Articolo 5 della Legge 22 dicembre 1990, n. 401
Articolo 4Articolo 6
Versione
29 dicembre 1990
Art. 5. (Composizione, durata ed ordinamento
della Commissione) 1. La Commissione e' nominata con decreto del Ministro, dura in carica 3 anni ed e' composta da:
a) il Ministro o un Sottosegretario di Stato da lui delegato, che la presiede;
b) tre eminenti personalita' scelte dal Presidente del Consiglio dei ministri fra artisti, scrittori, scienziati, critici, giornalisti operatori culturali, dirigenti di grandi istituzioni culturali pubbliche e private;
c) dieci personalita' del mondo culturale e scientifico, delle quali due designate dalla Accademia dei Lincei, due dal Consiglio nazionale delle ricerche, due dal Consiglio universitario nazionale, due dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione, due dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali;
d) due rappresentanti designati dal Consiglio generale degli italiani all'estero;
e) due rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano;
f) il Direttore generale per le relazioni culturali del Ministero, o un suo delegato, ed il Direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali del Ministero, o un suo delegato;
g) il Capo del dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, o un suo delegato;
h) il Direttore generale per gli scambi culturali del Ministero della pubblica istruzione, o un suo delegato;
i) il Direttore generale del Dipartimento competente per le relazioni internazionali del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, o un suo delegato;
l) il Direttore generale dello spettacolo del Ministero del turismo e dello spettacolo, o un suo delegato;
m) il Direttore dell'ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici del Ministero per i beni culturali e ambientali, o un suo delegato;
n) un rappresentante della RAI - Radiotelevisione italiana designato dal Consiglio di amministrazione;
o) il Presidente della societa' Dante Alighieri, o un suo delegato.
2. La Commissione adotta entro 30 giorni della propria costituzione un regolamento interno che prevede l'articolazione in gruppi di lavoro. Dispone di una segreteria tecnica, alla quale provvede la Direzione generale.
3. La Commissione elegge un vicepresidente tra i membri di cui alle lettere b) e c) del comma 1, ed un ufficio di presidenza, composto secondo le norme del proprio regolamento interno. La Commissione si riunisce in sessione plenaria non meno di tre volte ogni anno.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1990