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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 01/12/2025, n. 3873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3873 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2855/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
I Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del Giudice on. Dott.ssa SE LO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
EX ARTT. 281 DECIES E SS. C.P.C. nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. degli affari contenziosi 2855/2025, promossa da
Avv. ( ), in proprio, domiciliata presso il Parte_1 CodiceFiscale_1
suo studio professionale in Empoli, Via XI Febbraio n. 113
Opponente
Contro
Controparte_1
Opposto contumace
Conclusioni:
Per l'opponente: “come da memoria ex art. 281 duodecies IV c. cpc – respinta ogni contraria istanza, di voler accogliere il presente ricorso, revocare il decreto impugnato e, per l'effetto, liquidare in favore del sottoscritto la somma di € 1.416,50 oltre accessori di legge, ovvero diversa somma che risulterà equa e giusta. Con vittoria di spese di lite, attesa la costituzione dell'Amministrazione resistente”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi degli artt. 170 D.P.R. n. 115/2002 e 281 decies e ss. c.p.c. l'Avv.
[...]
ha tempestivamente opposto il decreto in data 6.02.2025 n. Cron. 266/2025 del Parte_1
7.02.2025 e notificato in pari data, con cui il Tribunale di Firenze in composizione collegiale ha liquidato i compensi per l'attività difensiva svolta dal ricorrente quale difensore della sig.
[...]
nel procedimento civile di separazione consensuale fra coniugi iscritto al n. RG Pt_2
1357/2025.
Con il provvedimento opposto, il Tribunale, rilevata la complessità bassa del procedimento civile di separazione consensuale e divorzio congiunto, allo stato definito per la sola pronuncia di separazione e rilevato che l'Avv. ha assistito entrambe le parti - di cui solo una Parte_1
ammessa al beneficio - ha limitato la liquidazione all'aumento del 20% sul compenso liquidabile per l'assistenza ad una parte e, tenuto conto della dimidiazione, riconosciuto all'Avv. Parte_1 la somma complessiva di € 188,50, oltre accessori di legge.
Il ricorrente lamenta la violazione del D.P.R. 115/2002 per aver l'autorità giudiziaria limitato la liquidazione al solo incremento del 20% calcolato sul compenso liquidabile al difensore per l'assistenza prestata ad una parte, riconoscendo una retribuzione ben inferiore ai parametri minimi tabellari ed in assenza di motivazione.
Il , si è costituito chiedendo la liquidazione di € 840,00 sulla base del Controparte_1
protocollo stilato dal CNF.
La causa è stata istruita documentalmente e all'udienza del 23.07.2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
L'opposizione è fondata e va accolta nei seguenti limiti.
Il compenso liquidato nel decreto opposto è ampiamente al di sotto dei parametri minimi tabellari e non è stata fornita adeguata motivazione, con ciò contravvenendo all'orientamento giurisprudenziale, da questo Giudice condiviso, secondo cui i parametri di determinazione del compenso e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento ed individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale;
pertanto, in caso di scostamento apprezzabile dai parametri tabellari, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233, co. II c.c., che preclude di liquidare somme non consone al decoro della professione (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, ord.
2505/2020, n. 9542).
La liquidazione deve tenere conto dell'attività effettivamente svolta a favore della Sig.ra
[...]
unica ammessa al beneficio, e calibrata nei limiti dell'istanza avanzata dal ricorrente Pt_2
espressamente ai sensi del DM 147/2022 e non del protocollo del CNF.
