Sentenza 16 dicembre 1998
Massime • 1
In tema di custodia di animali, l'obbligo sorge ogni volta che sussista una relazione di possesso o di semplice detenzione tra l'animale e una data persona, posto che l'art. 672 cod. pen. relaziona l'obbligo di non lasciare libero l'animale o di custodirlo con le debite cautele al possesso dell'animale, possesso da intendersi come detenzione anche solo materiale e di fatto senza che sia necessario che sussista una relazione di proprietà in senso civilistico. (Fattispecie in tema di responsabilità per lesioni colpose cagionate dal morso di un cane).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/12/1998, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dai signori: Udienza pubblica
Dott. Vincenzo AURIEMMA Presidente del 16/12/1998
1 .Dott. Mauro D. LOSAPIO Consigliere SENTENZA
2. Dott. Gianfranco TATOZZI Consigliere N. 2917
3. Dott. Ennio MALZONE Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Vincenzo ROMIS Consigliere N. 26253/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LA RO VI nato in [...] il [...];
la sentenza della Corte d'appello di Catania del 4 dicembre 1997. Visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso. Udita la relazione fatta dal consigliere dr. Mauro D. Losapio. Udito il pubblico ministero, in persona del dott. VI MELONI, che concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore del ricorrente, avv. Bombaci, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La Corte rileva.
1. Con la sentenza in epigrafe, in riforma della decisione, assolutoria, resa dal Pretore di Trecastagni del 23 febbraio 1996 - appellata sia dal pubblico ministero che dalla parte civile ME DO - fu dichiarato la penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine all'imputazione di lesioni colpose conseguenti all'omessa custodia di un cane di sua proprietà che, privo di museruola o altrimenti non custodito, si era avventato verso la predetta DO mordendola alla gamba sinistra fatto accaduto il 16 agosto 1991.
Conseguentemente, il La RO fu condannato alla pena di L.300.000 di multa e al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile, liquidarsi in separata sede, ed alla refusione delle spese giudiziali da questa affrontate in entrambi i gradi di giudizio. Ricorre per cassazione il La RO e deduce, tramite il difensore, tre mezzi di annullamento della sentenza impugnata.
2. Con il primo mezzo denunzia erronea applicazione degli artt.590 e 672 c.p. per la parte in cui la Corte a qua ha ritenuto che anche il semplice detentore di un cane sia tenuto alla custodia e, conseguentemente, a subire le conseguenze nell'ipotesi di animale mordace, come nel caso di specie. Secondo il deducente, tali oneri e conseguenze si addicono al proprietario della bestia non a un semplice detentore, quale la Corte ritenne essere esso ricorrente rispetto all'animale che procurò il danno alla signora DO. Osserva il Collegio che il motivo non può essere condiviso. Invero, una volta accertata una relazione, di possesso e di semplice detenzione, tra l'animale e una data persona, correttamente ne viene ritenuto l'obbligo di custodia, posto che l'art. 672 comma 1 c.p. relaziona tale obbligo - di non lasciare liberi e, ovvero o, di custodire con le debite cautele -, al possesso dell'animale; possesso da intendersi come detenzione, anche solo materiale e di fatto (cfr.:
Cass. 8 novembre 1972, Rossetti), senza che sia necessario che sussista un vero e proprio rapporto di proprietà, in senso civilistico.
4. Con il secondo mezzo di annullamento il deducente, nel denunziare manifesta illogicità della motivazione in relazione alla individuazione della fattispecie di cui all'art. 672 c.p., esamina il profilo di doglianza di cui sopra sotto l'aspetto razionale, ribadendo che, sempre a suo parere, al semplice detentore dell'animale pericoloso non spetta obbligo di custodia. Anche questo mezzo, osserva il Collegio, di impugnazione, osserva il Collegio, non può essere condiviso, proprio per le ragioni sopra esplicitate: una volta accertato che, comunque, il cane mordace era nella detenzione, quanto meno di fatto, del prevenuto (tanto che egli potè richiamarlo, dopo il fatto, e accoglierlo nell'interno del recinto della sua casa, ove, peraltro, il cane, richiamato, si portò), correttamente si ritiene che fosse tenuto alla custodia.
5. Con l'ultimo mezzo di annullamento il deducente denunzio ulteriore vizio logico della motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto che il fatto che il cane rispose positivamente al richiamo del La RO (al "fischio") fosse prova dell'appartenenza dell'animale.
Anche quest'ultimo motivo non può trovare accoglimento. Invero, a parte l'argomento in fatto sopra riferito, la Corte territoriale, a comprova dell'appartenenza al prevenuto del cane mordace, nel senso sopra specificato, porta altri elementi, quali il fatto che la bestia si portò nel recinto della casa del ricorrente, che ivi fu accolto, che il La RO assicurò la DO della buona salute dell'animale offrendolo anche per eventuali controlli, e similmente.
Come si vede, una complesso di elementi congruamente e logicamente così a sostegno di una decisione di merito che, sotto questo profilo, non può essere oggetto di rivisitazione in sede di legittimità.
6. Il ricorso va, dunque, rigettato e il ricorrente condannato a pagare le spese processuali.
P.T.M.
La Corte, visti gli artt. 615, 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna
il ricorrente a pagare le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria 18 gennaio 1999