Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIII, sentenza 07/01/2026, n. 91
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica atto prodromico

    L'intimazione di pagamento è stata regolarmente notificata, pertanto l'eccezione di decadenza è inammissibile in quanto l'atto prodromico non è stato impugnato.

  • Rigettato
    Decadenza

    La mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento ha reso irretrattabile il credito, precludendo le eccezioni relative alla decadenza.

  • Rigettato
    Prescrizione

    L'intimazione di pagamento è stata notificata nei termini rispetto all'ultima interruzione della prescrizione, pertanto l'eccezione è infondata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIII, sentenza 07/01/2026, n. 91
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 91
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo