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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cremona, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cremona |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 23/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CREMONA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VACCHIANO MASSIMO, Presidente
GALLI EZIO DONATO, Relatore
FORNONI PAOLO GIANMARIA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 112/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di CR - Piazza Del Comune N. 8 26100 CR CR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12/2025 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12/2025 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12/2025 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12/2025 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13/2025 TARI 2019 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13/2025 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13/2025 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13/2025 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 25 marzo 2025 venivano notificati alla ricorrente due avvisi di accertamento con i quali il Comune di
CR aveva ritenuto infedeli le dichiarazioni Tari in merito alle superfici assoggettate alla tassa rifiuti. In particolare:
- avviso di accertamento n. 12/2025, richiedendo il pagamento di € 23.640,00 per gli anni 2019-2020-2021-2022, per le aree esterne dell'esercizio commerciale sito in Indirizzo_1 a CR, la cui superficie rilevata era di mq. 4.561;
- avviso di accertamento n. 13/2025 del 25 marzo 2025, richiedendo il pagamento di € 9.349,00 per anni 2019-2020-2021-2022, per le aree esterne dell'esercizio commerciale sito in Indirizzo_2 a CR, la cui superficie rilevata era di mq. 1.550.
La società Ricorrente_1 srl opera nel settore delle grandi distribuzioni organizzate di generi alimentari e non alimentari e gestisce diversi esercizi commerciali tra cui quelli in CR di Indirizzo_1 e di Indirizzo_2. Oltre all'immobile principale di vendita commerciale vi è area pertinenziale esterna così articolata: porzione destinata a parcheggio gratuito ad uso pubblico, aperto ventiquattro ore al giorno, corridoio di transito e manovra dei veicoli, area adibita a scarico e carico della merce, area adibita alla viabilità pedonale e alla posa dei press container dei rifiuti.
Con il ricorso, la ricorrente eccepisce anzitutto il difetto di motivazione degli impugnati atti, facendo notare che in essi non erano state indicate con esattezza le aree esterne sottoposte a tassazione.
Sostiene, poi nel merito, che i parcheggi del supermercato non sono soggetti a Tari in quanto aree pertinenziali non operative, destinate all'uso generalizzato della collettività a qualsiasi ore del giorno e della notte ed escluse dall'applicazione del tributo tanto ai sensi dell'art. 1 com. 649 L. 147/2013, tanto a norma dell'art. 26 regolamento Tari attualmente vigente che confermava la non tassazione delle aree oggetto di accertamento.
La ricorrente sottolinea che il tributo Tari per le parti esterne non sia dovuto, in quanto il parcheggio scoperto in zona di semplice transito o di sosta non produce rifiuti urbani in maniera apprezzabile.
I provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi anche nella parte in cui sembrano assoggettate a tassazione le aree esterne pertinenziali, adibite a verde.
Al caso cita la sentenza di Cassazione n.11305 del 29 aprile 2025, ed altre riferite a varie Commissioni
Tributarie.
In merito alla natura operativa dei parcheggi pertinenziali assoggettati alla TARI, la ricorrente sostiene che tale principio non è coerente con l'art. 1 c. 641 Legge 147/2013 e ritiene che nel caso in specie l'area esterna scoperta, adibita a parcheggio, è un'area pertinenziale all'esercizio commerciale che difetta del requisito dell'autonomia, trattandosi di area vincolata per la fruizione dei clienti;
infatti, secondo gli standard urbanistici, la superficie è vincolata per legge ed è essenziale per il rilascio del permesso di costruire e dell'autorizzazione commerciale.
Aggiunge che gli impugnati avvisi erano illegittimi perché - in contrasto con l'orientamento della giurisprudenza - sembravano aver sottoposto a tassazione le aree adibite a transito e manovra dei veicoli, le aree destinate a verde, le aree occupate da impianti tecnologici e quelle destinate a carico e scarico merci.
Inoltre, ritiene che vi sia stata violazione del divieto della doppia imposizione, tenuto conto che il tributo corrisposto già comprendeva i costi di pulizia, spazzamento e trasporto delle aree pubbliche e private ad uso pubblico.
Chiede l'accoglimento del ricorso e la rifusione delle spese di giudizio.
Il Comune, con proprie controdeduzioni, ritiene che i motivi adotti dalla ricorrente siano infondati.
