Sentenza 3 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/04/2002, n. 4768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4768 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA NOME DEL POPOL0 4 7 68 / 02 RTE SUPREMA DI CASSAZIONE LA Oggetto Дінозомй SEZIONE SECONDA CIVILE 8PJRJ Abusive Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rafaele CORONA - Presidente R.G.N. 16646/99 - Cron. 10768 Dott. Antonio VELLA Consigliere Rep. 1097. SCHETTINO Rel. Consigliere- Dott. Olindo -Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Ud. 07/11/01 Dott. RA Paolo FIORE Consigliere CORTE SUPREMA DI C UFFICIO COME ha pronunciato la seguente Richiesta SOLE 24 ORE studio SENTENZA dal Sig. per diritti 3.19 sul ricorso proposto da: CANCELLEMEAPR 2002 OL AG, OL RI, OL IC, elettivamente domiciliati in ROMA PZZA FRIGGERI 13, presso lo studio GIALLOMBARDO A., difesi dall'avvocato CANCELLERIA LORENZOLORENZO PEC ORARO, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
EL IU, NA NC, NA NC, VA EM, AT ON, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PAOLO EMILIO 7, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE ANTONUCCIO, che li difende, giusta delega in atti;
2001 1473 controricorrenti -1- avverso la sentenza n. 634/98 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 01/08/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/01 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito l'Avvocato Ugo PETRONIO, per delega dell'avvocato G:ANTONUCCIO, dep. in udienza, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G. N.16646/99 Oggetto: Rimozione opere abusive. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 2 e il 4-6-1988 OL BI, OL MA e OL NI convenivano in giudizio davanti al tribunale di Termini Imerese i coniugi MI IU e TR RA ed i coniugi RA EM e LA RD, nonché RA AN e, premesso che tutti costoro, proprietari, in Lercara Friddi, di fabbricati confinanti con l'immobile di loro proprietà, sito in quella Via Vittorio Emanuele II cataston.21, esteso mq.47 e iscritto in all'art. 1926, mappale 1051, avevano abusivamente occupato porzioni della superficie libera del predetto immobile per realizzarvi un casotto e per installarvi le cisterne dell'impianto di riscaldamento a servizio dei rispettivi fabbricati, chiedevano, ciò premesso, la condanna dei convenuti alla rimozione delle opere abusivamente realizzate sulla loro proprietà ed al risarcimento dei danni, in conseguenza del fatto che esse attrici avevano promesso in vendita il loro immobile per il prezzo 2 di lire 81.000.000 a condizione che fossero state eliminate le predette opere abusive. Si costituivano i coniugi MI-TR e AN RA, per dedurre di avere acquistato l'immobile in loro possesso "nello stato di fatto e diritto" in cui si trovava con le pertinenze, accessori e servitù attive e passive, e che, invece, le attrici fondavano le loro pretese sull'erronea configurazione catastale della particella 1051 e non sui titoli;
chiedevano, nel contempo, in via riconvenzionale, di essere riconosciuti comproprietari del suolo rivendicato dalle attrici con annessO fabbricato per compiuta usucapione. Si costituivano anche i coniugi RA-LA, che eccepivano il difetto di legittimazione attiva delle attrici, contestavano la fondatezza delle domande dalle stesse proposte e replicavano di avere acquistato con atto dell'1 ottobre 1970 per notaio OL l'immobile con annessa corte e con relativa area libera, alla quale sia i propri danti causa sia essi stessi avevano avuto accesso da una porta di antichissima fattura prospiciente sul suolo rivendicato;
chiedevano, ad ogni buon conto, in riconvenzionale di essere dichiarati proprietari 3 della striscia di terreno occupata per compiuta usucapione. Istruita la causa con l'assunzione di testi e con espletamento di consulenza tecnica, l'adito tribunale, con sentenza in data 27 maggio 1996, convenuti ad eliminare le operecondannava abusive da ciascuno realizzate sulla particella 1051 meglio descritte nella consulenza tecnica а firma dell'Ing. Pilato in data 24-1-1991 ed a pagare in solido alle attrici, а titolo di risarcimento lire 10.000.000 nonchè adei danni, la somma di rimborsare loro le spese del processo, liquidate in lire 4.200.000. Proposto appello principale dai convenuti ed incidentale dalle attrici relativamente alla liquidazione dei danni, la corte di appello di Ally Palermo, con sentenza depositata in data 1-8-1998, in riforma della impugnata sentenza, ha rigettato le domande proposte dalle attrici, ha confermato la statuizione di rigetto delle domande riconvenzionali e compensato tra le parti le spese del doppio grado del giudizio. Per quanto riguarda le domande delle attrici - per il cui rigetto, in appello, è stato OL ricorso ora all'esame di questa Corte, proposto 4 mentre nessuna impugnazione è stata fatta dai convenuti per la confermata decisione di rigetto delle riconvenzionali - ha ritenuto, la corte territoriale, che le attrici non hanno provato di essere proprietarie, oltre che del piccolo immobile urbano sito alla Via Vittorio Emanuele II n. 21 di Lercara Friddi, consistente in un unico locale di circa metri quadrati quarantesette, anche della retrostante, in quantostriscia di terreno dall'atto di donazione per notaio OL del 19 aprile 1979, in base al quale esse hanno rivendicato la proprietà di tale porzione di terreno, ciò non risulta, non potendo essere interpretata la frase " e per quanto in effetti si trova.....", contenuta nell'atto predetto, nel senso che con questo veniva donato anche il terreno de quo. Né siffatta prova può essere ricavata dalla circostanza che l'immobile urbano insiste sulla stessa particella 1051 di cui fa parte catastalmente anche la striscia di terreno retrostante, atteso che la mancanza di un accessO dal cortile Gaiba sta a dimostrare che il muro del fabbricato prospiciente il cortile serviva a delimitare il fabbricato dal terreno medesimo. 