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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/07/2025, n. 2770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2770 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12883/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda civile
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
Il Tribunale di Bari Seconda Sezione Civile in composizione monocratica ed in persona del
Giudice Onorario, dr.ssa Rosalba Campanaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'esito della udienza dell'11.07.2025, celebrata in trattazione scritta ex art.281 sexies c.p.c., nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 12883/2021 del Ruolo Generale promossa da:
p. iva ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 [...]
elettivamente domiciliata in Bari, al Corso Vittorio Emanuele II n. 179, presso lo studio Parte_2 degli avv.ti Raffaele Bia (c.f. ) e Michele Bia (c.f. ) dai C.F._1 C.F._2 quali è rappresentata e difesa, giusta mandato a margine del presente atto;
- attrice – convenuta in riconvenzionale– contro
(cf. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._3 Parte_3
), elettivamente domiciliati in Altamura, alla Via Cavour, 1, presso lo studio C.F._4 dell'avv. Luigi Castoro (c.f. ), che li rappresenta e difende unitamente all'avv. C.F._5
Domenico Creanza (c.f. ) come da procura in atti;
C.F._6
- convenuti -attori in riconvenzionale -
Conclusioni: come da note di trattazione scritta costituenti parte integrante del verbale di udienza.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione notificato il 12.10.2021, quale gestore di Parte_1 una sala ricevimenti sita in Palo del Colle, alla contrada Auricarro, ha convenuto in giudizio i coniugi e chiedendo la condanna al pagamento, in solido tra loro, Controparte_1 Controparte_2 di €. 23.285,26, quale corrispettivo ancora dovuto per il banchetto nuziale svoltosi in data 26.07.2021.
pagina 1 di 6 Ha spiegato che detta somma avrebbe dovuto essere versata “prima del taglio della torta”, come previsto da contratto del 1°.12.2018, ma che i convenuti non avevano inteso pagare a causa del furto subito da parte di ignoti nel corso del ricevimento.
Nello specifico l'attrice ha allegato che:
a. tra i servizi resi agli sposi era compreso anche l'uso di una stanza destinata ad ospitarli a conclusione del ricevimento, stanza dotata di cassaforte saldata a sbarre di ferro infisse nella muratura e inglobata all'interno di un mobile di arredamento;
b.- gli sposi ed i loro genitori, acquisita la disponibilità della stanza già prima dell'inizio del ricevimento, avevano via via inserito in cassaforte le buste contenenti denaro contante, valori e titoli ricevuti in regalo;
c.- verso le 00:45, la mamma della sposa e la sposa, entrando nella suddetta stanza, notavano che la cassaforte era stata divelta e asportata;
di tanto avvisavano i referenti della struttura che si attivavano prontamente per chiedere l'intervento dei Carabinieri e nel contempo accertavano che nella stanza non vi erano evidenti segni di effrazione né sulla porta in ferro né sulla porta finestra a ridosso del terrazzo, attraverso il quale si erano introdotti i due malfattori ripresi dalla telecamera posta sul retro della villa.
L'attrice, dunque, declinando ogni responsabilità risarcitoria invocata stragiudizialmente dai convenuti ai sensi dell'art. 1783 c.c., ha concluso come sopra.
Costituendosi in giudizio, i coniugi e hanno Controparte_1 Controparte_2 sostanzialmente confermato i fatti storici come ricostruiti dalla controparte specificando tuttavia che il contratto concluso con l'attrice prevedeva, tra le diverse prestazioni a carico di quest'ultima, non solo il ricevimento nuziale ma anche l'alloggio in camera suite per gli sposi e che da tale specifico servizio derivava la responsabilità di cui agli artt. 1783, 1785 bis e 1785 c.c.
Hanno inoltre dedotto che, in seguito al furto, essi avevano riportato un danno di € 51.980,00, poiché venivano trafugarti i doni ricevuti dagli invitati in denaro contante nonché i bracciali per i testimoni, degli orecchini ed un bracciale della sposa.
Spiegavano pertanto domanda risarcitoria in via riconvenzionale per la somma di € 23.285,26, così determinata previa compensazione con la somma ancora dovuta a saldo del corrispettivo pattuito.