Preliminarmente, il Comune sostiene che la stessa ricorrente dimostra di aver inteso perfettamente a quale maggiore superficie faccia riferimento l'avviso di accertamento, sicché esso, consentendo al contribuente di difendersi adeguatamente, avrebbe raggiunto lo scopo per cui era stato destinato.
Ritiene che il ricorso presentato dalla ricorrente faccia riferimento ad articoli del “Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva” e che la Tariffa Rifiuti Corrispettiva era applicata dal Comune, in luogo della
Tassa Rifiuti (Tari), con decorrenza 1 gennaio 2023, mentre nelle annualità di imposta cui si riferiva l'avviso di accertamento (2020-2022) vigeva il regime Tari.
Osserva poi che il concetto di “operatività” relativo alle aree scoperte o accessorie a locali tassabili, debba intendersi come una potenzialità ulteriore dell'area a produrre rifiuti (quali appunto i parcheggi) rispetto al locale principale già soggetto a tassazione e non rappresenti una estensione dell'attività svolta.
Secondo il resistente, non vi è dubbio sul fatto che il parcheggio di proprietà debba qualificarsi come area operativa, essendo indispensabile e strumentale all'esercizio dell'attività commerciale (sarebbe stato difficoltoso ipotizzare una struttura commerciale di dimensioni come quelle della ricorrente, priva di adeguata area di parcheggio).
Per tale ragione il parcheggio non poteva beneficiare dell'esclusione prevista dall'ultimo periodo dell'art. 1 comma 641 L. 147/2013.
Al caso cita numerose sentenze della Corte di Cassazione.
Ritiene il Comune che l'unica eccezione finalizzata a non pagare la Tari dovrebbe fondarsi su apposita denuncia e idonea documentazione idonee a dimostrare l'uso cui l'area risulterebbe stabilmente destinata e la conseguente sua inidoneità a produrre rifiuti.
In merito alla doppia tassazione lamentata dalla ricorrente, laddove i costi della spazzatura sulle aree esterne sarebbero già compresi nella tariffa, il Comune, citando la sentenza della Cassazione n. 8908/2018 in merito ad un parcheggio di un centro commerciale, ritiene che il vincolo di destinazione ad uso pubblico del parcheggio non giustifica l'esonero del pagamento del tributo.
Il Comune, inoltre, in merito alle superfici tassabili, precisa che la misurazione in base a rilievi planimetrici non avrebbe coinvolto alcuna area occupata da impianti di carico e scarico, né l'area destinata a verde. Chiede il rigetto del ricorso e le spese di giudizio.
La ricorrente, con memoria di replica alle controdeduzioni del Comune, osserva che, secondo la costante giurisprudenza tributaria, eventuali omissioni in sede di dichiarazione originaria o integrativa non impediscono al contribuente di opporsi in sede di contenzioso alla maggior pretesa azionata dal fisco, stante l'inapplicabilità in sede giurisprudenziale di eventuali decadenze che sono prescritte per la sola fase amministrativa, atteso che oggetto del contenzioso giurisdizionale è l'accertamento circa la legittimità della pretesa impositiva.
In merito alla natura operativa dei parcheggi pertinenziali ribadisce le argomentazioni già svolte nel ricorso ed evidenzia che la presenza di persone nel parcheggio non integra la prova della produzione dei rifiuti.
Con riferimento al difetto di motivazione, la ricorrente sostiene che soltanto costituendosi in giudizio il Comune depositava un elaborato planimetrico delimitante l'area oggetto di tassazione, affermando che non sarebbero state assoggettate a TARI né le aree scoperte occupate dagli impianti, né quelle di carico e scarico, né le aree verdi.
Era, invece, obbligatorio che tale elaborato fosse stato allegato all'atto impositivo. Produce in merito alcune sentenze.
Chiede l'accoglimento del ricorso e le spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata l'eccezione relativa al difetto di motivazione degli atti impugnati.
Al riguardo la Corte di Cassazione ha recentemente evidenziato quanto segue: “come già affermato da questa Corte (cfr Cass. n. 7002/2024 in motiv.) in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani,
l'art. 71 comma secondo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 obbliga il Comune ad indicare in ciascun atto impositivo soltanto la tariffa applicata e la relativa delibera, con la conseguenza che non è necessario riportare o esplicitare la formula utilizzata per la determinazione della tariffa, la quantità totale dei rifiuti o la superficie totale iscritta a ruolo, né, tantomeno i dati numerici fondamentali per il calcolo del tributo (cfr Cass. n.
