Sentenza 20 gennaio 2003
Massime • 1
In relazione alla prova della impossibilità di ricollocazione all'interno dell'impresa con svolgimento di mansioni analoghe del lavoratore licenziato per soppressione della posizione lavorativa dallo stesso occupata, il relativo onere grava sul datore di lavoro, ma esso è da intendersi contenuto nei limiti della ragionevolezza, tenuto conto delle contrapposte deduzioni delle parti e delle circostanze di fatto e di luogo reali proprie della singola vicenda esaminata, dovendo il giudice del merito valutare sul piano concreto la incompatibilità della professionalità del lavoratore licenziato con il nuovo assetto organizzativo aziendale; lo stesso lavoratore a questi fini è tenuto a fornire elementi utili ad individuare la esistenza di realtà idonee ad una sua possibile diversa collocazione.
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CASSA INTEGRAZIONE E LICENZIAMENTO DOPO LA RIFORMA Maggioli Editore – Novità Febbraio 2013 1. Questione La Corte di Appello, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto l'illegittimità del licenziamento intimato dalla società al dipendente per giustificato motivo oggettivo consistente nella dismissione dell'attività di vendita diretta dei prodotti vita con la conseguente soppressione della struttura dei “consulenti vita”. A tali conclusioni la Corte territoriale è pervenuta ritenendo che la società avesse dimostrato l'effettività delle ragioni che avevano determinato il venir meno del posto di lavoro occupato dal lavoratore, ma che non avesse fornito la prova della impossibilità …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/01/2003, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Presidente -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO CE, elettivamente domiciliata in Caserta, via Barducci n. 10, presso l'avv. Sabino Tomei, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
UCAR s.p.a., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone n. 28, presso l'avv. Raffaele Izzo, e rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Castiglione e Leonardo Ranieri, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 358 della Corte d'appello di Napoli depositata il 27 luglio 2000 (R.G. n. 962/00). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 ottobre 2002 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Lamorgese;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 3/17 febbraio 2000 il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, quale giudice unico del lavoro, rigettava la domanda proposta da CE CO nei confronti della s.p.a. UC, alle dipendenze della quale aveva lavorato come centralinista. La lavoratrice aveva richiesto l'annullamento del licenziamento intimatole per giustificato motivo oggettivo per soppressione della posizione lavorativa da lei occupata, con la condanna della società alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno;
in via subordinata la declaratoria di illegittimità del recesso e/o della sua contrarietà alle norme di correttezza e buona fede, oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa.
La decisione, appellata dalla soccombente, è stata confermata dalla Corte di appello di Napoli con pronuncia depositata il 27 luglio 2000. Ha ritenuto il giudice del gravame, per quel che ancora rileva in questa sede, la legittimità del recesso, in quanto sorretto da giustificato motivo oggettivo - rappresentato dalla incontroversa soppressione dell'unica posizione lavorativa di centralinista, nell'ambito di un riassetto organizzativo (con l'installazione di un centralino telefonico in automatico) tendente ad una più economica gestione aziendale - e per la impossibilità, dimostrata dalla società, di reimpiegare la dipendente, nello stabilimento in Caserta, in mansioni equivalenti a quelle in precedenza svolte. In ordine a tale prova, la Corte territoriale ha disatteso il rilievo di insufficienza opposto dall'appellante, la quale si era doluta che la società non aveva dimostrato l'impossibilità di ricollocazione anche presso la propria sede in Milano, considerando le deduzioni svolte in proposito dalla lavoratrice prive di specificità, oltre che tardive, in quanto esposte solo nelle note difensive conclusive del giudizio di primo grado. La sentenza di appello ha inoltre ritenuto che non incideva sulla legittimità del recesso l'accordo sindacale del 25 febbraio 1997, con il quale la UC si era impegnata a rinviare il ricorso alla riduzione del personale, addivenendo ad un contratto di solidarietà, e che, infine, la società non era tenuta a ricollocare la dipendente in mansioni inferiori.
Di questa sentenza la CO ha richiesto la cassazione, formulando tre motivi.
