CASS
Sentenza 16 febbraio 2023
Sentenza 16 febbraio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/02/2023, n. 6621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6621 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) TO AR, nata a [...] il [...]; Avverso l'ordinanza emessa il 22/03/2022 dal Tribunale del riesame di RO;
Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze;
Sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale Simone Perelli, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
Sentite, nell'interesse del ricorrente, le conclusioni dell'avvocato Gaetano Aiello, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6621 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 18/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 22 marzo 2022 il Tribunale del riesame di RO rigettava l'impugnazione proposta da AR TO, nella, qualità di esercente la potestà genitoriale su GI CO TI, finalizzata a ottenere il dissequestro dell'unità immobiliare sequestrata al minore, ai sensi dell'art. 12-sexies decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 352. Il bene sequestrato era ubicato a Cetraro ed era costituito da un immobile destinato ad abitazione civile, sito in Via Macchia di Mare. Il provvedimento di rigetto veniva pronunciato sull'assunto che né la ricorrente né il figlio minore, GI CO TI, disponevano delle risorse economiche indispensabili per acquistare i beni sequestrati, non percependo redditi adeguati a fare fronte all'acquisizione controversa, che si riteneva collegata all'attività illecita svolta da IE EO TI, il padre dell'intestatario, che era stato condannato per la commissione del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. 2. Avverso questa ordinanza AR TO, nella qualità di esercente la potestà genitoriale su GI CO TI, a mezzo dell'avvocato Giuseppe Fonte, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano la restituzione dell'immobile sequestrato, non essendosi raggiunta alcuna certezza processuale sulla sua riconducibilità a IE EO TI e non essendo stata acquisita la prova dell'esistenza di un nesso di pertinenzialità tra il bene controverso e il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., contestato a IE EO TI. Si deduceva, in proposito, che AN MO, che era la ON del minore GI CO TI, al momento dell'acquisto del bene immobile oggetto del sequestro, tenuto conto dei redditi percepiti, disponeva delle risorse economiche necessarie a effettuare l'acquisizione controversa che gli derivano sia dall'attività lavorativa svolta, sia da altre somme di denaro, che gli provenivano dal suo nucleo familiare;
risorse finanziarie sulle quali, a fronte delle specifiche deduzioni difensive, incentrate sulla consulenza tecnica di parte prodotta in giudizio, il Tribunale del riesame di RO aveva omesso di soffermarsi. Ne discendeva che il Tribunale del riesame di RO aveva omesso di pronunciarsi sulle censure difensive, fondando il giudizio di conferma del 2 provvedimento cautelare impugnato sul collegamento, indimostrato, esistente tra GI CO TI e IE EO TI, che non solo era affermato in termini assertivi, ma era addirittura contraddetto dalle risultanze contabili allegate nell'interesse della ricorrente. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da AR TO, nella qualità di esercente la potestà genitoriale su GI CO TI, è infondato. 2. In via preliminare, deve rilevarsi che l'impugnazione in sede di legittimità dei provvedimenti cautelari reali adottati ex art. 240-bis cod. pen. soggiace ai limiti previsti dall'art. 325 cod. proc. pen., che ne consente la sindacabilità sia per violazione di legge sia per vizi motivazionali assoluti, tali da non consentire di rendere comprensibile il percorso argomentativo seguito dal giudice. Tali principi devono ritenersi applicabili anche alle ipotesi di sequestri preventivi disposti ai sensi dell'art. 12-sexies decreto-legge n. 306 del 1992, che, com'è noto, è stato novellato dall'art. 240-bis cod. pen., che è stato introdotto dall'art. 6 d.lgs. n. 21 del 2018. Nella materia cautelare reale, pertanto, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, con la conseguenza che devono escludersi dall'ambito dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi soltanto denunciare, ai sensi della lettera c) della stessa disposizione, la motivazione inesistente o meramente apparente, integrante la violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza di questa Corte, consolidatasi in materia di sequestro preventivo o probatorio, secondo cui: «Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01). La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre 3 che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice cautelare per ritenere giustificata l'ablazione, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno legittimato la decisione. In sede di legittimità, dunque, non è deducibile il vizio di motivazione dei provvedimenti emessi ex art. 240-bis cod. pen., a meno che questa non sia del tutto carente, presentando difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità; ovvero quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il percorso logico seguito dal giudice di merito;