22470/2019; Cass. n.24267/2011).
Con riguardo alla Tari, che ha sostituto la TARSU, la verifica dell'adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento, nel caso in esame, va condotta ratione temporis in base alla disciplina dettata, per l'accertamento dei tributi di competenza degli enti locali, dall'art. 1 comma 162 della I n. 296 del 2006, sicché, ove la rettifica venga effettuata sulla base della variazione della superficie tassabile o della tariffa o della categoria, deve ritenersi sufficiente l'indicazione nell'atto della maggiore superficie accertata o della diversa tariffa o categoria ritenute applicabili, in quanto tali elementi integrati con gli atti generali (quali i regolamenti o altre delibere comunali), sono idonei a rendere comprensibile i presupposti della pretesa tributaria, senza necessità di indicare le fonti probatorie e le indagini effettuate per rideterminare la superficie tassabile , potendo ciò avvenire nell'eventuale successiva fase contenziosa (Cass. n.20620/2019).
Ciò comporta, quindi, un obbligo di indicare anche l'esposizione delle ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, a meno che non ricorrano specifiche situazioni che, nel caso concreto, rendano indispensabile una motivazione” (Cass.
n.21875 29 luglio 2025).
Pertanto deve ritenersi infondata l'eccezione, tenuto conto che negli avvisi di accertamento qui impugnati risultano chiaramente indicati la superficie tassata, nonché l'ammontare della tariffa applicata. Nel merito, tuttavia, ritiene la Corte che l'avviso di accertamento concernente l'area in Indirizzo_1 debba essere annullato per ragioni che riguardano l'esatta superficie calcolata dal Comune come oggetto di tassazione, ovvero l'area di stallo degli automezzi.
Non può, invece, accogliersi la tesi della ricorrente che intenderebbe considerare in linea di principio non assoggettabili a tassazione i parcheggi.
La Suprema Corte ha più volte stabilito che i parcheggi sono frequentati da persone e quindi presuntivamente produttivi di rifiuti (Cass. 25630/2022; Cass. 16265/2024).
In particolare, ha precisato che in questa prospettiva il presupposto impositivo è costituito dal solo fatto oggettivo dell'occupazione e della detenzione del locale o dell'area scoperta, e prescinde, quindi, del tutto dal titolo, giuridico o di fatto, in base al quale l'area o il locale sono occupati o detenuti, spettando quindi al contribuente - in ossequio alla regola generale “dedurre e provare” - dimostrare il presupposto dell'esenzione e cioè la concreta inidoneità dell'area alla produzione dei rifiuti (ad esempio la mancanza utilizzazione e/o utilizzabilità dell'area, come chiarito da Cass. 18054/2016), ovvero il rapporto di pertinenzialità con i locali tassati.
Con sentenza del 11 aprile 2018 n.8908, nel caso di un parcheggio di un centro commerciale, ha peraltro chiarito che il vincolo di destinazione “ad uso pubblico” del parcheggio non giustifica l'esonero del pagamento del tributo;
ne consegue che ciò che rileva è la mera idoneità dei locali e delle aree a produzione rifiuti a causa della presenza umana, a prescindere dell'effettiva produzione degli stessi e dalla destinazione funzionale dell'immobile.
L'esenzione non opera per le aree scoperte - non produttive di rifiuti speciali non assimilabili - anche se funzionalmente collegate alle aree del processo industriale, essendo stato stabilito da Cass.
4.12.2009 n.
25573 e Cass.
5.5.2010 n.10813 ed altre successive che in tema di tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sono escluse dalla tassazione della superficie tassabile, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, le porzioni di aree dove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici, o nocivi, ivi compresi quelli derivati da lavorazione industriale, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a spese proprie i prodotti dei rifiuti stessi in base alle norma vigenti, ma non anche i locali e le aree destinati all'immagazzinaggio dei prodotti finiti, come tutte le altre aree di uno stabilimento industriale, tra cui quelle adibite a parcheggio, a mensa ed ad uffici, non essendo stato precisato tale collegamento funzionale fra aree come causa di esclusione dalla tassazione nonché dalla legislazione precedente all'entrata in vigore del D.lgs. 507/1993 (Cass. 18500/2017).
Ne deriva che la società contribuente è tenuta a pagare la tassa per i parcheggi (che si tratti di aree coperte o scoperte;
Cass. 8908/2018 in motiv.) in quanto essi sono frequentate da persone e quindi produttive di rifiuti in via presuntiva, rimanendo a suo carico l'onere di provare con apposita denuncia ed idonea documentazione la sussistenza dei presupposti per l'esenzione (Cass. 5047/2015), posto che le aree frequentate da persone (tali essendo ovviamente parcheggi) sono in genere da considerarsi produttive di rifiuti, e quindi assoggettate a tassazione in considerazione del naturale flusso giornaliero di autovetture nei parcheggi medesimi.
Tanto precisato e tornando alle ragioni che, nondimeno, inducono questa Corte ad accogliere parzialmente il ricorso in punto di misurazione dell'esatta area da assoggettare all'imposta, si osserva che dalle planimetrie aeree (orto fot) riferite alla superficie relativa all'immobile in Indirizzo_1 non emerge prova che tale area sia di mq. 4561.00.
Valutando infatti le metrature indicate e visibili dalle foto aeree per ciascuna porzione di area a parcheggio, si rileva che le stesse complessivamente calcolate non corrispondono alla superficie accertata di mq. 4651.
Le misure visibili della planimetria sono soltanto queste: mq 100 mq. 400- mq.447.29-mq.350- mq.300- mq.250. A diversa conclusione deve pervenirsi per l'avviso di accertamento relativo all'area pertinente all'immobile in Indirizzo_2.
Per tale area il Comune di CR ha calcolato esclusivamente la superficie dichiarata dalla ricorrente pari a mq. 1550.
A questo proposito, si rileva che la metratura rilevabile dalla planimetria aerea corrisponde a quella accertata.
Stante l'accoglimento parziale del ricorso si reputa equo compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
visto l'art. 36 D.lgs. n. 546/1992; in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'impugnato avviso di accertamento relativo alla Tari applicata all'area dell'immobile di Indirizzo_1 in CR e conferma l'impugnato avviso di accertamento relativo alla Tari applicata all'area dell'immobile di Indirizzo_2 in CR. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Il Relatore Il Presidente
IO NA AL Dott.. Massimo Vacchiano
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CREMONA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VACCHIANO MASSIMO, Presidente
GALLI EZIO DONATO, Relatore
FORNONI PAOLO GIANMARIA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 112/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di CR - Piazza Del Comune N. 8 26100 CR CR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12/2025 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12/2025 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12/2025 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12/2025 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13/2025 TARI 2019 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13/2025 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13/2025 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13/2025 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 25 marzo 2025 venivano notificati alla ricorrente due avvisi di accertamento con i quali il Comune di
CR aveva ritenuto infedeli le dichiarazioni Tari in merito alle superfici assoggettate alla tassa rifiuti. In particolare:
- avviso di accertamento n. 12/2025, richiedendo il pagamento di € 23.640,00 per gli anni 2019-2020-2021-2022, per le aree esterne dell'esercizio commerciale sito in Indirizzo_1 a CR, la cui superficie rilevata era di mq. 4.561;
- avviso di accertamento n. 13/2025 del 25 marzo 2025, richiedendo il pagamento di € 9.349,00 per anni 2019-2020-2021-2022, per le aree esterne dell'esercizio commerciale sito in Indirizzo_2 a CR, la cui superficie rilevata era di mq. 1.550.
La società Ricorrente_1 srl opera nel settore delle grandi distribuzioni organizzate di generi alimentari e non alimentari e gestisce diversi esercizi commerciali tra cui quelli in CR di Indirizzo_1 e di Indirizzo_2. Oltre all'immobile principale di vendita commerciale vi è area pertinenziale esterna così articolata: porzione destinata a parcheggio gratuito ad uso pubblico, aperto ventiquattro ore al giorno, corridoio di transito e manovra dei veicoli, area adibita a scarico e carico della merce, area adibita alla viabilità pedonale e alla posa dei press container dei rifiuti.
Con il ricorso, la ricorrente eccepisce anzitutto il difetto di motivazione degli impugnati atti, facendo notare che in essi non erano state indicate con esattezza le aree esterne sottoposte a tassazione.