5 E' mancata, ad ogni buon conto, la prova che questo apparteneva al dante causa delle attrici e che fosse stato posto al servizio del fabbricato dello stesso, per cui deve anche escludersi che ne costituisca pertinenza ex artt.817 e 818 c.c. Ricorrono OL BI, OL MA e OL NI, deducendo due motivi di gravame. Resistono con controricorso MI IU, RATR RA, AN RA, EM e LA RD. Le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunciano le ricorrenti: 1) Violazione per omessa applicazione del disposto di cui alla'art.950, 2° comma c.c., in relazione all'art.360 nn. 3 e 5 C.C., per non avere indagato, la corte di appello, per accertare la linea di confine tra la proprietà delle attrici e le proprietà dei convenuti e per non essersi attenuta, in mancanza di dati certi per stabilire un tale confine, alle risultanze catastali. Da tale accertamento sembra di ) capire) sarebbe emersa la prova della proprietà, in capo alle odierne ricorrenti, della porzione del mappale 1051 occupata dai convenuti. 6 2) Violazione del disposto di cui agli artt. 1362, 1363, 1366 e 1967 c.c, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per errata applicazione dei criteri di interpretazione dei contratti soprattutto con riguardo alla reale intenzione in riferimento all'atto di delle parti quale il giudice di appello donazione, dal avrebbe dovuto ricavare la prova che alle attrici fu donata l'intera particella 1051, e non soltanto la porzione edificata di tale particella;
e che, comunque, anche detta porzione era compresa nella proprietà delle donatarie, quanto meno come pertinenza, dato l'uso che ne veniva fatto (spazio aggregato ed a servizio dei magazzini), e stando, inoltre, ai dati catastali ed alla relazione del consulente tecnico di uffico, il cui esame è stato, Ally peraltro, del tutto omesso dal predetto giudice. Il ricorso va rigettato. Per la verità è infondato il primo motivo, con il ricorrenti denunciano violazione quale le comma 2, C.C., secondo cui, come è dell'art.950, noto, nel giudizio per regolamento di confine ogni mezzo di prova è ammesso>. 7 Ma, a prescindere dal fatto che esse hanno esercitato azione di rivendica ex art.948 C.C., recuperare le porzioni di volta, come tale, a cortile che assumono essere state abusivamente occupate dai convenuti, odierni resistenti, e non azione di regolamento di confine (ved., per la distinzione tra le due azioni, ex plurimis: sent.n.9900/95), sicchè il regime delle prove non è quello di cui alla richiamata norma, bensì quello più rigoroso richiesto dalla prima delle due azioni, ragion per cui la decisione viene ad essere sorretta dal principio "actore non probante reus absolvitur" (sent.n.1044/95), la censura, comunque, non coglie nel segno. La corte di appello, invero, ha esaminato titoli di proprietà, risultanze catastali, consulenza tecnica e situazione dei luoghi, e, con apprezzamenti e valutazioni compiuti secondo corretti criteri di ermeneutica, ed avuto riguardo, altresì, alla è "gerarchia" dei mezzi di prova in materia, pervenuta alla coerente conclusione che le attrici non hanno fornito la prova del vantato diritto sull'area libera contigua al lorodominicale fabbricato sito alla Via Vittorio Emanuele II n.21, in Lercara Friddi, distinto in catasto con la 8 particella 1051, escludendo, altresì, che l'area possa costituire pertinenza del rivendicata fabbricato. Non è fondato neppure il secondo motivo di gravame, con cui le ricorrenti denunciano violazione delle norme sulla interpretazione dei contratti e vizio di motivazione, con riguardo agli atti di donazione per notaio Sanfilippo del 18-4-1979, dai quali, si inequivocabilmente, e non fermandosiricaverebbe soltanto al senso letterale della parole, come ha fatto, errando, la corte di appello, che la donazione dell'immobile urbano in catasto all'art.1926 del N.C.E.U. mappale 1051> non poteva non comprendere, oltre al fabbricato, anche l'area non edificata ivi esistente. Il giudice di appello ha fornito, ancora una volta, ampia e motivata spiegazione del proprio convincimento, circa la non appartenenza alle ricorrenti dell'area in questione per effetto delle donazioni di cui agli atti sopra citati, indicando le specifiche risultanze di causa ed i precisi elementi di giudizio che, in concorso con le espressioni letterali adoperate negli atti stessi, lo hanno indotto a ritenere che nelle donazioni dalla madre alle figlie OL non poteva essere 9 compresa l'area da queste ultime rivendicata. Ed ha concluso, in aderenza alle risultanze processuali, che, non essendo stata fornita dalle attrici la prova del vantato diritto di proprietà, la loro domanda andava respinta. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido, alle spese, che liquida in (6161160) (€ 1032.91) lire 12900 V, oltre a lire 2.000.000 (duemilioni) per onorari. Così deciso in Roma, il 7 novembre 2001 Il presidente Il consigliere est. (Dr. Rafaele Corona) (Dr. Olindo Schettino) хо ти IL CANCELLIERE C1 109T 129.11 Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA KEET 30,99 3 APR. 2002 Roma IL CANCELLIERE C1 160,10 LO CO ENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Regina está 10. 2002 4439 26 Berie venale c. 160.10 CENTO E A/10 (euro p. Il Diggy Servizi (Dott.ssa M DI FILIPPO) Il Responsabile ervizio Atti Giudiziari : ✓ M. RACCICHINI) 10