La Corte di Cassazione si è pronunciata nel senso che “il difensore che abbia assistito una parte plurisoggettiva, nell'ambito della quale soltanto un soggetto è ammesso al patrocinio a spese dello
Stato, ha diritto alla liquidazione a carico dell'erario, garantendo il disposto di cui agli art. 130-134
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 al difensore della parte ammessa al patrocinio gratuito la liquidazione a carico dello Stato della propria attività professionale, senza distinguere l'ipotesi in cui detto professionista abbia ricevuto mandato anche da altra parte, consorte in lite ed in comunanza di interessi: il rapporto interno di mandato - che giustifica la rappresentanza processuale – si costituisce, infatti, tra la singola parte fisica ed il proprio difensore;
indifferente dunque è la sorte del rapporto tra quest'ultimo e l'altro soggetto, dal quale parimenti ha ricevuto mandato, che non sia stato ammesso al gratuito patrocinio. (…) L'unica influenza che potrebbe avere la duplicità di parti sulla indicata questione sarebbe quella che il difensore non potrebbe chiedere allo Stato che gli venga liquidata la maggiorazione prevista dal D.M. n. 127 del 2004, art. 5, comma 5, – applicabile ratione temporis – per la pluralità dei soggetti difesi (vd. Cass., Sez. VI, Ord. 29 dicembre 2011, n.
29851)”.
L'art. 82 D.P.R. 115/02 dispone che “l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti r,elative ad onorari, diritti ed indennità tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il riferimento normativo ai valori medi delle tariffe professionali va interpretato nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo invalicabile e non nel senso che la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore alla media purché non al di sotto delle tariffe minime. Pertanto, la giurisprudenza di legittimità ha individuato nei valori tabellari medi il limite massimo della somma liquidabile con la conseguenza che le liquidazioni ordinarie si dovranno attestare necessariamente su valori inferiori.
Nel caso di specie, si è trattato di un procedimento consensuale volto ad ottenere la separazione (e il divorzio) tra i coniugi, l'affidamento e collocamento dei figli con le conseguenti determinazioni economiche in ordine al contributo al loro mantenimento e all'assegnazione della casa coniugale, privo di questioni complesse sia in punto di fatto che di diritto, documentalmente istruito in cui l'attività processuale svolta è stata minima.
Ne consegue che debbono essere riconosciuti all'Avv. i compensi calcolati secondo i Parte_1
parametri previsti per la volontaria giurisdizione, come richiesto dallo stesso ricorrente, complessità bassa, valori tra il medio e il minimo che corrispondono ad € 1.885,00 dovuti secondo i parametri previsti per l'assistenza di una parte processuale – importo, del resto, individuato dal Tribunale per calcolare il 20% liquidato. L'importo così determinato deve essere poi ridotto del 50 % ex art. 130 dpr 115/2002.
La somma conclusivamente da riconoscere e liquidare all'Avv. è pari ed € Parte_1
942,50, oltre al 15% per spese generali, CPA e IVA di legge.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano, considerando il valore della causa in base al decisum e tenuto conto che le fasi di trattazione e decisionale sono state svolte in via sommaria, in € 397,00 (€ 66,00 fase studio, € 113,00 fase introduttiva, fase trattazione €
100,00, fase decisionale € 100,00) oltre spese generali pari al 15% e accessori di legge. Debbono infine riconoscersi le spese vive pari a € 125,00 €.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta dall'Avv. avverso il decreto di liquidazione Parte_1
emesso dal Tribunale civile di Firenze, I sezione civile, in composizione collegiale, in data
6.02.2025 n. Cron. 266/2025 del 7.02.2025 e notificato in pari data, per l'attività svolta in favore di nel procedimento civile di separazione consensuale dei coniugi iscritto al RG n. Parte_2
1357/2025 e, in riforma del suddetto decreto, liquida all'Avv. i compensi pari a € Parte_1
942,50, già ridotte del 50% ex art. 130 DPR 115/2002, oltre al 15% dei compensi per spese generali,
CAP e IVA di legge se dovuta;
- dispone il pagamento delle suddette somme in favore dell'Avv. a carico Parte_1 dell'Erario e manda alla cancelleria per provvedervi.
- condanna il alla restituzione in favore del ricorrente delle spese di lite Controparte_1 che si liquidano in € 397,00, oltre al 15% per spese generali, CAP e IVA di legge se dovuta oltre a euro 125,00 per spese vive.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti e al P.M.
Così deciso in Firenze, 29.11.2025.
Il giudice on.