ovvero, ancora, quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato l'adozione della misura cautelare reale (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893-01; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv. 252430- 01; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093-01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, Salerno, Rv. 221437-01). Questo orientamento ermeneutico si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale consolidato e risalente nel tempo - che deve ritenersi applicabile alle ipotesi di impugnazioni proposte ai sensi del combinato disposto degli artt. 240-bis cod. pen. e 325 cod. proc. pen. -, che è possibile esplicitare richiamando il seguente, insuperato, principio di diritto: «In tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice» (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01). 3. Nella cornice ermeneutica descritta nel paragrafo precedente occorre evidenziare che l'unità immobiliare sottoposta a sequestro, ai sensi dell'art. 12- 4 sexies decreto-legge n. 306 del 1992, era ubicata a Cetraro ed era costituita da un immobile destinato ad abitazione civile, sito in Via Macchia di Mare. Si consideri, innanzitutto, che la difesa della parte ricorrente, attraverso una, pur estesa, parte narrativa, articolava una serie di considerazioni di natura esclusivamente fattuale, finalizzate a sollecitare inammissibili valutazioni di merito e a esprimere meri dissensi valutativi sul compendio probatorio acquisito dal Tribunale del riesame di RO, che non possono assumere alcun rilievo alla stregua dei parametri rilevanti ex art. 606 cod. proc. pen. Deve, al contempo, osservarsi che la difesa di AR TO, nella qualità di esercente la potestà genitoriale su GI CO TI Angela, non forniva indicazioni utili all'individuazione dei segmenti motivazionali dell'ordinanza impugnata rilevanti ai fini dell'accoglimento della richiesta di revoca del sequestro preventivo del bene immobile controverso, su cui occorreva soffermarsi analiticamente. Secondo il Tribunale del riesame di RO, anche a volere ipotizzare l'effettivo coinvolgimento nell'acquisizione immobiliare in esame di AN MO, che era la ON del minore GI CO TI, non si riteneva dimostrato che la congiunta disponesse delle somme necessarie a effettuare l'acquisto del bene controverso, tenuto conto dei redditi percepiti dalla congiunta, che, all'evidenza, erano insufficienti a consentire l'acquisto del bene sequestrato. Peraltro, l'acquisto dell'immobile era avvenuto con modalità alquanto inusuali, atteso che dell'importo di 70.000,00 euro stabilito per la compravendita, la somma di 40.000,00 euro sarebbe stata versata nel corso del 2004, quando GI CO TI non era ancora nato. Senza considerare, per altro verso, che anche a volere ritenere adeguate le risorse reddituali di AN MO, le somme prestate da quest'ultima andavano restituite, lasciando irrisolto il problema della disponibilità dell'importo occorrente per l'acquisizione controversa, rispetto alla quale la consulenza tecnica di parte richiamata nell'interesse della ricorrente è ininfluente. Sul punto, non possono che richiamarsi le conclusioni alle quali giungeva il Tribunale del riesame di RO, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 3 dell'ordinanza impugnata, osservava: «Nel caso in esame il gravato provvedimento ha assolto a tale onere probatorio evidenziando come l'acquirente del bene intestato al minore, e cioè la ON MO AN non avesse da sé le risorse necessarie per procedere all'acquisto avvenuto». 4. In questa cornice, deve rilevarsi ulteriormente che il Tribunale del riesame di RO, per giungere alla conferma del provvedimento impugnata, richiamava impropriamente la giurisprudenza di questa Corte sull'onere di prova 5 dell'intestazione fittizia dei beni confiscati (Sez. 6, n. 26041 del 04/07/2013, Purpo, Rv. 257085-01), senza considerare che la misura ablatoria era adottata nei confronti di AR AS ex art. 240-bis cod. pen. Tuttavia, tale improprio richiamo giurisprudenziale, non inficia il percorso argomentativo seguito dal Tribunale del riesame di RO, che pure si deve rettificare, che appare fondato su una ricostruzione ineccepibile della posizione della ricorrente, nel contesto dell'incontroversa sproporzione reddituale che non consentiva di ritenere legittimamente acquisito il bene controverso. Le deduzioni difensive, infatti, non appaiono idonee a confutare l'assunto accusatorio, atteso che