I.2. Ciò premesso, deve rilevarsi che il fatto che il banchetto nuziale si sia svolto presso la sala ricevimenti di ” in data 26.07.2021 e che siano stati resi anche i relativi servizi Parte_1 accessori tra cui l'alloggio nella suite-sposi e il fatto che nella tarda serata, durante i festeggiamenti, due ignoti abbiano commesso il furto della cassaforte della camera-suite occupata dai convenuti sono tutte circostanze non contestate e provate sia documentalmente che in base alle dichiarazioni rese dai testimoni. pagina 2 di 6 Sono invero prodotti agli atti:
- la copia del contratto del ricevimento nuziale al prezzo di € 170,00 a persona oltre costi accessori per menù staff, menù baby, oneri SIAE e cocktail joe bar con servizi inclusi di baby-sitting e suite-sposi
(docc.
1-2 fasc. attoreo)
- la copia della denuncia di furto presentata da , quale socio di Controparte_3 Parte_1
e responsabile della struttura (doc. n.3 fasc. attoreo) nonché la copia dei verbali-denuncia dei
[...] convenuti (cfr. fasc. convenuti) da cui si evince che ignoti si siano introdotti all'interno della stanza- suite occupata dagli sposi attraverso la porta-finestra, asportando completamente la cassaforte riposta all'interno dell'armadio, che custodiva denaro contante, assegni e monili preziosi.
Ciò premesso, si ritiene che la domanda attorea possa essere accolta;
quanto alla domanda riconvenzionale si osserva quanto segue.
I convenuti lamentano che durante il ricevimento nunziale, verso le ore 00:30, la sposa
[...]
, saliva in stanza con la madre ed il parrucchiere Parte_3 Testimone_1 CP_4
e notava che lo sportello che occultava la cassaforte, posta all'interno di un armadio, era stato
[...] aperto e dal suo interno la cassaforte era stata asportata con tutto il suo contenuto, costituito dai doni in denaro contante e titoli ricevuti dagli invitati, nonché dai bracciali per i testimoni, da un paio di orecchini e da un bracciale della sposa (cfr. dichiarazioni dei testi e Testimone_1 escussi all'udienza del 5.05.2023 - elenco doni e nominativi e autodichiarazioni Testimone_2 sottoscritte dagli invitati al banchetto nuziale - all.ti fasc. convenuti).
La comunicava nell'immediatezza tale circostanza al direttore di sala che a sua volta chiamava i CP_2
Carabinieri, i quali giungevano sul posto per le indagini;
venivano inoltre visionate le telecamere della struttura ove si vedevano due soggetti ignoti che, con l'aiuto di una scala, salivano sul terrazzo su cui affacciava la porta-finestra della suite per poi tornare indietro lungo lo stesso percorso con un sacco, il tutto nel giro di 10 minuti circa (cfr. dichiarazione del teste , escusso all'udienza del Controparte_3
24.02.2023, quale responsabile della sala ricevimenti).
Ritenendo di dover ascrivere la responsabilità di detto furto al gestore della sala ricevimenti ex artt.1783 c.c. e 1786 c.c. hanno chiesto alla società attrice il risarcimento di tutti i danni subiti, quantificati in €.51.980,00, previa compensazione con quanto ancora dovuto a titolo di saldo del corrispettivo.
La società attrice afferma invece che la responsabilità del furto non può esserle imputata in quanto:
(i) - la camera in questione, pertinenza della sala ricevimenti, costituisce una comodità offerta agli sposi per trascorrere la prima notte di nozze senza dover affrontare il disagio del trasferimento in albergo;
pagina 3 di 6 (ii) - in considerazione della natura accessoria e gratuita di tale servizio, non può equipararsi lo stesso ad un contratto di albergo;
(iii) gli sposi hanno mantenuto la gestione esclusiva del denaro ricevuto in dono per tutta la durata del banchetto, omettendone la consegna in custodia all'attrice.
Sullo specifico punto , in sede di interrogatorio formale reso all'udienza del Controparte_1
2.12.22, ha dichiarato che “… sin dall'inizio del ricevimento abbiamo ricevuto in dotazione la chiave di ingresso della Suite che abbiamo mantenuto nel corso di tutto il ricevimento” e confermato che “gli sposi hanno mantenuto la gestione esclusiva del denaro ricevuto in dono per tutta la durata del banchetto” (capitolo n. 8 della memoria istruttoria di parte attrice).
