Art. 13. (Servizio in Italia e all'estero del personale
dell'area della promozione culturale) (( 1. Il personale dell'area della promozione culturale presta servizio presso la direzione generale o presso gli Istituti di cultura con funzioni di direttore o addetto oppure presso gli uffici all'estero di cui all' articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , con funzioni di addetto )) 2. In materia di avvicendamenti si applicano le disposizioni previste per il personale delle qualifiche funzionali del Ministero, salvo quando disposto nei commi 3 e 4.
3. Il personale in servizio presso gli Istituti non puo' rimanere all'estero piu' di otto anni consecutivi, ne' essere trasferito prima che siano trascorsi tre anni. I direttori non possono permanere nella stessa sede piu' di sei anni consecutivi.
4. Dopo ogni periodo di servizio all'estero, il servizio in Italia non puo' avere durata inferiore a due anni e superiore a quattro anni. Tale servizio puo' essere svolto anche in posizione di comando presso universita', istituzioni culturali pubbliche, enti di ricerca e altre Amministrazioni dello Stato che svolgono attivita' connesse con le finalita' della presente legge.
dell'area della promozione culturale) (( 1. Il personale dell'area della promozione culturale presta servizio presso la direzione generale o presso gli Istituti di cultura con funzioni di direttore o addetto oppure presso gli uffici all'estero di cui all' articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , con funzioni di addetto )) 2. In materia di avvicendamenti si applicano le disposizioni previste per il personale delle qualifiche funzionali del Ministero, salvo quando disposto nei commi 3 e 4.
3. Il personale in servizio presso gli Istituti non puo' rimanere all'estero piu' di otto anni consecutivi, ne' essere trasferito prima che siano trascorsi tre anni. I direttori non possono permanere nella stessa sede piu' di sei anni consecutivi.
4. Dopo ogni periodo di servizio all'estero, il servizio in Italia non puo' avere durata inferiore a due anni e superiore a quattro anni. Tale servizio puo' essere svolto anche in posizione di comando presso universita', istituzioni culturali pubbliche, enti di ricerca e altre Amministrazioni dello Stato che svolgono attivita' connesse con le finalita' della presente legge.