La società intimata ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia, in uno con vizio di motivazione, falsa applicazione dell'art. 3 legge 15 luglio 1966 n. 604 e della legge 23 luglio 1991 n. 223, e deduce che il licenziamento in questione era riconducibile alla necessità di riduzione dei costi di gestione, ragione coincidente con quella posta a base della programmata riduzione del personale, poi differita con il contratto di solidarietà stipulato con le organizzazioni sindacali. Addebita quindi al giudice del merito di avere qualificato il licenziamento come individuale, essendo esso, invece, ontologicamente collettivo. La censura è infondata. Relativamente alla qualificazione del recesso, non sussiste l'errore denunciato dalla ricorrente, che afferma trattarsi di licenziamento collettivo, poiché per la configurabilità di tale ultima fattispecie è necessario, a norma dell'art. 24, primo comma, legge 23 luglio 1991 n. 223, il requisito numerico dei cinque licenziamenti programmati nell'arco dei 120 giorni, mentre qui non è stato neppure prospettato che l'azienda intendesse procedere ad altri licenziamenti riconducibili alla medesima causale, tanto più che unica, come sembra pacifico in atti, era la posizione lavorativa di centralinista destinata alla soppressione. E del resto la odierna ricorrente non ha mai lamentato l'inosservanza dell'iter procedurale previsto dall'art. 4 della citata legge n. 223 del 1991, che invece è oggetto del controllo devoluto al giudice in tema di recesso regolato dalla medesima normativa.
Nè può avere rilievo che il licenziamento della odierna ricorrente fosse riconducibile alla necessità di riduzione dei costi di gestione, che aveva pure determinato la progettata riduzione del personale, non attuata dall'azienda dopo la stipulazione del contratto di solidarietà. Il rapporto fra le due fattispecie di licenziamento non può escludere la sovrapponibilità, almeno in talune ipotesi, delle ragioni a base dell'una o dell'altra fattispecie di recesso, come appunto quando l'azienda proceda al proprio riassetto organizzativo per una più economica gestione. Infatti, come questa Corte ha già avuto occasione di rilevare (v. sentenza 21 novembre 2001 n. 14663), l'esigenza, derivante da ragioni inerenti all'attività produttiva, di ridurre di una o più unità il numero dei dipendenti dell'azienda, se non dà luogo ad una ipotesi di licenziamento collettivo, regolata dalla legge n. 223 del 1991 (la cui applicabilità è riservata a fattispecie specificamente individuate), può di per sè concretare un giustificato motivo obiettivo di licenziamento individuale, la cui legittimità dipende, tuttavia, dalla ulteriore condizione della comprovata impossibilità di utilizzare "aliunde" il lavoratore licenziato, ovvero dal rispetto delle regole di correttezza di cui all'art. 1175 cod. civ. nella scelta del lavoratore licenziato tra più lavoratori occupati in posizione di piena fungibilità. Il secondo motivo denuncia contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. La Corte territoriale, assume la ricorrente, da un lato, ha richiamato la giurisprudenza di legittimità, secondo cui incombe al datore di lavoro fornire la prova dell'impossibilità di impiegare altrimenti il dipendente licenziato in mansioni equivalenti e che detta impossibilità deve riguardare tutte le articolazioni produttive di cui si compone la struttura imprenditoriale, ovunque siano dislocate sul territorio nazionale, a meno che non risulti un rifiuto preventivo del dipendente ad essere trasferito, senza che il lavoratore sia tenuto ad assumere alcuna posizione, in relazione all'obbligo a carico del datore di lavoro di riutilizzazione del dipendente licenziato;