Sostiene, poi nel merito, che i parcheggi del supermercato non sono soggetti a Tari in quanto aree pertinenziali non operative, destinate all'uso generalizzato della collettività a qualsiasi ore del giorno e della notte ed escluse dall'applicazione del tributo tanto ai sensi dell'art. 1 com. 649 L. 147/2013, tanto a norma dell'art. 26 regolamento Tari attualmente vigente che confermava la non tassazione delle aree oggetto di accertamento.
La ricorrente sottolinea che il tributo Tari per le parti esterne non sia dovuto, in quanto il parcheggio scoperto in zona di semplice transito o di sosta non produce rifiuti urbani in maniera apprezzabile.
I provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi anche nella parte in cui sembrano assoggettate a tassazione le aree esterne pertinenziali, adibite a verde.
Al caso cita la sentenza di Cassazione n.11305 del 29 aprile 2025, ed altre riferite a varie Commissioni
Tributarie.
In merito alla natura operativa dei parcheggi pertinenziali assoggettati alla TARI, la ricorrente sostiene che tale principio non è coerente con l'art. 1 c. 641 Legge 147/2013 e ritiene che nel caso in specie l'area esterna scoperta, adibita a parcheggio, è un'area pertinenziale all'esercizio commerciale che difetta del requisito dell'autonomia, trattandosi di area vincolata per la fruizione dei clienti;
infatti, secondo gli standard urbanistici, la superficie è vincolata per legge ed è essenziale per il rilascio del permesso di costruire e dell'autorizzazione commerciale.
Aggiunge che gli impugnati avvisi erano illegittimi perché - in contrasto con l'orientamento della giurisprudenza - sembravano aver sottoposto a tassazione le aree adibite a transito e manovra dei veicoli, le aree destinate a verde, le aree occupate da impianti tecnologici e quelle destinate a carico e scarico merci.
Inoltre, ritiene che vi sia stata violazione del divieto della doppia imposizione, tenuto conto che il tributo corrisposto già comprendeva i costi di pulizia, spazzamento e trasporto delle aree pubbliche e private ad uso pubblico.
Chiede l'accoglimento del ricorso e la rifusione delle spese di giudizio.
Il Comune, con proprie controdeduzioni, ritiene che i motivi adotti dalla ricorrente siano infondati.
Preliminarmente, il Comune sostiene che la stessa ricorrente dimostra di aver inteso perfettamente a quale maggiore superficie faccia riferimento l'avviso di accertamento, sicché esso, consentendo al contribuente di difendersi adeguatamente, avrebbe raggiunto lo scopo per cui era stato destinato.
Ritiene che il ricorso presentato dalla ricorrente faccia riferimento ad articoli del “Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva” e che la Tariffa Rifiuti Corrispettiva era applicata dal Comune, in luogo della
Tassa Rifiuti (Tari), con decorrenza 1 gennaio 2023, mentre nelle annualità di imposta cui si riferiva l'avviso di accertamento (2020-2022) vigeva il regime Tari.
Osserva poi che il concetto di “operatività” relativo alle aree scoperte o accessorie a locali tassabili, debba intendersi come una potenzialità ulteriore dell'area a produrre rifiuti (quali appunto i parcheggi) rispetto al locale principale già soggetto a tassazione e non rappresenti una estensione dell'attività svolta.
Secondo il resistente, non vi è dubbio sul fatto che il parcheggio di proprietà debba qualificarsi come area operativa, essendo indispensabile e strumentale all'esercizio dell'attività commerciale (sarebbe stato difficoltoso ipotizzare una struttura commerciale di dimensioni come quelle della ricorrente, priva di adeguata area di parcheggio).
Per tale ragione il parcheggio non poteva beneficiare dell'esclusione prevista dall'ultimo periodo dell'art. 1 comma 641 L. 147/2013.
Al caso cita numerose sentenze della Corte di Cassazione.
Ritiene il Comune che l'unica eccezione finalizzata a non pagare la Tari dovrebbe fondarsi su apposita denuncia e idonea documentazione idonee a dimostrare l'uso cui l'area risulterebbe stabilmente destinata e la conseguente sua inidoneità a produrre rifiuti.
In merito alla doppia tassazione lamentata dalla ricorrente, laddove i costi della spazzatura sulle aree esterne sarebbero già compresi nella tariffa, il Comune, citando la sentenza della Cassazione n. 8908/2018 in merito ad un parcheggio di un centro commerciale, ritiene che il vincolo di destinazione ad uso pubblico del parcheggio non giustifica l'esonero del pagamento del tributo.
