servizio Studi della Camera dei Deputati, che in data 06.05.14 pronunciandosi sulla definizione di alloggio sociale contenuta nel suddetto
D.M. ha avuto modo di precisare in dettaglio che un alloggio per essere definito sociale ai sensi del D.
M.22.04.2008 deve essere: adeguato, salubre, sicuro e costruito o recuperato nel rispetto delle caratteristiche tecnico-costruttive indicate agli artt.16 e 43 della Legge 457/1978 che prevedono che l'alloggio abbia una superficie massima non superiore a mq. 95 ed alcune specifiche caratteristiche tecniche e costruttive, quali un alloggio con numero di vani abitabili tendenzialmente non inferiore ai componenti del nucleo familiare -
e comunque non superiore a cinque - oltre ai vani accessori quali bagno e cucina, oltre che costruiti secondo principi di sostenibilità ambientale e risparmio energetico, utilizzando ove possibile fonti energetiche alternative. Ebbene, dalla documentazione depositata in giudizio dall'ATER non emerge affatto che ciascuno degli alloggi oggetto di accertamento corrisponda realmente alle caratteristiche oggettive sopra riportate quanto ai previsti connotati degli alloggi sociali in senso stretto .
Alla luce dunque delle esposte considerazioni – nelle quali deve intendersi assorbita, ai fini della presente decisione, ogni questione o richiesta sollevata in atti dalle parti – ritiene conclusivamente la Corte, in linea con le precedenti pronunzie di questa stessa Corte sul punto richiamate da parte resistente, di dover senz'altro rigettare il proposto ricorso. Per la peculiarità del contenzioso sussistono giusti motivi per dichiarare equamente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 28/05/2024 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
NOCELLA LUIGI, Presidente
TA AF, RE
MANCINI FRANCESCO, Giudice
in data 28/05/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 688/2023 depositato il 26/10/2023
proposto da
A.t.e.r. Della Provincia Di Frosinone - 00105380604
Difeso da
Difensore_1 Avvocato Difensore_2 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aquino - Piazza Municipio 03031 Aquino FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Tre Esse Italia Srl - 01625840606
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 85 TASI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore di parte resistente si riporta alle motivazioni controdedotte nelle costituzioni di parte depositate.
Chiede il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali a carico del ricorrente.
La Corte si riserva di decidere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto tempestivamente notificato a controparte e ritualmente depositato presso la segreteria di questa
Corte, l'A.T.E.R. della Provincia di Frosinone – rappresentato e difeso in giudizio come in atti - ha proposto ricorso
contro
TRE ESSE ITALIA S.R.L., quale Concessionaria del Comune di Aquino in materia tributaria, nonché contro il suddetto Comune per l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo n. 85 del
21.03.2023 – T.A.S.I. 2017 prot. n. U23/2655 del 21.03.2023 notificato a mezzo raccomandata n.
69680932300-1 il 29.03.2023, relativo all'omesso versamento del tributo TASI dell'anno d'imposta 2017, per un importo totale di euro 13.973,46 (per imposta € 9.512,00 per sanzioni € 2.853,60. per interessi
€ 1.602,41 e per spese di notifica € 5,45). Assume il ricorrente che l'avviso de quo risulta illegittimo per motivi di forma e di sostanza, nel senso che lo stesso è da intendersi errato in diritto in quanto pregiudizievole degli interessi Pubblici in considerazione del fatto che l'Ater (Ex IACP) è un Ente Pubblico Economico costituito con Legge n. 30/2002 e s.m.i. e disciplinato dalla Legge Regionale Lazio n. 12/1999, Ente che dispone e gestisce gli immobili di ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) per conto degli Enti Comunali e della Regione.
L'Ater, dichiarato ex lege “Ente Strumentale della Regione Lazio”, svolge di conseguenza funzioni di interesse pubblico e costituzionale riconosciute ed impartite da apposite Leggi Regionali e Nazionali e gestisce immobili aventi dichiaratamente finalità sociali.Tanto premesso, l'Ater di Frosinone rappresenta di voler impugnare integralmente l'atto de quo al fine di ottenerne l'annullamento sulla base dei motivi appresso specificati in sintesi per brevità espositiva (fermo restando che per un maggior dettaglio, all'occorrenza, qui si rinvia comunque per relationem al più diffuso contenuto del ricorso – n.d.r.):
-Nullità per difetto di motivazione ed errore di calcolo nella determinazione dell'imposta pretesamente dovuta, non contenendo il provvedimento una indicazione dettagliata dei criteri in base ai quali l'accertamento medesimo è stato compiuto, né risultano correttamente evidenziati tutti gli elementi necessari per consentire al ricorrente di esercitare adeguatamente il suo diritto di difesa.
