Sentenza 4 luglio 2000
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, ove sia impugnata davanti al tribunale del riesame l'ordinanza impositiva della misura emessa ai sensi del quinto comma dell'art. 300 cod. proc. pen. (nel caso, dal giudice di appello contestualmente alla sentenza di condanna) e si verta in ipotesi di esigenze cautelari presunte ai sensi dell'art. 275 cod. proc. pen., non devono essere trasmessi al giudice del riesame, ai sensi dell'art. 309, comma quinto, gli atti previsti dalla stessa norma, perché, mentre per ciò che attiene ai gravi indizi di colpevolezza, il compendio indiziario (divenuto compendio probatorio) è contenuto nella sentenza, ancorché non irrevocabile, per quel che riguarda le esigenze cautelari la presunzione prevista dal citato art. 275 è applicabile anche ai casi in cui la misura sia emessa dal giudice procedente. Tuttavia, se l'interessato deduca, ai fini del superamento della presunzione di pericolosità, che l'istruttoria dibattimentale ha posto in luce elementi sopravvenuti favorevoli all'imputato, il giudice che ha emesso la misura cautelare deve trasmettere al tribunale del riesame gli atti dai quali tali elementi risultano, ferma la loro valutazione del giudice della libertà, a pena di inefficacia della misura cautelare.
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni unite sul regime di impugnazione dell’ordinanza cautelare adottata ai sensi dell’art. 300, comma 5, c.p.p.Admin · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 27 gennaio 2025
Abstract Ita Si commenta la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 44060 del 3 dicembre 2024, relativa al regime di impugnazione dell'ordinanza cautelare adottata ai sensi dell'art. 300, comma 5, c.p.p. La disposizione richiamata stabilisce che «qualora l'imputato prosciolto o nei confronti del quale sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere sia successivamente condannato per lo stesso fatto, possono essere disposte nei suoi confronti misure coercitive quando ricorrono le esigenze cautelari previste dall'art. 274, comma 1, lettere b) e c)». In relazione a tale previsione legislativa, si erano formati due diversi orientamenti della Corte di Cassazione e, per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/07/2000, n. 3092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3092 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PASQUALE TROJANO Presidente del 04/07/2000
1. Dott. RAFFAELE LEONASI Consigliere SENTENZA
2. " GIANGIULIO AMBROSINI Consigliere N. 3092
3. " TITO GARRIBBA Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " NICOLA MILO Consigliere N. 4372/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AR NC nato a [...] il [...]
Avverso l'ordinanza del 5/11/1999 del Tribunale di Taranto - Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Leonasi -
Udita la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del sost. Procuratore Generale Dr. Giuliano Turone che ha concluso per il rigetto del ricorso e in subordine per la rimessione alle Sezioni Unite in ordine alla interpretazione dell'art. 275, 3^ co. C. P. P. - Udito il difensore avv. Di Terlizzi per l'imputato che ha concluso per l'accoglimento del ricorso -
FATTO
Con ordinanze del 9 giu. 93 e del 18 aprile 94 il Gip -
tribunale Lecce applicò a AR NC la misura cautelare della custodia carceraria per i reati di cui agli artt. 416 bis, commi 1^, 2^ e 4^ C.P. (capo A) e 73 DPR n. 309/90 (capo C1 della imputazione). Con la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado la Corte d'assise di Taranto condannò il predetto per il capo C1, assolvendolo dall'associazione per delinquere. Impugnata dal p.m., la sentenza fu parzialmente riformata dalla corte d'assise d'appello che giudicò l'imputato colpevole anche del reato associativo e, ritenuta la continuazione con quello sub C1, applicò aumento di pena in misura di un anno di reclusione e L. 10 milioni di multa;
con ordinanza dello stesso giorno 13 ott. 99 la Corte applicò sempre per il reato associativo, la misura custodiale in carcere. In sede di riesame il Tribunale di Taranto superò alcune questioni di ordine procedurale sollevate dalla difesa, in particolare osservando quanto alla mancata trasmissione ad esso tribunale degli atti di cui agli artt. 291 e 309, 5^ co. CPP, che sanzione processuale - comunque risolventesi in inutilizzabilità degli atti, giammai in inefficacia della misura - poteva ravvisarsi solo in caso di mancata trasmissione totale degli atti, non in caso di inadempimento parziale (risultavano inviate nella specie l'ordinanza impositiva e la richiesta dei sost. Procuratori generali, oltre al dispositivo della sentenza); sottolineando poi, in ordine alle esigenze custodiali, la presunzione di pericolosità derivante dal titolo del reato (art. 275, 3^ co. CPP), "per di più" sostenuta nel caso dal pericolo di fuga (per effetto della condanna subita in appello) e dal rischio di reiterazione dei reati derivante dalla personalità del soggetto. Rilevò infine d'ufficio la sussistenza di condizioni di salute gravi e incompatibili col regime carcerario sicché dispose il ricovero provvisorio in ospedale, con piantonamento.