Il Comune, inoltre, in merito alle superfici tassabili, precisa che la misurazione in base a rilievi planimetrici non avrebbe coinvolto alcuna area occupata da impianti di carico e scarico, né l'area destinata a verde. Chiede il rigetto del ricorso e le spese di giudizio.
La ricorrente, con memoria di replica alle controdeduzioni del Comune, osserva che, secondo la costante giurisprudenza tributaria, eventuali omissioni in sede di dichiarazione originaria o integrativa non impediscono al contribuente di opporsi in sede di contenzioso alla maggior pretesa azionata dal fisco, stante l'inapplicabilità in sede giurisprudenziale di eventuali decadenze che sono prescritte per la sola fase amministrativa, atteso che oggetto del contenzioso giurisdizionale è l'accertamento circa la legittimità della pretesa impositiva.
In merito alla natura operativa dei parcheggi pertinenziali ribadisce le argomentazioni già svolte nel ricorso ed evidenzia che la presenza di persone nel parcheggio non integra la prova della produzione dei rifiuti.
Con riferimento al difetto di motivazione, la ricorrente sostiene che soltanto costituendosi in giudizio il Comune depositava un elaborato planimetrico delimitante l'area oggetto di tassazione, affermando che non sarebbero state assoggettate a TARI né le aree scoperte occupate dagli impianti, né quelle di carico e scarico, né le aree verdi.
Era, invece, obbligatorio che tale elaborato fosse stato allegato all'atto impositivo. Produce in merito alcune sentenze.
Chiede l'accoglimento del ricorso e le spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata l'eccezione relativa al difetto di motivazione degli atti impugnati.
Al riguardo la Corte di Cassazione ha recentemente evidenziato quanto segue: “come già affermato da questa Corte (cfr Cass. n. 7002/2024 in motiv.) in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani,
l'art. 71 comma secondo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 obbliga il Comune ad indicare in ciascun atto impositivo soltanto la tariffa applicata e la relativa delibera, con la conseguenza che non è necessario riportare o esplicitare la formula utilizzata per la determinazione della tariffa, la quantità totale dei rifiuti o la superficie totale iscritta a ruolo, né, tantomeno i dati numerici fondamentali per il calcolo del tributo (cfr Cass. n.
22470/2019; Cass. n.24267/2011).
Con riguardo alla Tari, che ha sostituto la TARSU, la verifica dell'adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento, nel caso in esame, va condotta ratione temporis in base alla disciplina dettata, per l'accertamento dei tributi di competenza degli enti locali, dall'art. 1 comma 162 della I n. 296 del 2006, sicché, ove la rettifica venga effettuata sulla base della variazione della superficie tassabile o della tariffa o della categoria, deve ritenersi sufficiente l'indicazione nell'atto della maggiore superficie accertata o della diversa tariffa o categoria ritenute applicabili, in quanto tali elementi integrati con gli atti generali (quali i regolamenti o altre delibere comunali), sono idonei a rendere comprensibile i presupposti della pretesa tributaria, senza necessità di indicare le fonti probatorie e le indagini effettuate per rideterminare la superficie tassabile , potendo ciò avvenire nell'eventuale successiva fase contenziosa (Cass. n.20620/2019).
Ciò comporta, quindi, un obbligo di indicare anche l'esposizione delle ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, a meno che non ricorrano specifiche situazioni che, nel caso concreto, rendano indispensabile una motivazione” (Cass.
n.21875 29 luglio 2025).
Pertanto deve ritenersi infondata l'eccezione, tenuto conto che negli avvisi di accertamento qui impugnati risultano chiaramente indicati la superficie tassata, nonché l'ammontare della tariffa applicata. Nel merito, tuttavia, ritiene la Corte che l'avviso di accertamento concernente l'area in Indirizzo_1 debba essere annullato per ragioni che riguardano l'esatta superficie calcolata dal Comune come oggetto di tassazione, ovvero l'area di stallo degli automezzi.
Non può, invece, accogliersi la tesi della ricorrente che intenderebbe considerare in linea di principio non assoggettabili a tassazione i parcheggi.
La Suprema Corte ha più volte stabilito che i parcheggi sono frequentati da persone e quindi presuntivamente produttivi di rifiuti (Cass. 25630/2022; Cass. 16265/2024).