l'intestazione del bene controverso e le allegazioni generiche fornite in ordine alle disponibilità finanziarie del nucleo familiare della ricorrente imponevano di applicare la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale di cui all'art. 240-bis cod. pen. che «opera, oltre che in relazione ai beni del condannato, anche in riferimento ai beni intestati al coniuge dello stesso, qualora la sproporzione tra il patrimonio nella titolarità del coniuge e l'attività lavorativa svolta dallo stesso, confrontata con le altre circostanze che caratterizzano il fatto concreto, appaia dimostrativa della natura simulata dell'intestazione» (Sez. 2, n. 3620 del 12/12/2013, dep. 2014, Patanè, Rv. 258790-01). Né potrebbe essere diversamente, dovendosi, in proposito, richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui «la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale opera, oltre che in relazione ai beni del condannato, anche per quelli intestati al coniuge e ai figli, qualora la sproporzione tra il patrimonio nella titolarità di tali soggetti e l'attività lavorativa dagli stessi svolta, rapportata alle ulteriori circostanze del fatto concreto, appaia dimostrativa della natura simulata dell'intestazione» (Sez. 2, n. 23937 del 20/05/2022, Mancini, Rv. 283177-01). La parte ricorrente, invero, anziché formulare inammissibili censure fattuali, finalizzate a rivalutare le modalità di acquisizione dell'immobile controverso e la qualificazione giuridica della vicenda contrattuale presupposta (Sez. 2, n. 7462 del 30/01/2018, Lunardi, Rv. 272091-01; Sez. 6, n. 28267 del 10/05/2017, Buzzerio, Rv. 270144-01; Sez. 1, n. 13387 del 16/05/2013, dep. 2014, Rossi, Rv. 259730-01; Sez. 6, n. 6578 del 25/01/2013, Piacentini, Rv. 254543-01), avrebbe dovuto confrontarsi analiticamente con le conclusioni del Tribunale del riesame di RO, che erano incentrate sulle disponibilità finanziarie di AN MO, come detto, inadeguate. Tutto questo comportava che la difesa della ricorrente, relativamente ai profili contabili censurati, non si poteva limitare a richiamare le disponibilità finanziarie del nucleo familiare, peraltro allargato, di GI CO TI, ma avrebbe dovuto esplicitare le ragioni che non 6 consentivano di recepire la prospettazione accusatoria e di ritenere ingiustificata la significativa sproporzione reddituale oggetto di vaglio. 5. Per queste ragioni, il ricorso proposto da AR TO, nella qualità di esercente la potestà genitoriale su GI CO TI, deve essere rigettato, con la conseguente condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18 ottobre 2022.
Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze;
Sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale Simone Perelli, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
Sentite, nell'interesse del ricorrente, le conclusioni dell'avvocato Gaetano Aiello, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6621 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 18/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 22 marzo 2022 il Tribunale del riesame di RO rigettava l'impugnazione proposta da AR TO, nella, qualità di esercente la potestà genitoriale su GI CO TI, finalizzata a ottenere il dissequestro dell'unità immobiliare sequestrata al minore, ai sensi dell'art. 12-sexies decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 352. Il bene sequestrato era ubicato a Cetraro ed era costituito da un immobile destinato ad abitazione civile, sito in Via Macchia di Mare. Il provvedimento di rigetto veniva pronunciato sull'assunto che né la ricorrente né il figlio minore, GI CO TI, disponevano delle risorse economiche indispensabili per acquistare i beni sequestrati, non percependo redditi adeguati a fare fronte all'acquisizione controversa, che si riteneva collegata all'attività illecita svolta da IE EO TI, il padre dell'intestatario, che era stato condannato per la commissione del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. 2. Avverso questa ordinanza AR TO, nella qualità di esercente la potestà genitoriale su GI CO TI, a mezzo dell'avvocato Giuseppe Fonte, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano la restituzione dell'immobile sequestrato, non essendosi raggiunta alcuna certezza processuale sulla sua riconducibilità a IE EO TI e non essendo stata acquisita la prova dell'esistenza di un nesso di pertinenzialità tra il bene controverso e il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., contestato a IE EO TI. Si deduceva, in proposito, che AN MO, che era la ON del minore GI CO TI, al momento dell'acquisto del bene immobile oggetto del sequestro, tenuto conto dei redditi percepiti, disponeva delle risorse economiche necessarie a effettuare l'acquisizione controversa che gli derivano sia dall'attività lavorativa svolta, sia da altre somme di denaro, che gli provenivano dal suo nucleo familiare;