Dott.ssa SE LO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
I Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del Giudice on. Dott.ssa SE LO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
EX ARTT. 281 DECIES E SS. C.P.C. nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. degli affari contenziosi 2855/2025, promossa da
Avv. ( ), in proprio, domiciliata presso il Parte_1 CodiceFiscale_1
suo studio professionale in Empoli, Via XI Febbraio n. 113
Opponente
Contro
Controparte_1
Opposto contumace
Conclusioni:
Per l'opponente: “come da memoria ex art. 281 duodecies IV c. cpc – respinta ogni contraria istanza, di voler accogliere il presente ricorso, revocare il decreto impugnato e, per l'effetto, liquidare in favore del sottoscritto la somma di € 1.416,50 oltre accessori di legge, ovvero diversa somma che risulterà equa e giusta. Con vittoria di spese di lite, attesa la costituzione dell'Amministrazione resistente”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi degli artt. 170 D.P.R. n. 115/2002 e 281 decies e ss. c.p.c. l'Avv.
[...]
ha tempestivamente opposto il decreto in data 6.02.2025 n. Cron. 266/2025 del Parte_1
7.02.2025 e notificato in pari data, con cui il Tribunale di Firenze in composizione collegiale ha liquidato i compensi per l'attività difensiva svolta dal ricorrente quale difensore della sig.
[...]
nel procedimento civile di separazione consensuale fra coniugi iscritto al n. RG Pt_2
1357/2025.
Con il provvedimento opposto, il Tribunale, rilevata la complessità bassa del procedimento civile di separazione consensuale e divorzio congiunto, allo stato definito per la sola pronuncia di separazione e rilevato che l'Avv. ha assistito entrambe le parti - di cui solo una Parte_1
ammessa al beneficio - ha limitato la liquidazione all'aumento del 20% sul compenso liquidabile per l'assistenza ad una parte e, tenuto conto della dimidiazione, riconosciuto all'Avv. Parte_1 la somma complessiva di € 188,50, oltre accessori di legge.
Il ricorrente lamenta la violazione del D.P.R. 115/2002 per aver l'autorità giudiziaria limitato la liquidazione al solo incremento del 20% calcolato sul compenso liquidabile al difensore per l'assistenza prestata ad una parte, riconoscendo una retribuzione ben inferiore ai parametri minimi tabellari ed in assenza di motivazione.
Il , si è costituito chiedendo la liquidazione di € 840,00 sulla base del Controparte_1
protocollo stilato dal CNF.
La causa è stata istruita documentalmente e all'udienza del 23.07.2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
L'opposizione è fondata e va accolta nei seguenti limiti.
Il compenso liquidato nel decreto opposto è ampiamente al di sotto dei parametri minimi tabellari e non è stata fornita adeguata motivazione, con ciò contravvenendo all'orientamento giurisprudenziale, da questo Giudice condiviso, secondo cui i parametri di determinazione del compenso e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento ed individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale;
pertanto, in caso di scostamento apprezzabile dai parametri tabellari, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233, co. II c.c., che preclude di liquidare somme non consone al decoro della professione (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, ord.
2505/2020, n. 9542).
La liquidazione deve tenere conto dell'attività effettivamente svolta a favore della Sig.ra
[...]
unica ammessa al beneficio, e calibrata nei limiti dell'istanza avanzata dal ricorrente Pt_2
espressamente ai sensi del DM 147/2022 e non del protocollo del CNF.