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolandolo su tre motivi.
Col primo lamenta violazione dell'art. 309, commi 5 e 10 CPP, sottolineando la illegittimità della distinzione operata dal Tribunale tra omissione totale e parziale della trasmissione degli atti e precisando che, comunque, i pochi atti nella specie inviati non bastavano per superare la sostanziale totalità della omissione. Col secondo, deduce violazione dell'art. 300, co. 5 in relaz. all'art. 275, co. 3^ CPP, non essendo possibile quale che sia il titolo del reato, fare riferimento a esigenze custodiali presunte, giacché la particolare norma di rigore dettata per alcuni reati indica come sola misura adeguata quella massima ma non dispensa affatto dall'obbligo di accertamento delle esigenze cautelari;
inoltre, il Tribunale di Taranto ha omesso di motivare adeguatamente in ordine ai numerosi elementi prospettati dalla difesa per sostenere in positivo la insussistenza di quelle esigenze.
Il terzo motivo infine denunzia violazione degli artt. 275, 5^ co. e 286 bis CPP, essendosi sostanzialmente mantenuto lo stato di detenzione attraverso il ricovero provvisorio in struttura sanitaria extracarceraria, istituto che è invece destinato a fronteggiare esigenze temporanee derivanti dallo stato di salute. DIRITTO
I primi due motivi vanno esaminati congiuntamente, essendo tra loro complementari per la sorte della misura custodiale e richiedendo di necessità una serie di passaggi argomentativi.
1. Non può essere dubbio anzitutto che, dopo la modifica del decimo comma dell'art. 309 CPP, introdotta dall'art. 16 legge n.332/1995, la mancata trasmissione degli atti (al tribunale del riesame) nel termine prescritto provoca inefficacia della ordinanza impositiva.
È d'altra parte, arbitrario distinguere tra omissione totale e parziale della documentazione sia perché l'attributo "parziale" di per sè ha estensione indeterminata e si presterebbe a decisioni non acconce da parte dell'A.G. che gli atti deve trasmettere (con tutte le intuitive conseguenze nei confronti dell'una o dell'altra parte o di entrambe), sia perché l'art. 291 cui fa riferimento il quinto comma dell'art. 309 CPP, ha riguardo non ai supporti cartacei o di altro tipo ma, più sostanzialmente, agli "elementi" che fondano la richiesta, elementi che per loro natura, ben possono concatenarsi secondo una logica e una strategia che appartengono al solo richiedente. Il precedente di legittimità (SS.UU. 20/11/1996, Glicora) richiamato dalla ordinanza impugnata riguarda il diverso caso di trasmissione parziale degli atti già al GIP o, se si vuole, al giudice cui è richiesto il provvedimento impositivo: in questo caso veramente non si può pretendere che sia inviato ciò che non si è ricevuto, restando quindi pienamente condivisibile la conclusione di non applicabilità della sanzione d'inefficacia, salva la inutilizzabilità degli atti che presuppongono quelli non trasmessi.
2. Il principio della integrale trasmissione degli atti non può, evidentemente, subire deroghe quando la misura sia emessa non in fase di indagini ma nel corso o in esito a un dibattimento di primo o di secondo grado. Qui, certo, non occorre alcuna trasmissione, sia pure di tipo solo formale, in quanto il giudice procedente ha a disposizione atti di regola da lui stesso raccolti (fatti salvi quelli che non sono entrati nel fascicolo per il dibattimento e che il p.m. aggiunge a supporto, per esempio delle dedotte esigenze cautelari); ma altrettanto sicuro è che il giudice del riesame - ancorché costituto, se si vuole, presso lo stesso ufficio giudiziario - non possa considerarsi depositario di quegli atti se non per effetto di una formale richiesta e della conseguente trasmissione o, almeno, messa a disposizione degli atti stessi (eventualmente anche con semplici opportune indicazioni circa la loro collocazione nell'uno o nell'altro ufficio di cancelleria). In sostanza, a differenza di quel che avviene davanti al giudice che celebra, o ha celebrato, il giudizio, non è consentito fare ricorso ad alcuna categoria di conoscenza "virtuale" da parte del collegio del riesame. La cosa, d'altronde, non è sfuggita alla stessa Corte d'assise d'appello di Taranto che, come accennato, una minima parte degli atti ha trasmesso addirittura d'iniziativa, visto che non risulta richiesta di sorta da parte del presidente del tribunale del riesame.
