Sentenza 24 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/10/2003, n. 16021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16021 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2003 |
Testo completo
1 6021/03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DI ROP ITALIANO LA CORIES I CASSAZIONE Oggetto Vendita - pores perficial EZIONE SECONDA CIVILE decedeus c.prescrizione и торобу й не Jecausou In offello wolle Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Umberto GOLDONI - Presidente R.G.N. 20086/00 Cron.32630 - Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO - - Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA Rep.4216 Consigliere Ud. 11/04/03Dott. Ettore BUCCIANTE Dott. Emilio MALPICA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: $ TE FA, AL IA OS, 3 elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA MERCEDE 52, presso lo studio dell'avvocato MARIO MENGHINI, che li difende unitamente agli avvocati FELICE PATRIARCA, LUIGI PAOLO COMOGLIO, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
SOC. COOP. PASTORE ARL IN LIQ;
- intimato avverso la sentenza n. 997/99 della Corte d'Appello di 2003 TORINO, depositata il 27/07/99; 634 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 11/04/03 dal Consigliere Dott. Emilio MALPICA;
Mario, difensore del udito 1'Avvocato MENGHINI l'accoglimento del ricorrente che ha chiesto ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata in data 13 maggio 1992 EL FA e Casa- licchio AR OS proposero opposizione avverso il decreto ingiuntivo del presi- dente del tribunale di Vercelli con il quale si ingiungeva loro di pagare alla soc. Cooperativa Pastore la somma di lire 7.966.000, dovuta in forza di riconoscimen- to di debito del 28 dicembre 1989. Sostennero gli opponenti di aver avuto in assegnazione dalla Cooperativa un al- loggio per il prezzo di lire 88.000.000, di cui parte era stato corrisposto in contan- ti e parte con l'accollo di un mutuo bancario e che, contestualmente alla stipula dell'atto notarile del 28 dicembre 1989, avevano sottoscritto un documento nel quale davano atto di essere ancora debitori della somma di lire 7.966.000, contra- riamente a quanto indicato nel rogito. Dedussero ancora gli opponenti che l'immobile presentava vizi e difetti tali da diminuirne il valore e di aver vanamen- $ te chiesto alla cooperativa l'eliminazione degli stessi;
chiesero, quindi, la revoca 0 del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna della controparte alla riduzione del prezzo e al risarcimento dei danni. La cooperativa "Pastore", costituendosi, eccepì la decadenza dall'azione per omessa denuncia dei vizi nei termini di cui all'art. 1669 c.c., e ribadi di essere creditrice in forza del riconoscimento di debito. All'esito del giudizio il tribunale di Vercelli, con sentenza del 19 aprile 1996, rigettò l'opposizione, rilevando che il credito non era contestato risultando dal documento prodotto, mentre, quanto ai vizi, doveva applicarsi la disciplina dell'art. 1459 c.c., trattandosi di vendita e non di appalto, sicché la garanzia era soggetta a termine prescrizionale di un anno, abbondantemente decorso. Osservò, inoltre, il tribunale che il principio sancito dal terzo comma dell'art. 1495 c.c., se- condo cui il compratore convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia in via d'eccezione, non poteva trovare applicazione per il carat- tere autonomo dell'azione di garanzia esperita, stante l'assoluta non contestazione del credito. All'esito del giudizio di appello promosso dai coniugi EL, la corte d'appello di Torino rigettò il gravame, condannando gli appellanti alla rifusione delle spese del giudizio. Osservò la corte territoriale che, in punto di diritto, erano fondate le doglianze degli appellanti secondo cui la garanzia era stata invocata in via d'eccezione alla richiesta di adempimento e che, pertanto, non poteva dirsi applicabile la prescri- zione;