In particolare, ha precisato che in questa prospettiva il presupposto impositivo è costituito dal solo fatto oggettivo dell'occupazione e della detenzione del locale o dell'area scoperta, e prescinde, quindi, del tutto dal titolo, giuridico o di fatto, in base al quale l'area o il locale sono occupati o detenuti, spettando quindi al contribuente - in ossequio alla regola generale “dedurre e provare” - dimostrare il presupposto dell'esenzione e cioè la concreta inidoneità dell'area alla produzione dei rifiuti (ad esempio la mancanza utilizzazione e/o utilizzabilità dell'area, come chiarito da Cass. 18054/2016), ovvero il rapporto di pertinenzialità con i locali tassati.
Con sentenza del 11 aprile 2018 n.8908, nel caso di un parcheggio di un centro commerciale, ha peraltro chiarito che il vincolo di destinazione “ad uso pubblico” del parcheggio non giustifica l'esonero del pagamento del tributo;
ne consegue che ciò che rileva è la mera idoneità dei locali e delle aree a produzione rifiuti a causa della presenza umana, a prescindere dell'effettiva produzione degli stessi e dalla destinazione funzionale dell'immobile.
L'esenzione non opera per le aree scoperte - non produttive di rifiuti speciali non assimilabili - anche se funzionalmente collegate alle aree del processo industriale, essendo stato stabilito da Cass.
4.12.2009 n.
25573 e Cass.
5.5.2010 n.10813 ed altre successive che in tema di tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sono escluse dalla tassazione della superficie tassabile, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, le porzioni di aree dove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici, o nocivi, ivi compresi quelli derivati da lavorazione industriale, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a spese proprie i prodotti dei rifiuti stessi in base alle norma vigenti, ma non anche i locali e le aree destinati all'immagazzinaggio dei prodotti finiti, come tutte le altre aree di uno stabilimento industriale, tra cui quelle adibite a parcheggio, a mensa ed ad uffici, non essendo stato precisato tale collegamento funzionale fra aree come causa di esclusione dalla tassazione nonché dalla legislazione precedente all'entrata in vigore del D.lgs. 507/1993 (Cass. 18500/2017).
Ne deriva che la società contribuente è tenuta a pagare la tassa per i parcheggi (che si tratti di aree coperte o scoperte;
Cass. 8908/2018 in motiv.) in quanto essi sono frequentate da persone e quindi produttive di rifiuti in via presuntiva, rimanendo a suo carico l'onere di provare con apposita denuncia ed idonea documentazione la sussistenza dei presupposti per l'esenzione (Cass. 5047/2015), posto che le aree frequentate da persone (tali essendo ovviamente parcheggi) sono in genere da considerarsi produttive di rifiuti, e quindi assoggettate a tassazione in considerazione del naturale flusso giornaliero di autovetture nei parcheggi medesimi.
Tanto precisato e tornando alle ragioni che, nondimeno, inducono questa Corte ad accogliere parzialmente il ricorso in punto di misurazione dell'esatta area da assoggettare all'imposta, si osserva che dalle planimetrie aeree (orto fot) riferite alla superficie relativa all'immobile in Indirizzo_1 non emerge prova che tale area sia di mq. 4561.00.
Valutando infatti le metrature indicate e visibili dalle foto aeree per ciascuna porzione di area a parcheggio, si rileva che le stesse complessivamente calcolate non corrispondono alla superficie accertata di mq. 4651.
Le misure visibili della planimetria sono soltanto queste: mq 100 mq. 400- mq.447.29-mq.350- mq.300- mq.250. A diversa conclusione deve pervenirsi per l'avviso di accertamento relativo all'area pertinente all'immobile in Indirizzo_2.
Per tale area il Comune di CR ha calcolato esclusivamente la superficie dichiarata dalla ricorrente pari a mq. 1550.
A questo proposito, si rileva che la metratura rilevabile dalla planimetria aerea corrisponde a quella accertata.
Stante l'accoglimento parziale del ricorso si reputa equo compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
visto l'art. 36 D.lgs. n. 546/1992; in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'impugnato avviso di accertamento relativo alla Tari applicata all'area dell'immobile di Indirizzo_1 in CR e conferma l'impugnato avviso di accertamento relativo alla Tari applicata all'area dell'immobile di Indirizzo_2 in CR. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Il Relatore Il Presidente
IO NA AL Dott.. Massimo Vacchiano