Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/01/2003, n. 777
CASS
Sentenza 20 gennaio 2003

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In relazione alla prova della impossibilità di ricollocazione all'interno dell'impresa con svolgimento di mansioni analoghe del lavoratore licenziato per soppressione della posizione lavorativa dallo stesso occupata, il relativo onere grava sul datore di lavoro, ma esso è da intendersi contenuto nei limiti della ragionevolezza, tenuto conto delle contrapposte deduzioni delle parti e delle circostanze di fatto e di luogo reali proprie della singola vicenda esaminata, dovendo il giudice del merito valutare sul piano concreto la incompatibilità della professionalità del lavoratore licenziato con il nuovo assetto organizzativo aziendale; lo stesso lavoratore a questi fini è tenuto a fornire elementi utili ad individuare la esistenza di realtà idonee ad una sua possibile diversa collocazione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/01/2003, n. 777
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 777
Data del deposito : 20 gennaio 2003

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