obiettò, tuttavia, che non risultava provata dagli acquirenti la sussistenza della ulteriore condizione posta dal terzo comma dell'art. 1495 c.c., che è quella della tempestiva denuncia dei vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta e, comunque, entro l'anno dalla consegna, pena il verificarsi della decadenza. Per la cassazione della menzionata sentenza hanno proposto ricorso i coniugi EL, sulla base di due motivi. La cooperativa “Pastore” non ha svolto di- fese in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dei principi ricavabili dagli artt. 112, 343 e 346 c.p.c., nonché dagli articoli 1495 e 2969 c.c. Assumono in sintesi i ricorrenti che la sentenza di primo grado, nell'affermare l'inoperatività nel caso di specie della garanzia per i vizi perché travolta dalla prescrizione, essendo stata invocata in via diretta e non in via d'eccezione, ha implicitamente risolto in senso negativo la questione preliminare della eventuale 8 J o b decadenza dall'azione, essendo ammissibile un pronuncia che dichiari “prescrit- to" quel diritto solo se e in quanto il giudice abbia previamente accertato che il diritto stesso sia comunque venuto ad esistenza, e che non si sia mai perfezionata ab origine alcuna fattispecie decadenziale che ne abbia impedito la genesi. Tra le due questioni vi sarebbe, quindi, un rapporto di indissolubile dipendenza da non potersi decidere l'una senza aver deciso l'altra. Osservano poi i ricorrenti che la parte appellata non propose alcun gravame incidentale, ma si limitò ad elencare in termini schematici le diverse eccezioni sollevate in primo grado, concludendo semplicemente per il rigetto dell'appello. Ciò premesso, sostengono i coniugi EL che la soccombenza teorica parziale, in linea con l'effetto devolutivo dell'impugnazione, avrebbe comunque imposto all'appellata cooperativa di "riproporre espressamente”- come prescritto dall'art. 346 c.p.c. - le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, sia quelle eventualmente non esaminate per assorbimento, sia quelle esplicitamente o implicitamente rigettate. Nella specie, secondo i ricorrenti, non potrebbe affer- marsi una valida riproposizione delle questioni, non risultando rispettate quelle condizioni richieste dalla giurisprudenza di legittimità, ed in particolare: a) che dagli atti difensivi emerga chiara la volontà della parte vittoriosa di "non abban- donare" le domande e le eccezioni non decise o ritenute assorbite;
b) che le do- mande o eccezioni non siano oggetto di “mera ripetizione", ma che la loro ripro- posizione si accompagni alla contestuale denuncia dei vizi o degli errori ascritti al primo giudice;
c) che, infine, la parte non si sia limitata a chiedere il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza. Il motivo è privo di fondamento. } Va, innanzitutto, disatteso, in linea di principio, l'assunto dei ricorrenti secon- do cui la decisione del tribunale che abbia a dichiarato prescritta l'azione di ga- ranzia per il decorso dell'anno ai sensi del terzo comma dell'art. 1495 c.c., impli chi comunque un previo positivo riscontro da parte del giudice del superamento delle cause di decadenza. Invero, ove siano chiaramente acquisiti fatti che dimo- strino l'estinzione del diritto vantato, il giudice può legittimamente ritenere as- sorbita l'indagine sulla questione di decadenza, omettendo accertamenti che sa- rebbero comunque ultronei rispetto alla decisione da assumere. Non potrebbe quindi invocarsi un giudicato implicito sul superamento della decadenza, in man- canza di elementi dai quali possa desumersi con certezza che la questione abbia formato oggetto di esame da parte del giudice, in quanto - secondo il costante in- segnamento di questa corte- il giudicato implicito postula che tra la questione de- cisa e quella che si vuole tacitamente risolta sussista un rapporto di dipendenza indissolubile, che determini l'assoluta inutilità di decidere la seconda questione e, pertanto, non si configura quando la questione non decisa abbia una propria autonomia ed individualità per la diversità dei presupposti di fatto e di diritto. Ciò detto, va osservato che nella specie non ricorre la pretesa violazione dell'art. 2969 c.c., perché la cooperativa aveva eccepito in primo grado la deca- denza dalla garanzia per omessa tempestiva denuncia dei vizi, ed aveva valida- mente riproposto in appello tutte le eccezioni non accolte o ritenute assorbite, si da non incorrere nella sanzione di cui all'art. 346 c.p.c. Va premesso che T contrariamente a quanto adombrato dai ricorrenti- la parte totalmente vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidenta- leper chiedere il riesame delle domande e delle eccezioni respinte, ritenute