dall'altro lato, ha ritenuto le deduzioni difensive svolte dal lavoratore in proposito, prive di un minimo di specificità, omettendo però di chiarire il contenuto di siffatto rilievo. Anche questa censura non può essere accolta. La Corte di merito ha ritenuto prive di specificità le argomentazioni della lavoratrice addotte a sostegno della inesistenza della prova, da parte dell'azienda, della c.d. extrema ratio del recesso, e svolte sotto il profilo della mancata dimostrazione della impossibilità di ricollocazione di essa ricorrente negli uffici di Milano, evidenziando come la CO si fosse limitata ad affermare l'esistenza nel capoluogo lombardo di altro ramo aziendale, senza però dedurre che in detta articolazione della società esistevano posizioni di lavoro a cui essa potesse essere destinata. La sentenza impugnata ha poi sottolineato che la circostanza della esistenza di altro ramo aziendale era stata riportata dalla ricorrente solo nelle note difensive conclusive del giudizio di primo grado, e dopo che nel ricorso introduttivo le questioni riguardanti la sua utilizzazione erano state circoscritte "al residuo contesto aziendale", riferimento questo, secondo la interpretazione della sentenza impugnata sul punto non sottoposta a censura, concernente soltanto la situazione occupazionale dello stabilimento di Caserta. Orbene il ragionamento seguito dal giudice di merito sulla congruità della prova a carico del datore di lavoro relativamente alla impossibilità di ricollocazione del lavoratore licenziato per soppressione della posizione lavorativa dalla stesso in precedenza occupata è immune da errori e neppure presenta il contrasto tra le argomentazioni svolte, che la ricorrente deduce. Senza dubbio, secondo la giurisprudenza di questa Corte, detto onere probatorio è a carico del datore di lavoro, ma si è rilevato che innanzitutto esso deve essere contenuto nei limiti della ragionevolezza e delle contrapposte deduzioni delle parti (v. in analoga fattispecie Cass. 14 settembre 1995 n. 9715) e nell'ambito delle circostanze di fatto e di luogo reali proprie della singola vicenda esaminata, dovendo il giudice del merito valutare sul piano concreto la incompatibilità della professionalità del lavoratore licenziato con il nuovo assetto organizzativo aziendale, e che proprio in relazione a siffatta esigenza il lavoratore è tenuto a fornire elementi utili ad individuare la esistenza di realtà idonee ad una sua possibile diversa collocazione (Cass. 16 giugno 2000, n. 8207, Cass. 3 ottobre 2000 n. 13134 e v. pure Cass. 23 ottobre 2001, n. 13021). Il terzo ed ultimo motivo denuncia ancora un vizio di motivazione della sentenza impugnata. Il giudice del gravame ha disatteso la doglianza circa la mancata offerta di reimpiego del dipendente licenziato in mansioni inferiori, avendo ritenuto che esso, comportando aggravi economici od organizzativi, non potesse essere imposto all'imprenditore, il quale però non aveva neppure allegato la ricorrenza di detti aggravi.
La censura è inammissibile, poiché il vizio dedotto concerne un punto non decisivo. La prevalente giurisprudenza, richiamandosi al divieto posto dall'art. 2103 cod. civ. circa l'attribuzione al lavoratore di mansioni inferiori a quelle a lui spettanti, è nel senso di limitare l'onere probatorio a carico del datore di lavoro, nel caso di licenziamento per soppressione del posto di lavoro, all'impossibilità di adibire il lavoratore licenziato a mansioni equivalenti a quelle in precedenza svolte (Cass. 14 settembre 1995 n. 9715, Cass. 24 giugno 1994 n. 6067). E si è ritenuto che detto onere dovesse essere esteso alla ricerca di possibili riutilizzazioni in mansioni inferiori, solo in presenza del c.d. patto di dequalificazione (Cass. 5 agosto 2000 n. 10339, per intervenuta inidoneità fisica alle mansioni precedentemente svolte), o quando il lavoratore abbia dimostrato che siffatta riutilizzazione sia stata preclusa per gli ostacoli alla conclusione di un patto di demansionamento frapposti dal datore di lavoro con un comportamento non improntato a buona fede (Cass. 20 dicembre 2001 n. 16106). Ipotesi queste nella specie non ricorrenti, in quanto, pacifica la insussistenza di un patto di demansionamento, la ricorrente neppure ha prospettato che conclusione di un simile accordo fosse derivata da un comportamento della società resistente non improntato a buona fede.
Il ricorso va dunque rigettato.
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2003