Allo stesso modo la convenuta , interrogata all'udienza del 27.1.2023, ha Controparte_2 confermato che “ è stata presa in consegna dagli sposi sin dall'inizio del ricevimento Pt_4 mantenendone l'uso esclusivo” e che “Gli sposi hanno mantenuto la gestione esclusiva del denaro ricevuto in dono per tutta la durata del banchetto” precisando che “abbiamo ricoverato nella cassaforte il denaro ricevuto di volta in volta” (capp. sub 7-8 memoria istruttoria di parte attrice)
Il teste - direttore della “ ” e presente al ricevimento nuziale – Testimone_3 Parte_1 escusso all'udienza del 5.05.2023, ha dichiarato: “io stesso ho accolto gli sposi al momento del loro arrivo in struttura e per quanto riguarda la suite ci siamo recati insieme nella suite posta al primo piano e a quel punto ho consegnato agli sposi le chiavi della camera e quella della cassaforte”; confermando che “gli sposi hanno mantenuto la gestione esclusiva del denaro ricevuto in dono per tutta la durata del banchetto”.
Dall'esame del documento contrattuale e dalle dichiarazioni innanzi richiamate si trae, da un lato, che la disponibilità della suite per la prima notte di nozze costituisce un servizio accessorio al ricevimento nuziale, oggetto del contratto, dall'altra che i doni nuziali e i gioielli non sono stati consegnati direttamente alla struttura.
Aldilà delle caratteristiche della suite circa l'allocazione degli accessi ed in particolare della porta finestra da cui sarebbero entrati i malfattori, - che non presentava evidenti segni di effrazione – e a prescindere dalle caratteristiche della cassaforte asportata, inglobata in un armadio, nel caso in esame, un punto è pacificamente ammesso tra le parti: gli sposi hanno mantenuto la gestione della suite, della cassaforte e dei regali ricevuti e dei preziosi per tutta la durata del banchetto e sino alla scoperta del furto.
Non si ravvede, nella specie, alcuna responsabilità della società convenuta ex recepto in quanto non sussiste alcun nesso causale tra la condotta della o dei suoi dipendenti e l'evento Parte_1 dannoso (furto ad opera di ignoti) che ha dato origine alla presente controversia. pagina 4 di 6 Infatti, premesso in linea generale che la disciplina dettata dagli art.1783 e seguenti si applica anche ai ristoranti (e tale può considerarsi una sala ricevimenti) - stante l'equiparazione di tale attività a quella alberghiera ex art. 1786 cc - deve però rilevarsi come la cd. responsabilità ex recepto del ristoratore - come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità - sussista solo per le cose non consegnategli in custodia ma per le quali sia necessario che il cliente si liberi per un miglior godimento della prestazione, come per esempio il cappotto, il cappello o l'ombrello, mentre restano sotto la diretta sorveglianza del cliente tutti gli altri beni che non costituiscono intralcio per la consumazione del pasto e della cui sottrazione pertanto il ristoratore non deve quindi risponderne, come la borsa, il portafogli o il cellulare (Cass. Civ. 8268/87, Tribunale Milano n. 4342/2012).
Invero, l'obbligo di sorveglianza per la tutela delle cose portate in albergo dal cliente e non consegnate in custodia è più esteso di quello incombente al ristoratore.
Infatti, per l'albergatore sussiste la responsabilità per tutte le cose portate dal cliente in albergo, mentre per il ristoratore tale responsabilità, per le cose non affidategli in custodia, sussiste solo per quelle di cui è opportuno liberarsi per il miglior godimento del servizio (cappotto, cappello, ombrello), restando invece sotto il controllo e sotto la responsabilità del cliente tutte le altre che non costituiscano intralcio alla consumazione del pasto (Cass. Sent. n. 10393/91).
Nel caso di specie, si ritiene che i doni nuziali e i preziosi trafugati dalla cassaforte non costituissero beni di intralcio al godimento del ricevimento nuziale, ben potendo essere custoditi direttamente dagli sposi durante il banchetto ed i relativi festeggiamenti.
In tal caso, infatti, la Cassazione ha affermato l'equivocità della circostanza ai fini dell'affidamento del bene in custodia al gestore, potendo esso restare nella sfera di controllo del cliente (Cass. sent.
n.1537/97).