risorse finanziarie sulle quali, a fronte delle specifiche deduzioni difensive, incentrate sulla consulenza tecnica di parte prodotta in giudizio, il Tribunale del riesame di RO aveva omesso di soffermarsi. Ne discendeva che il Tribunale del riesame di RO aveva omesso di pronunciarsi sulle censure difensive, fondando il giudizio di conferma del 2 provvedimento cautelare impugnato sul collegamento, indimostrato, esistente tra GI CO TI e IE EO TI, che non solo era affermato in termini assertivi, ma era addirittura contraddetto dalle risultanze contabili allegate nell'interesse della ricorrente. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da AR TO, nella qualità di esercente la potestà genitoriale su GI CO TI, è infondato. 2. In via preliminare, deve rilevarsi che l'impugnazione in sede di legittimità dei provvedimenti cautelari reali adottati ex art. 240-bis cod. pen. soggiace ai limiti previsti dall'art. 325 cod. proc. pen., che ne consente la sindacabilità sia per violazione di legge sia per vizi motivazionali assoluti, tali da non consentire di rendere comprensibile il percorso argomentativo seguito dal giudice. Tali principi devono ritenersi applicabili anche alle ipotesi di sequestri preventivi disposti ai sensi dell'art. 12-sexies decreto-legge n. 306 del 1992, che, com'è noto, è stato novellato dall'art. 240-bis cod. pen., che è stato introdotto dall'art. 6 d.lgs. n. 21 del 2018. Nella materia cautelare reale, pertanto, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, con la conseguenza che devono escludersi dall'ambito dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi soltanto denunciare, ai sensi della lettera c) della stessa disposizione, la motivazione inesistente o meramente apparente, integrante la violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza di questa Corte, consolidatasi in materia di sequestro preventivo o probatorio, secondo cui: «Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01). La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre 3 che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice cautelare per ritenere giustificata l'ablazione, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno legittimato la decisione. In sede di legittimità, dunque, non è deducibile il vizio di motivazione dei provvedimenti emessi ex art. 240-bis cod. pen., a meno che questa non sia del tutto carente, presentando difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità; ovvero quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il percorso logico seguito dal giudice di merito;
ovvero, ancora, quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato l'adozione della misura cautelare reale (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893-01; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv. 252430- 01; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093-01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, Salerno, Rv. 221437-01). Questo orientamento ermeneutico si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale consolidato e risalente nel tempo - che deve ritenersi applicabile alle ipotesi di impugnazioni proposte ai sensi del combinato disposto degli artt. 240-bis cod. pen. e 325 cod. proc. pen. -, che è possibile esplicitare richiamando il seguente, insuperato, principio di diritto: «In tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice» (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01). 3. Nella cornice ermeneutica descritta nel paragrafo precedente occorre evidenziare che l'unità immobiliare sottoposta a sequestro, ai sensi dell'art. 12- 4 sexies decreto-legge n. 306 del 1992, era ubicata a Cetraro ed era costituita da un immobile destinato ad abitazione civile, sito in Via Macchia di Mare. Si consideri, innanzitutto, che la difesa della parte ricorrente, attraverso una, pur estesa, parte narrativa, articolava una serie di considerazioni di natura esclusivamente fattuale, finalizzate a sollecitare inammissibili valutazioni di merito e a esprimere meri dissensi valutativi sul compendio probatorio acquisito dal Tribunale del riesame di RO, che non possono assumere alcun rilievo alla stregua dei parametri rilevanti ex art. 606 cod. proc. pen. Deve, al contempo, osservarsi che la difesa di AR TO, nella qualità di esercente la potestà genitoriale su GI CO TI Angela, non forniva indicazioni utili all'individuazione dei segmenti motivazionali dell'ordinanza impugnata rilevanti ai fini dell'accoglimento della richiesta di revoca del sequestro preventivo del bene immobile controverso, su cui occorreva soffermarsi analiticamente. Secondo il Tribunale del riesame di RO, anche a volere ipotizzare l'effettivo coinvolgimento nell'acquisizione immobiliare in esame di AN MO, che era la ON del minore GI CO TI, non si