La Corte di Cassazione si è pronunciata nel senso che “il difensore che abbia assistito una parte plurisoggettiva, nell'ambito della quale soltanto un soggetto è ammesso al patrocinio a spese dello
Stato, ha diritto alla liquidazione a carico dell'erario, garantendo il disposto di cui agli art. 130-134
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 al difensore della parte ammessa al patrocinio gratuito la liquidazione a carico dello Stato della propria attività professionale, senza distinguere l'ipotesi in cui detto professionista abbia ricevuto mandato anche da altra parte, consorte in lite ed in comunanza di interessi: il rapporto interno di mandato - che giustifica la rappresentanza processuale – si costituisce, infatti, tra la singola parte fisica ed il proprio difensore;
indifferente dunque è la sorte del rapporto tra quest'ultimo e l'altro soggetto, dal quale parimenti ha ricevuto mandato, che non sia stato ammesso al gratuito patrocinio. (…) L'unica influenza che potrebbe avere la duplicità di parti sulla indicata questione sarebbe quella che il difensore non potrebbe chiedere allo Stato che gli venga liquidata la maggiorazione prevista dal D.M. n. 127 del 2004, art. 5, comma 5, – applicabile ratione temporis – per la pluralità dei soggetti difesi (vd. Cass., Sez. VI, Ord. 29 dicembre 2011, n.
29851)”.
L'art. 82 D.P.R. 115/02 dispone che “l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti r,elative ad onorari, diritti ed indennità tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il riferimento normativo ai valori medi delle tariffe professionali va interpretato nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo invalicabile e non nel senso che la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore alla media purché non al di sotto delle tariffe minime. Pertanto, la giurisprudenza di legittimità ha individuato nei valori tabellari medi il limite massimo della somma liquidabile con la conseguenza che le liquidazioni ordinarie si dovranno attestare necessariamente su valori inferiori.
Nel caso di specie, si è trattato di un procedimento consensuale volto ad ottenere la separazione (e il divorzio) tra i coniugi, l'affidamento e collocamento dei figli con le conseguenti determinazioni economiche in ordine al contributo al loro mantenimento e all'assegnazione della casa coniugale, privo di questioni complesse sia in punto di fatto che di diritto, documentalmente istruito in cui l'attività processuale svolta è stata minima.
Ne consegue che debbono essere riconosciuti all'Avv. i compensi calcolati secondo i Parte_1
parametri previsti per la volontaria giurisdizione, come richiesto dallo stesso ricorrente, complessità bassa, valori tra il medio e il minimo che corrispondono ad € 1.885,00 dovuti secondo i parametri previsti per l'assistenza di una parte processuale – importo, del resto, individuato dal Tribunale per calcolare il 20% liquidato. L'importo così determinato deve essere poi ridotto del 50 % ex art. 130 dpr 115/2002.
La somma conclusivamente da riconoscere e liquidare all'Avv. è pari ed € Parte_1
942,50, oltre al 15% per spese generali, CPA e IVA di legge.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano, considerando il valore della causa in base al decisum e tenuto conto che le fasi di trattazione e decisionale sono state svolte in via sommaria, in € 397,00 (€ 66,00 fase studio, € 113,00 fase introduttiva, fase trattazione €
100,00, fase decisionale € 100,00) oltre spese generali pari al 15% e accessori di legge. Debbono infine riconoscersi le spese vive pari a € 125,00 €.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta dall'Avv. avverso il decreto di liquidazione Parte_1
emesso dal Tribunale civile di Firenze, I sezione civile, in composizione collegiale, in data
6.02.2025 n. Cron. 266/2025 del 7.02.2025 e notificato in pari data, per l'attività svolta in favore di nel procedimento civile di separazione consensuale dei coniugi iscritto al RG n. Parte_2
1357/2025 e, in riforma del suddetto decreto, liquida all'Avv. i compensi pari a € Parte_1
942,50, già ridotte del 50% ex art. 130 DPR 115/2002, oltre al 15% dei compensi per spese generali,
CAP e IVA di legge se dovuta;
- dispone il pagamento delle suddette somme in favore dell'Avv. a carico Parte_1 dell'Erario e manda alla cancelleria per provvedervi.
- condanna il alla restituzione in favore del ricorrente delle spese di lite Controparte_1 che si liquidano in € 397,00, oltre al 15% per spese generali, CAP e IVA di legge se dovuta oltre a euro 125,00 per spese vive.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti e al P.M.
Così deciso in Firenze, 29.11.2025.
Il giudice on.
Dott.ssa SE LO