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5 ottobre 2020
5 ottobre 2020
Art. 4. Disposizioni finanziarie 1. All'onere derivante dalle disposizioni di cui all'articolo I, paragrafi H e K, lettera a), del Protocollo emendativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), pari a euro 3.500.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Agli eventuali ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo I, paragrafo K, lettera c), del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo I, paragrafo C, del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si fara' fronte, fermo restando quanto previsto dall' articolo 3 della legge 5 marzo 1985, n. 131 , con apposito provvedimento legislativo.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Agli eventuali ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo I, paragrafo K, lettera c), del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo I, paragrafo C, del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si fara' fronte, fermo restando quanto previsto dall' articolo 3 della legge 5 marzo 1985, n. 131 , con apposito provvedimento legislativo.
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Giurisprudenza • 6
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