riteneva dimostrato che la congiunta disponesse delle somme necessarie a effettuare l'acquisto del bene controverso, tenuto conto dei redditi percepiti dalla congiunta, che, all'evidenza, erano insufficienti a consentire l'acquisto del bene sequestrato. Peraltro, l'acquisto dell'immobile era avvenuto con modalità alquanto inusuali, atteso che dell'importo di 70.000,00 euro stabilito per la compravendita, la somma di 40.000,00 euro sarebbe stata versata nel corso del 2004, quando GI CO TI non era ancora nato. Senza considerare, per altro verso, che anche a volere ritenere adeguate le risorse reddituali di AN MO, le somme prestate da quest'ultima andavano restituite, lasciando irrisolto il problema della disponibilità dell'importo occorrente per l'acquisizione controversa, rispetto alla quale la consulenza tecnica di parte richiamata nell'interesse della ricorrente è ininfluente. Sul punto, non possono che richiamarsi le conclusioni alle quali giungeva il Tribunale del riesame di RO, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 3 dell'ordinanza impugnata, osservava: «Nel caso in esame il gravato provvedimento ha assolto a tale onere probatorio evidenziando come l'acquirente del bene intestato al minore, e cioè la ON MO AN non avesse da sé le risorse necessarie per procedere all'acquisto avvenuto». 4. In questa cornice, deve rilevarsi ulteriormente che il Tribunale del riesame di RO, per giungere alla conferma del provvedimento impugnata, richiamava impropriamente la giurisprudenza di questa Corte sull'onere di prova 5 dell'intestazione fittizia dei beni confiscati (Sez. 6, n. 26041 del 04/07/2013, Purpo, Rv. 257085-01), senza considerare che la misura ablatoria era adottata nei confronti di AR AS ex art. 240-bis cod. pen. Tuttavia, tale improprio richiamo giurisprudenziale, non inficia il percorso argomentativo seguito dal Tribunale del riesame di RO, che pure si deve rettificare, che appare fondato su una ricostruzione ineccepibile della posizione della ricorrente, nel contesto dell'incontroversa sproporzione reddituale che non consentiva di ritenere legittimamente acquisito il bene controverso. Le deduzioni difensive, infatti, non appaiono idonee a confutare l'assunto accusatorio, atteso che l'intestazione del bene controverso e le allegazioni generiche fornite in ordine alle disponibilità finanziarie del nucleo familiare della ricorrente imponevano di applicare la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale di cui all'art. 240-bis cod. pen. che «opera, oltre che in relazione ai beni del condannato, anche in riferimento ai beni intestati al coniuge dello stesso, qualora la sproporzione tra il patrimonio nella titolarità del coniuge e l'attività lavorativa svolta dallo stesso, confrontata con le altre circostanze che caratterizzano il fatto concreto, appaia dimostrativa della natura simulata dell'intestazione» (Sez. 2, n. 3620 del 12/12/2013, dep. 2014, Patanè, Rv. 258790-01). Né potrebbe essere diversamente, dovendosi, in proposito, richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui «la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale opera, oltre che in relazione ai beni del condannato, anche per quelli intestati al coniuge e ai figli, qualora la sproporzione tra il patrimonio nella titolarità di tali soggetti e l'attività lavorativa dagli stessi svolta, rapportata alle ulteriori circostanze del fatto concreto, appaia dimostrativa della natura simulata dell'intestazione» (Sez. 2, n. 23937 del 20/05/2022, Mancini, Rv. 283177-01). La parte ricorrente, invero, anziché formulare inammissibili censure fattuali, finalizzate a rivalutare le modalità di acquisizione dell'immobile controverso e la qualificazione giuridica della vicenda contrattuale presupposta (Sez. 2, n. 7462 del 30/01/2018, Lunardi, Rv. 272091-01; Sez. 6, n. 28267 del 10/05/2017, Buzzerio, Rv. 270144-01; Sez. 1, n. 13387 del 16/05/2013, dep. 2014, Rossi, Rv. 259730-01; Sez. 6, n. 6578 del 25/01/2013, Piacentini, Rv. 254543-01), avrebbe dovuto confrontarsi analiticamente con le conclusioni del Tribunale del riesame di RO, che erano incentrate sulle disponibilità finanziarie di AN MO, come detto, inadeguate. Tutto questo comportava che la difesa della ricorrente, relativamente ai profili contabili censurati, non si poteva limitare a richiamare le disponibilità finanziarie del nucleo familiare, peraltro allargato, di GI CO TI, ma avrebbe dovuto esplicitare le ragioni che non 6 consentivano di recepire la prospettazione accusatoria e di ritenere ingiustificata la significativa sproporzione reddituale oggetto di vaglio. 5. Per queste ragioni, il ricorso proposto da AR TO, nella qualità di esercente la potestà genitoriale su GI CO TI, deve essere rigettato, con la conseguente condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18 ottobre 2022.