Sentenza 12 febbraio 2014
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, l'ordinanza che decide sulla richiesta di consegna alla quale l'interessato ha espresso il suo consenso, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 69 del 2005, è ricorribile per cassazione nel termine di dieci giorni decorrenti dalla notifica dell'avviso di deposito del provvedimento, ovvero, se adottato in udienza, dalla sua lettura alle parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/02/2014, n. 7095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7095 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2014 |
Testo completo
MAS 7 0 95 / 14 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE composta da: Sent. n.sez.333 -- Presidente - - Giovanni Conti CC 12/02/2014- - Carlo Citterio -Anna Petruzzellis R.G.N. 3022/2014 - Ercole Aprile Relatore - - Benedetto Paternò Raddusa ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso presentato dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste nel procedimento nei confronti di GL AN, nato Szeged (Ungheria) il 27/03/1983 avverso l'ordinanza del 28/11/2013 della Corte di appello di Trieste;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito per l'interessato l'avv. Pietro Asta, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza sopra indicata la Corte di appello di Trieste disponeva il rifiuto della consegna del cittadino ungherese AN GL, già destinatario del Er Ch mandato di arresto europeo emesso il 17/04/2013 dalla Corte municipale di Szeged per dare esecuzione alla sentenza di condanna alla pena di otto anni di reclusione irrogatagli da quell'autorità giudiziaria straniera in relazione al reato di furto continuato di autovetture. Rilevava la Corte territoriale come la richiesta di consegna (erroneamente indicata, nell'ordinanza, come richiesta di estradizione) dovesse essere rifiutata in quanto l'autorità giudiziaria ungherese non aveva fatto pervenire nel termine di legge il mandato di arresto europeo, né il titolo esecutivo sottostante;
e come, pertanto, il ĽU, che era stato tratto in arresto in Italia il 17/11/2013 e soggetto alla misura della custodia cautelare in carcere, dovesse essere rimesso in libertà.
2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste, il quale, con due distinti motivi, ha dedotto l'abnormità del provvedimento per essere stata ingiustificatamente rigettata l'anzidetta richiesta di consegna, benché fosse pacifico che la scadenza del termine (che, peraltro, in concreto era stato rispettato), per la trasmissione del mandato di arresto europeo comportava solo la perdita di efficacia della misura cautelare applicata all'interessato; e la violazione di legge, in relazione all'art. 14 legge n. 69 del 2005, per avere la Corte di merito erroneamente rigettato la richiesta di consegna, nonostante il GL avesse prestato il proprio consenso, talché si doveva procedere nelle forme semplificate che non necessitano dell'acquisizione di informazione o documentazione integrativa, tanto più che l'arresto del prevenuto era avvenuto sulla base dell'inserimento dei dati nel Sistema informativo Schengen (SIS), che già conteneva tutte le indicazioni elencate per il m.a.e. dall'art. 6 legge cit.
3. Rileva la Corte che il ricorso del P.G. è inammissibile perché presentato senza il rispetto del termine di legge. Benché l'art. 14 legge n. 69 del 2005, con riferimento all'ordinanza emessa dalla competente Corte di appello nel caso in cui il destinatario del mandato di arresto europeo abbia prestato il consenso alla consegna, non preveda espressamente il termine entro il quale quel provvedimento possa essere impugnato con il ricorso per cassazione, non vi è ragione per non ritenere che per tale gravame valga il termine di dieci giorni stabilito dall'art. 22 della medesima legge per la presentazione del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti che decidono sulla consegna, sia che rivestano, come nel caso della procedura semplificata, la veste di ordinanza, sia che abbiano, invece, con riferimento a tutti gli altri casi, la veste di sentenza. 2 да се Tale termine di dieci giorni decorre dalla notificazione alle parti interessate - come nella dell'avviso di deposito del provvedimento, salvo che lo stesso non sia adottato in udienza e di esso venga data lettura fattispecie è accaduto - ai presenti: lettura che equivale a notificazione alle parti, persino se non presenti, giusta la statuizione dell'art. 17, comma 6, legge cit., prevista per le citate sentenze, ma applicabile analogicamente anche alle ordinanze. Nella fattispecie l'ordinanza emessa nei riguardi del GL (della quale si sarebbe potuta discutere la legittimità, non anche l'esistenza giuridica) venne emessa e letta al termine dell'udienza del 28/11/2013, sicché il termine di dieci giorni per impugnarla scadeva il 09/12/2013, essendo domenica il giorno precedente, laddove il ricorso per cassazione del P.G. risulta essere stato presentato il 15/01/2014. 4. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005. Così deciso il 12/02/2014 Il Consignere estensore Il Presidente Ercole Aprile Giovanni Conti for Grub DEPOSITATO IN CANCELLERIA] IL 13 FEB 2014 LENCIL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Fiera Esposito 3