Sentenza 6 novembre 2001
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo, l'ordinanza con cui il giudice delle indagini preliminari respinge l'istanza di restituzione, presentata a seguito di decreto di archiviazione del procedimento, non è soggetta a ricorso per cassazione, ma rientra fra le "ordinanze in materia di sequestro preventivo" per le quali l'art.322-bis cod.proc.pen. (introdotto come norma di chiusura dall'art.17 del decreto legislativo 14 gennaio 1992 n.12) espressamente prevede la sottoposizione ad appello (Fattispecie di in cui la Corte, preso atto che il giudice delle indagini preliminari, dopo avere disposto l'archiviazione del procedimento per morte dell'imputato, aveva respinto l'istanza degli eredi per la restituzione dell'immobile abusivo sequestrato e ordinato la sua restituzione al Comune, ha qualificato come appello il ricorso presentato contro l'ordinanza reiettiva e trasmesso gli atti al tribunale del riesame competente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/11/2001, n. 42543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42543 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DAVIDE AVITABILE - Presidente - del 06/11/2001
1. Dott. ALDO RIZZO - Consigliere - ORDINANZA
2. Dott. GUIDO DE MAIO - Consigliere - N. 3078
3. Dott. LUIGI PICCIALLI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FRANCESCO NOVARESE - Consigliere - N. 5903/2001
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
EL RI n. a Ponza in data 1 marzo 1958
avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Latina del 2 ottobre Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Novarese
letta la requisitoria scritta dal Pubblico Ministero che ha concluso per richiesta di inammissibilità del ricorso.
ZZ DA, in qualità di erede di ZZ NE, ha proposto ricorso per Cassazione avverso il decreto del G.i.p. del Tribunale di Latina, con il quale veniva rigettata l'istanza di restituzione al predetto dell'immobile abusivo, che veniva restituito al Comune di Ponza, deducendo quali motivi l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale e l'illogicità manifesta della motivazione, poiché il ZZ LO con la produzione della denuncia di successione aveva dimostrato di essere erede legittimo e, quindi, legittimato a richiedere la restituzione del bene, l'abnormità del provvedimento, in quanto il G.i.p. avrebbe soltanto la possibilità di ordinare la demolizione dell'immobile abusivo e l'erronea applicazione dell'art. 7 l. n. 47 del 1985, giacché l'acquisizione al patrimonio disponibile del Comune non avviene con la sola inosservanza dell'ingiunzione a demolire emessa dall'autorità amministrativa.
Appare opportuno riassumere brevemente i dati processuali quali risultano anche dal proposto ricorso.
Sottoposto a sequestro preventivo in data 26 febbraio 1998, convalidato il 28 successivo, l'immobile "de quo" ed ingiunta la demolizione dal Comune di Ponza il 20 aprile s.a., il 13 gennaio 1999 decedeva l'indagato ZZ NE ed il P.M. in data 3 giugno 1999 richiedeva l'archiviazione del procedimento e la restituzione del bene all'avente diritto, previo dissequestro.
Il ZZ DA il 3 giugno 2000 inoltrava istanza di archiviazione del procedimento nei confronti del padre per morte dell'indagato e la restituzione del manufatto in qualità di avente diritto. Il G.i.p. con provvedimento del 2 ottobre 2000 disponeva l'archiviazione del procedimento penale a carico di ZZ NE per morte dell'indagato e la restituzione dell'immobile abusivo al Comune di Ponza, dichiarando inammissibile la richiesta di restituzione avanzata da ZZ DA sotto un duplice profilo:
carenza di legittimazione ed infruttuoso decorso del termine di novanta giorni dalla notifica dell'ingiunzione a demolire al ZZ NE.
Il ricorso per Cassazione proposto da ZZ DA attiene evidentemente a dette ultime statuizioni e non all'emissione del decreto di archiviazione ed al dissequestro dell'immobile, giacché in ordine a detti due provvedimenti non sussiste l'interesse ad impugnare ed il primo è inoppugnabile.
Delimitato in tal modo l'oggetto dell'impugnazione, la stessa deve essere qualificata appello ex art.322 bis c.p.p., giacché non si è in presenza di alcun provvedimento abnorme, ma conforme a giurisprudenza, anche a sezioni unite, di questa Corte in tema di restituzione di immobile abusivo all'avente diritto ed alla sua individuazione.
Infatti l'appello, introdotto dall'art.17 del d.lvo n.12 del 1991, costituisce il pendant dell'art. 310 c.p.p. e mira a consentire l'impugnazione di qualsiasi provvedimento attinente alla materia del sequestro preventivo per il quale non è stabilita un'espressa diversa impugnazione, dovendosi intendere la locuzione "ordinanze in materia di sequestro preventivo" nel senso di includere tutti quei provvedimenti che in qualsiasi modo operano in tema di misura cautelare reale, diversi da quello impositivo della predetta, per il quale è ammesso il riesame (cfr. Cass. sez. 1^ 28 novembre 1997, Perricone rv. 208975, Cass. sez. 3^ 30 novembre 1998 n. 2811, P.M. in proc. Venere rv. 212172).
