Sentenza 15 giugno 2011
Massime • 1
La valutazione della gravità delle condizioni di salute del detenuto e della conseguente incompatibilità con il regime carcerario deve essere effettuata sia in astratto, con riferimento ai parametri stabiliti dalla legge, sia in concreto, con riferimento alla possibilità di effettiva somministrazione nel circuito penitenziario delle terapie di cui egli necessita. (Nel caso di specie è stato ritenuto agevolmente apprestabile in ambito penitenziario un intervento terapeutico relativo ad una sindrome, non di tipo psicotico, da "disturbo di personalità "border line" di medio grado con tratti schizoidi e tratti antisociali").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/06/2011, n. 25706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25706 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBA Tito - Presidente - del 15/06/2011
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - N. 929
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 20269/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IT RI, nato il [...];
avverso l'ordinanza 5 aprile 2011 del Tribunale del riesame di Napoli, il quale: ha rigettato l'atto di appello proposto e, per l'effetto, ha confermato in ogni sua parte l'ordinanza emessa in data 20.01.2011 dalla Corte di Appello di Napoli, condannando l'appellante al pagamento delle spese del procedimento incidentale;
ha disposto, ex art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter che, a cura della Cancelleria, copia dell'ordinanza sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario presso il quale l'IT si trova in atto ristretto, affinché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del medesimo articolo, stabilendo altresì che copia integrale della presente ordinanza sia del pari trasmessa (unitamente alla relazione peritale) alla Direzione Sanitaria della Casa Circondariale, presso la quale IT RI si trova in atto ristretto, affinché tenga conto delle indicazioni terapeutiche illustrate nella relazione peritale stessa.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Lanza. Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VOLPE Giuseppe che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
RI IT ricorre, a mezzo del suo difensore, deducendo vizi e violazioni nella motivazione nella decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati.
1.) la decisione del Tribunale del riesame.
Il Tribunale del riesame, nel rigettare l'atto di appello, avverso l'ordinanza emessa in data 20.01.2011 dalla Corte di Appello di Napoli nei confronti di IT RI, ha disposto, ex art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter che, a cura della Cancelleria, copia dell'ordinanza sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario presso il quale l'imputato si trova in atto ristretto, affinché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del medesimo articolo, stabilendo altresì che copia integrale della stessa ordinanza sia del pari trasmessa (unitamente alla relazione peritale) alla Direzione Sanitaria della Casa Circondariale, presso la quale l'imputato si trova in atto ristretto, affinché tenga conto delle indicazioni terapeutiche illustrate nella relazione peritale stessa. 2.) i motivi di impugnazione e le ragioni della decisione di questa Corte.
Con un unico motivo di impugnazione si prospetta violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendosi in particolare che nella specie vi è stata violazione del diritto alla salute dell'IT, nei termini tutelati dall'art. 32 Cost., tenuto conto che le indicazioni terapeutiche e di cura, indicate dal perito, per il "disturbo di personalità border line di medio grado con tratti schizoidi e tratti antisociali", non sarebbero state rispettate.
Si evidenzia ancora contraddittorietà della relazione del perito nella parte in cui ad un tempo afferma sia l'inefficacia delle cure sia la condizione di non gravita dello stato di salute dell'IT.
Secondo il ricorrente, la diversa realtà, spiegata dal consulente tecnico di parte dr. Pagano, di un aggravamento delle condizioni di salute dell'IT, imponeva invece l'adozione di una misura meno afflittiva ed una diversa e non contraddittoria motivazione del provvedimento impugnato, attesa l'incompatibilità del verificato stato di salute con il regime penitenziario.
Il motivo, per come formulato e sviluppato, non merita accoglimento, considerato che il Tribunale del riesame, nell'aderire alla articolata conclusione del perito d'ufficio, ha puntualmente e criticamente contestato la diversa valutazione del consulente tecnico di parte.
Per consolidata giurisprudenza, l'apprezzamento della gravità delle condizioni di salute del detenuto e il conseguente giudizio di incompatibilità col regime carcerario esigono infatti una doppia convergente indagine, la quale: da un lato, impone un accertamento in astratto della realtà di disagio fisio-psichico del detenuto, con riferimento ai parametri stabiliti dalla legge;
e, dall'altro esige la verifica in concreto delle effettive potenzialità del sistema penitenziario di somministrare, nei suoi circuiti, le terapie di cui il detenuto necessita (cfr. ex plurimis: Cass. pen. sez. 6, 34433/2010 Rv. 248166). Nella specie quindi bene è stata affermata e giustificata la permanenza nel sistema penitenziario dell'IT il quale risulta portatore di una sindrome da "disturbo di personalità border line di medio grado con tratti schizoidi e tratti antisociali", disturbo di personalità non psicotico.
Disturbo quindi suscettibile, all'evidenza, ed in relazione alla dettagliata e motivata relazione del perito d'ufficio, di un intervento terapeutico e di una mirata risposta sanitaria e farmacologia, agevolmente apprestabile in ambiti penitenziari, e nel rispetto del protocollo prognostico indicato nella relazione, la quale opera come ulteriore garanzia di una funzionale ed adeguata risposta - all'interno del sistema - del disagio psico-fisico lamentato dal ricorrente.
Il ricorso pertanto risulta palesemente infondato, valutata la conformità del provvedimento alle norme stabilite, nonché apprezzata la tenuta logica e coerenza strutturale della giustificazione che è stata formulata.
All'inammissibilità del ricorso stesso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in Euro 1000,00 (mille). Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 15 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2011