-Nullità per la pretesa esenzione dell'ATER dal pagamento della TASI per carenza dei presupposti impositivi.
In virtù dell'art. 1 comma 669 legge n. 147/213 ed avuto riguardo alla legge regionale n. 12/99, che individuano nelle ATER gli unici gestori del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica, destinato all'assistenza abitativa sociale, tenuti pertanto ad agire nel rispetto delle predette leggi sotto la vigilanza della Regione Lazio e le direttive della stessa (ad esempio nella applicazione di canoni di locazione calmierati), nonché della Corte dei Conti sulla gestione dei finanziamenti.
-A sostegno dell'invocata esenzione degli immobili ATER dalla TASI, la ricorrente adduce in particolare la natura sociale degli immobili di ERP, richiamando la sicura sussistenza nella specie dei criteri oggettivi che determinerebbero appunto la effettiva natura di tali immobili in conformità al disposto del noto D.M. 22/04/2008 sugli alloggi sociali, vale a dire:
1. l'uso residenziale dell'unità immobiliare;
2. la locazione permanente;
3. il ricorrere della funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale e la riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato;
4. il fatto che si tratti di alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche.
Si è ritualmente costituita la società concessionaria Tre Esse Italia per sollecitare il rigetto delle richieste avversarie in base alle argomentazioni specificate in sintesi nel prosieguo della presente motivazione, qui rinviandosi comunque per relationem, all'occorrenza, al più diffuso contenuto dell'atto di controdeduzioni.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione del ricorso – svoltasi in conformità alle vigenti disposizioni di rito – la Corte ha trattenuto la causa in decisione, deliberando infine come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato quanto sopra esposto ed esaminata la documentazione ritualmente acquisita agli atti, la Corte ritiene doversi senz'altro rigettare integralmente il proposto ricorso alla luce delle seguenti considerazioni.
Va rilevato in via preliminare che con apposita Delibera Regionale n. 508/2016 la Regione Lazio non ha affatto attestato, come in buona sostanza si assume da parte ricorrente, che tutti gli alloggi Ater sono in via generale da intendersi ai fini fiscali come “alloggi sociali ex D.M. 22.04.2008, ma ha invece previsto semplicemente, in piena conformità alla normativa in materia, che gli alloggi ATER solo ove possiedano effettivamente nei singoli casi gli specifici requisiti oggettivi di cui al DM 22/04/2008 possono appunto qualificarsi come “alloggi sociali”, con relativo onere probatorio a carico ovviamente dell'Società_1 interessata.
Ciò premesso, la Corte sottolinea in primo luogo la chiara insussistenza della genericamente eccepita carenza di motivazione dell'impugnato provvedimento, risultando quest'ultimo esaustivamente motivato sia in relazione ai presupposti di fatto che alle ragioni giuridiche che l'hanno determinato, in quanto contiene tutti gli elementi richiesti dal legislatore per consentire al contribuente di comprendere il fondamento della pretesa impositiva ed esplicare così adeguatamente le proprie difese;
il tutto rammentando sempre che secondo un basilare e pacifico principio giurisprudenziale in materia “l'obbligo di motivazione resta soddisfatto tutte le volte che l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente “an” e “quantum debeatur” (Cass.
n.1209/2000, senza che vi sia obbligo di allegazione all'avviso di accertamento delle comunque richiamate
Delibere Comunali con cui l'Amministrazione ha definito le varie aliquote da applicare alla Tasi, ferma restando in ogni caso la non necessità di riportare ed allegare all'avviso gli atti che incidono sulla determinazione della pretesa quando gli stessi sono giuridicamente noti per effetto dell'espletamento delle previste formalità di pubblicazione (il principio suddetto è stato affermato anche dalla Cassazione n. 26454 in data 08.11.17).
Non sussiste quindi né l'asserito errore di calcolo nella quantificazione della TASI, nè l'asserita omessa specificazione di quale aliquota sia stata applicata nella specie dal Comune, trattandosi palesemente dell'apposita aliquota prevista con la richiamata Delibera Consiglio Comunale per l'anno 2017.
