Cass. pen., sez. III, sentenza 06/11/2001, n. 42543
CASS
Sentenza 6 novembre 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di sequestro preventivo, l'ordinanza con cui il giudice delle indagini preliminari respinge l'istanza di restituzione, presentata a seguito di decreto di archiviazione del procedimento, non è soggetta a ricorso per cassazione, ma rientra fra le "ordinanze in materia di sequestro preventivo" per le quali l'art.322-bis cod.proc.pen. (introdotto come norma di chiusura dall'art.17 del decreto legislativo 14 gennaio 1992 n.12) espressamente prevede la sottoposizione ad appello (Fattispecie di in cui la Corte, preso atto che il giudice delle indagini preliminari, dopo avere disposto l'archiviazione del procedimento per morte dell'imputato, aveva respinto l'istanza degli eredi per la restituzione dell'immobile abusivo sequestrato e ordinato la sua restituzione al Comune, ha qualificato come appello il ricorso presentato contro l'ordinanza reiettiva e trasmesso gli atti al tribunale del riesame competente).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 06/11/2001, n. 42543
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42543
    Data del deposito : 6 novembre 2001

    Testo completo