Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/07/2000, n. 3092
CASS
Sentenza 4 luglio 2000

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Massime1

In tema di misure cautelari personali, ove sia impugnata davanti al tribunale del riesame l'ordinanza impositiva della misura emessa ai sensi del quinto comma dell'art. 300 cod. proc. pen. (nel caso, dal giudice di appello contestualmente alla sentenza di condanna) e si verta in ipotesi di esigenze cautelari presunte ai sensi dell'art. 275 cod. proc. pen., non devono essere trasmessi al giudice del riesame, ai sensi dell'art. 309, comma quinto, gli atti previsti dalla stessa norma, perché, mentre per ciò che attiene ai gravi indizi di colpevolezza, il compendio indiziario (divenuto compendio probatorio) è contenuto nella sentenza, ancorché non irrevocabile, per quel che riguarda le esigenze cautelari la presunzione prevista dal citato art. 275 è applicabile anche ai casi in cui la misura sia emessa dal giudice procedente. Tuttavia, se l'interessato deduca, ai fini del superamento della presunzione di pericolosità, che l'istruttoria dibattimentale ha posto in luce elementi sopravvenuti favorevoli all'imputato, il giudice che ha emesso la misura cautelare deve trasmettere al tribunale del riesame gli atti dai quali tali elementi risultano, ferma la loro valutazione del giudice della libertà, a pena di inefficacia della misura cautelare.

Commentario1

  • 1Le Sezioni unite sul regime di impugnazione dell’ordinanza cautelare adottata ai sensi dell’art. 300, comma 5, c.p.p.
    Admin · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 27 gennaio 2025

    Abstract Ita Si commenta la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 44060 del 3 dicembre 2024, relativa al regime di impugnazione dell'ordinanza cautelare adottata ai sensi dell'art. 300, comma 5, c.p.p. La disposizione richiamata stabilisce che «qualora l'imputato prosciolto o nei confronti del quale sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere sia successivamente condannato per lo stesso fatto, possono essere disposte nei suoi confronti misure coercitive quando ricorrono le esigenze cautelari previste dall'art. 274, comma 1, lettere b) e c)». In relazione a tale previsione legislativa, si erano formati due diversi orientamenti della Corte di Cassazione e, per …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/07/2000, n. 3092
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3092
Data del deposito : 4 luglio 2000

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