In altri termini – posto che in ogni caso per giurisprudenza consolidata della Cassazione (v. sent.n.20135 del 25.07.19) l'esenzione da i.c.i./i.m.u. – ed ovviamente per la similare imposizione Tasi - non spetta automaticamente agli enti preposti all'attuazione dei piani di edilizia residenziale pubblica, atteso che le finalità di carattere sociale svolte per legge dagli enti suddetti non valgono ad escludere che quella da loro svolta nel concedere in locazione le unità abitative a loro disposizione, sia pure ad un canone locativo moderato o parametrato alla situazione economica dell'assegnatario, sia comunque un'attività di carattere economico ai sensi di legge - l'ATER può beneficiare dell'esenzione TASI solo e soltanto per gli immobili di sua proprietà aventi i requisiti degli alloggi sociali ex DM 22.04.2008, cosa che la ricorrente non è stata in grado di comprovare adeguatamente (si ricordino le sopra accennate carenze e discrasie nelle produzioni documentali). In particolare, al di là della generale classificazione degli alloggi in questione come appartenenti alla categoria catastale A3, ovvero abitazioni di tipo economico non rientranti di per sé nella più ristretta categoria degli alloggi sociali, nessuna indicazione adeguata è stata fornita dall'Azienda interessata su superficie, vani e loro distribuzione, numero di servizi igienici, disimpegni, separazione tra zone aventi diversa destinazione e natura delle forniture di tipo economico. L'ATER non ha provato in dettaglio nemmeno il secondo requisito della locazione permanente dal momento che, come detto, in atti non risulta depositata adeguata documentazione di supporto per tutti i contratti di locazione stipulati tra l'ATER e gli assegnatari delle unità immobiliari oggetto di accertamento, documentazione che dovrebbe appunto fornire un esaustivo riscontro probatorio alle richieste della ricorrente. Quanto poi al terzo requisito richiesto per la qualificazione di “alloggio sociale” (vale a dire il “ricorrere della funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale e la riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato”) non basta a far ritenere comprovato detto requisito la mera deduzione assertiva della ricorrente che dal complesso delle disposizioni normative che regolano la materia emergerebbe ex lege che gli immobili di ERP di cui dispongono le ATER sono ex se immobili di edilizia Sociale e che, nello specifico, gli immobili oggetto di accertamento sarebbero stati sicuramente costruiti sulla base di apposita convenzione stipulata tra Ater e Comune, stante il mancato deposito di qualsivoglia documentazione comprovante analiticamente la circostanza, né risultano depositate adeguata le meramente prospettate delibere di specifica assegnazione dei vari immobili. A ciò deve aggiungersi, ad avviso della Corte, che in ogni caso i requisiti oggettivi che l'immobile deve possedere per essere qualificato come alloggio sociale, in linea generale come sopra indicati nel D.M. 22.04.08, devono essere più rigorosamente letti alla luce del noto chiarimento reso in materia dal Servizio Studi della Camera dei Deputati, che in data 06.05.14 pronunciandosi sulla definizione di alloggio sociale contenuta nel suddetto
D.M. ha avuto modo di precisare in dettaglio che un alloggio per essere definito sociale ai sensi del D.
M.22.04.2008 deve essere: adeguato, salubre, sicuro e costruito o recuperato nel rispetto delle caratteristiche tecnico-costruttive indicate agli artt.16 e 43 della Legge 457/1978 che prevedono che l'alloggio abbia una superficie massima non superiore a mq. 95 ed alcune specifiche caratteristiche tecniche e costruttive, quali un alloggio con numero di vani abitabili tendenzialmente non inferiore ai componenti del nucleo familiare -
e comunque non superiore a cinque - oltre ai vani accessori quali bagno e cucina, oltre che costruiti secondo principi di sostenibilità ambientale e risparmio energetico, utilizzando ove possibile fonti energetiche alternative. Ebbene, dalla documentazione depositata in giudizio dall'ATER non emerge affatto che ciascuno degli alloggi oggetto di accertamento corrisponda realmente alle caratteristiche oggettive sopra riportate quanto ai previsti connotati degli alloggi sociali in senso stretto .
Alla luce dunque delle esposte considerazioni – nelle quali deve intendersi assorbita, ai fini della presente decisione, ogni questione o richiesta sollevata in atti dalle parti – ritiene conclusivamente la Corte, in linea con le precedenti pronunzie di questa stessa Corte sul punto richiamate da parte resistente, di dover senz'altro rigettare il proposto ricorso. Per la peculiarità del contenzioso sussistono giusti motivi per dichiarare equamente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.