Articolo 2 della Legge 23 dicembre 1970, n. 1145
Articolo 1
Versione
31 gennaio 1971
Art. 2.
Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 27 luglio 1967, n. 632 , e' sostituito dal seguente:
"Gli ingegneri e gli urbanisti di cui alla presente legge sono collocati in soprannumero. La loro cessazione dal servizio puo' essere disposta dal Ministro in qualsiasi momento".
Restano ferme tutte le altre modalita' previste, per il trattenimento in servizio, dall' articolo 6 della legge 27 luglio 1967, n. 632 .

Entrata in vigore il 31 gennaio 1971