3. L'ordinanza impugnata, peraltro, sembra volere sostanzialmente superare il problema della inefficacia col rilevare che essendo stata la misura coercitiva disposta per l'appunto a sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 300 CPP, il giudice del riesame non ha bisogno degli atti perché il quadro indiziario (anzi probatorio) è ormai offerto dalla sentenza, sia pure non irrevocabile, di condanna, mentre le esigenze cautelari (ex lett. "b" e "c" dell'art. 274) sono presunte in rapporto al particolare tipo di reato.
4. La tesi, nell'astratta prospettazione, non è scorretta giacché, pacifica la prima proposizione, la seconda muove evidentemente dai presupposti che: a)il terzo comma dell'art. 275 CPP come da ultimo modificato da legge n. 332/1995 pone una doppia presunzione, l'una riguardante la sussistenza delle esigenze cautelari (e relativa in quanto superabile dall'acquisizione di elementi di segno contrario) l'altra - ovviamente subordinata ma assoluta - concernente l'unica rigorosa misura applicabile;
b) tale sistema di presunzioni opera non solo in caso di prima applicazione di misura coercitiva in sede d'indagini preliminari ma anche in evenienze processuali come quella all'esame. Su questo sistema particolare di presunzioni - osserva questa suprema Corte - la giurisprudenza di legittimità non ha mai avuto oscillazioni apprezzabili (a partire da cass. 19/12/1991, Emulo;
20/8/1991, Mercuri;
2/8/1991, Iaglietti;
1/4/1992, Franceschetti); la possibilità di estensione della regola è stata invece oggetto di contrasti ma non si può negare che oggi sia in via di definitivo consolidamento l'indirizzo favorevole alla estensione alle diverse fasi processuali (sent. 1/6/1995, Salvatore, RV. 202041 - 15/10/1993, Di Pierro, RV. 195571 - 18/3/1993, Pelini, RV. 193975). Aderisce questo Collegio a tale ultimo orientamento anche perché l'art. 275 risulta collocato tra le disposizioni generali sulle misure cautelari personali, mentre non si vede, almeno rispetto al pericolo di fuga, per qual motivo la presunzione non dovrebbe operare proprio quando, intervenuta una condanna, lo stimolo a sottrarsi diventa comprensibilmente più forte. Si reputa perciò non necessario raccogliere la sollecitazione del P.G. per la rimessione alle sezioni unite.
Esatta quindi, fino a questo punto, la decisione impugnata.
6. Gli è però che il sistema non può non mettere l'impugnante nella condizione di sottoporre al giudice del riesame gli elementi che ritiene utili a vincere la presunzione (nella misura in cui questo è consentito) e il giudice di fronte all'obbligo di valutarli: per il che quando - come nel caso - l'interessato deduca ad allegato contrasto della presunzione una serie di specifici elementi (cfr. in particolare fol. 5 del ricorso), sia pure emergenti dalla istruttoria dibattimentale di primo grado non può essere tollerato che al giudice del riesame siano di fatto sottratte le relative tavole processuali, libero poi il giudice di giudicarle non influenti, eventualmente anche alla luce di quanto sopravvenuto nel giudizio di appello, non esclusi i dati emergenti dalla stessa sentenza di condanna. Al di là di questo non può spingersi una lettura non formalistica ma al tempo stesso ragionevole della norma. Risultando dunque violato il disposto dell'art. 309/10 CPP, l'ordinanza impositiva non può sottrarsi alla sanzione di inefficacia.
Resta naturalmente assorbito il terzo motivo del ricorso.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia dell'ordinanza cautelare 13/10/1999, emessa dalla Corte d'assise di appello di Taranto nei confronti di AR NC di cui ordina la liberazione se non detenuto per altra causa. Manda alla Cancelleria per l'adempimento di cui all'art. 626 C.P.P.. Così deciso in Roma, il 4 luglio 2000.
Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2000