assor- bite o, comunque, non esaminate con la sentenza impugnata dalla parte soccom- bente, essendo sufficiente che tali domande od eccezioni siano state riproposte al fine di evitare la presunzione sancita dalla richiamata norma di rito. Nella specie, la valida riproposizione di tutte le eccezioni si desume dalla stessa narrativa del ricorso (pag. 10), in cui si legge che la cooperativa Pastore: a) "elencò in forma narrativa ed in termini schematici le diverse eccezioni sollevate in primo grado, senza operare alcun" distinguo" tra quelle reiette (esplicitamente o per implicito) e quella sola accolta dal giudice a quo"; b) confutò le risultanze delle prove testi- moniali assunte, nella sola misura in cui esse non avrebbero "superato" alcuna di tali eccezioni;
c) concluse per il rigetto dell'appello. Orbene, se tale era il contenuto della comparsa di costituzione in appello, non si vede quale diversa e più diffusa trattazione dell'eccezione in parola avrebbe do- vuto fare l'appellata per dimostrare di voler insistere nelle eccezioni già formulate in primo grado e ancora ipoteticamente rilevanti ai fini del giudizio sull' impu- gnazione, essendo evidente dalla formulazione di dette difese la volontà di non abbandonare le eccezioni già proposte, ritenute assorbite dal primo giudice. Con il secondo motivo - proposto in via subordinata - i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 116 c.pc., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria mo- tivazione, censurando la valutazione delle risultanze probatorie di primo grado compiuta dalla corte di merito, la quale avrebbe analiticamente e globalmente frainteso il loro contenuto attraverso un affrettato apprezzamento supportato da motivazione illogica, contraddittoria e perplessa. In particolare i ricorrenti - ripro- ducendo la dichiarazioni dei testi - onde assolvere all'obbligo di rendere autosuf- ficiente il ricorso contestano che i predetti abbiano reso dichiarazioni "generi- che" o "poco attendibili" per quanto attiene agli aspetti formali della denuncia, e deducono che - secondo la giurisprudenza di legittimità- la denuncia dei vizi, ai 5 sensi dell'art. 1495 c.c., può essere validamente effettuata, in difetto di diversa previsione, con qualunque mezzo idoneo, anche mediante comunicazione telefo- nica, e che lo stesso riconoscimento dei vizi da parte del venditore non è soggetto a forma determinata e può esprimersi attraverso qualsiasi manifestazione, purché univoca e convincente. Concludono i ricorrenti che se la corte avesse seguito i ri- cordati criteri ermeneutici non sarebbe pervenuta a ritenere inattendibile la depo- sizione del teste SA che aveva affermato di aver potuto verificare e con- statare la tempestività delle denuncia presentata da essi ricorrenti. Il motivo suddetto è inammissibile, perché mira ad una riconsiderazione del materiale probatorio acquisito, già valutato dal giudice di merito con motivazione adeguata e immune da vizi logici o giuridici. Invero, la corte territoriale ha congruamente motivato il proprio convincimen- to circa la inadeguatezza delle deposizioni testimoniali raccolte, ritenendole ec- M cessivamente generiche perché i testi non avevano chiarito a chi fosse stata fatta la denuncia e in quale esatto momento, e chi, per conto della cooperativa, avesse riconosciuto i vizi. Non v'è dubbio che aver ritenuto rilevante ai fini della deci- sione il fatto che a detti interrogativi non fosse stata data risposta, costituisce un ragionamento corretto e condivisibile, perché la mancata indicazione delle precise circostanze di tempo e di luogo, e la mancata individuazione del soggetto – quan- to meno attraverso la qualifica o la posizione da esso occupata in seno alla coo- perativa non consente alcuna verifica della deposizione in parola, e impedisce alla controparte ogni eventuale prova contraria. Deve quindi concludersi per il rigetto del ricorso. Nulla per le spese, non aven- do la controparte svolto alcuna difesa in questa sede.
P.Q.M.
6 La corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 11 aprile 2003. Il consignere rel. IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico Lelezico II^ sezione civile, il giorno Il presidente Мингорововий DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 24 OTT. 2003 : IL CANCELLIERE C1 7