Non sconosce il collegio l'esistenza di una risalente pronuncia, che, in un caso analogo, ha ritenuto ammissibile soltanto l'incidente di esecuzione, perché l'art. 322 bis c.p.p. attiene "alla verifica della sussistenza o permanenza delle condizioni legittimanti l'imposizione di un vincolo che, nella fattispecie, è già estinto ope legis", attesa la possibile equiparazione analogica tra sentenze di non doversi procedere e decreto di archiviazione, poiché provvedimenti omologhi, e perché non esiste più un procedimento principale, ormai concluso, sicché sarebbe assurdo innestare un procedimento incidentale (cfr. Cass. sez. 6^ 2 dicembre 1995 n. 3282, Posteris rv. 203293).
Tuttavia la natura di norma di chiusura dell'appello ex art. 322 bis c.p.p., teso a consentire l'impugnazione avverso tutti i provvedimenti in materia di sequestro preventivo non soggetti a riesame, la conclamata autonomia tra procedimento principale e quelli incidentali di riesame ed appello di misure cautelari ed il principio di tassatività e tipicità dei mezzi di impugnazione, la rendono non condivisibile questa impostazione, indipendentemente dalla considerazione che essa è seguita pure da altre pronunce di questa Corte (ex. gr. Cass. sez. 1^ 22 luglio 1997 n. 4245, Kostatis rv. 208333), in cui è ritenuta ammissibile per provvedimenti consequenziali al sequestro preventivo quale la vendita anticipata di cose sottoposte a detta misura cautelare.
Infatti, nella relazione al d.lvo del 14 gennaio 1991 n. 12, che ha introdotto l'art. 322 bis c.p.p. si legge che lo stesso è stato previsto per sopperire all'assenza "di uno specifico gravame avverso i provvedimenti che respingono la richiesta di sequestro o quella di restituzione", sicché ha un carattere residuale.
Non assume significato decisivo la locuzione contenuta nell'ultima parte del primo comma dell'art. 322 bis c.p.p. secondo cui l'appello è proponibile "contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministerò", giacché l'espressione infelice e sibillina intende riferirsi a tutti i casi nei quali venga disposta la restituzione dei beni soggetti a sequestro.
Peraltro l'ampia dizione della precedente espressione ("ordinanze in materia di sequestro preventivo") consente di ricomprendere pure quelle restitutorie, conseguenti alla caducazione della misura cautelare reale.
Ed invero ad impedire la possibilità di applicare l'art. 676 c.p.p. e di ritenere esperibile l'incidente di esecuzione una volta che il procedimento incidentale si è concluso non è tanto l'inoppugnabilità del decreto di archiviazione o la natura del provvedimento incorporante l'ordine restitutorio, ma il generale divieto, salvo espresse deroghe, del giudice dell'esecuzione di interferire su questioni già risolte nella fase cognitiva del procedimento, sicché la competenza del giudice dell'esecuzione in materia restitutoria deve affermarsi nel caso in cui nella precedente fase di cognizione non si sia provveduto alla restituzione. Non sembra neppure richiamabile analogicamente la disciplina stabilita in materia di restituzione di cose soggette a sequestro probatorio dall'art. 263 c.p.p. in considerazione delle differenti caratteristiche e dei diversi requisiti dei due tipi di sequestro. Nè può addivenirsi all'individuazione dell'incidente di esecuzione quale strumento per far valere l'interesse alla restituzione di un bene dopo che sia intervenuto un decreto di archiviazione sulla base della notazione di un'attenta studiosa, secondo cui "l'art. 676 c.p.p. sconta un dato non sempre vero che il provvedimento restitutorio sia assistito da specifici mezzi di impugnazione", in quanto detta osservazione, se senza dubbio esatta e plausibile sotto il vigore dell'originario impianto del codice di rito in tema di rimedi avverso provvedimenti concernenti misure cautelari reali, non ha ragion d'essere dopo l'introduzione dell'art. 322 bis c.p.p.. Una simile soluzione, poi, sembra adeguarsi alla nuova formulazione dell'art. 111 Cost. in quanto consente un'udienza in camera di consiglio partecipata, esclusa nella sentenza non condivisa, in cui ci si riferisce alla procedura semplificata tracciata dall'art. 667 quarto comma c.p.p., ed ammessa nella pregevole nota della studiosa solo a costo di operare una distinzione fra le ipotesi in cui il giudice dell'esecuzione operi "in prima battuta" cioè senza la presenza di un provvedimento di quello di cognizione e l'altra nella quale eserciti un controllo sulla precedente pronuncia. Una simile distinzione, se poteva apparire conforme allo schema giurisprudenziale all'epoca delineato, in maniera erronea, circa l'equiparazione tra incidente di esecuzione e mezzo di impugnazione con possibilità di conversione ex art. 568 c.p.p., non può ritenersi più plausibile ora che le sezioni unite di questa Corte, con motivazione cui si accede in ogni sua parte, hanno escluso che sia possibile convertire il ricorso per Cassazione in incidente di esecuzione (Cass. sez. un. 12 febbraio 2000 n. 27, Magnani rv. 215212), giacché quest'ultima procedura giurisdizionale non può essere considerata un mezzo di impugnazione.
Pertanto l'individuazione del rimedio esperibile avverso l'ordine di restituzione delle cose sequestrate su delineata comporta la conversione del ricorso in appello ex art. 322 bis c.p.p., giacché non influisce la qualificazione del provvedimento come abnorme e, quindi, soltanto ricorribile per Cassazione, in quanto il thema decidendum e la volontà della parte erano tesi a contestare la disposta restituzione in favore del Comune di Ponza come dimostra la discussione sull'esegesi dell'art. 7 l. n. 47 del 1985.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come appello ex art. 322 bis c.p.p. dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Latina.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 novembre 2001. Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2001
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