Allo stato, pertanto, la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti deve essere respinta.
II. Le spese, in ragione della particolarità della fattispecie, vengono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) In accoglimento della domanda attorea, condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore della società attrice in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento della somma di €. 23.285,26 a titolo di corrispettivo dovuto a saldo del ricevimento nuziale svoltosi in data 26.07.2021, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
2) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti;
3) compensa le spese di lite. pagina 5 di 6 Così deciso in Bari, 11.07.2025
IL GIUDICE ONORARIO
(dr.ssa Rosalba Campanaro)
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda civile
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
Il Tribunale di Bari Seconda Sezione Civile in composizione monocratica ed in persona del
Giudice Onorario, dr.ssa Rosalba Campanaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'esito della udienza dell'11.07.2025, celebrata in trattazione scritta ex art.281 sexies c.p.c., nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 12883/2021 del Ruolo Generale promossa da:
p. iva ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 [...]
elettivamente domiciliata in Bari, al Corso Vittorio Emanuele II n. 179, presso lo studio Parte_2 degli avv.ti Raffaele Bia (c.f. ) e Michele Bia (c.f. ) dai C.F._1 C.F._2 quali è rappresentata e difesa, giusta mandato a margine del presente atto;
- attrice – convenuta in riconvenzionale– contro
(cf. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._3 Parte_3
), elettivamente domiciliati in Altamura, alla Via Cavour, 1, presso lo studio C.F._4 dell'avv. Luigi Castoro (c.f. ), che li rappresenta e difende unitamente all'avv. C.F._5
Domenico Creanza (c.f. ) come da procura in atti;
C.F._6
- convenuti -attori in riconvenzionale -
Conclusioni: come da note di trattazione scritta costituenti parte integrante del verbale di udienza.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione notificato il 12.10.2021, quale gestore di Parte_1 una sala ricevimenti sita in Palo del Colle, alla contrada Auricarro, ha convenuto in giudizio i coniugi e chiedendo la condanna al pagamento, in solido tra loro, Controparte_1 Controparte_2 di €. 23.285,26, quale corrispettivo ancora dovuto per il banchetto nuziale svoltosi in data 26.07.2021.
pagina 1 di 6 Ha spiegato che detta somma avrebbe dovuto essere versata “prima del taglio della torta”, come previsto da contratto del 1°.12.2018, ma che i convenuti non avevano inteso pagare a causa del furto subito da parte di ignoti nel corso del ricevimento.
Nello specifico l'attrice ha allegato che:
a. tra i servizi resi agli sposi era compreso anche l'uso di una stanza destinata ad ospitarli a conclusione del ricevimento, stanza dotata di cassaforte saldata a sbarre di ferro infisse nella muratura e inglobata all'interno di un mobile di arredamento;
b.- gli sposi ed i loro genitori, acquisita la disponibilità della stanza già prima dell'inizio del ricevimento, avevano via via inserito in cassaforte le buste contenenti denaro contante, valori e titoli ricevuti in regalo;
c.- verso le 00:45, la mamma della sposa e la sposa, entrando nella suddetta stanza, notavano che la cassaforte era stata divelta e asportata;
di tanto avvisavano i referenti della struttura che si attivavano prontamente per chiedere l'intervento dei Carabinieri e nel contempo accertavano che nella stanza non vi erano evidenti segni di effrazione né sulla porta in ferro né sulla porta finestra a ridosso del terrazzo, attraverso il quale si erano introdotti i due malfattori ripresi dalla telecamera posta sul retro della villa.
L'attrice, dunque, declinando ogni responsabilità risarcitoria invocata stragiudizialmente dai convenuti ai sensi dell'art. 1783 c.c., ha concluso come sopra.
Costituendosi in giudizio, i coniugi e hanno Controparte_1 Controparte_2 sostanzialmente confermato i fatti storici come ricostruiti dalla controparte specificando tuttavia che il contratto concluso con l'attrice prevedeva, tra le diverse prestazioni a carico di quest'ultima, non solo il ricevimento nuziale ma anche l'alloggio in camera suite per gli sposi e che da tale specifico servizio derivava la responsabilità di cui agli artt. 1783, 1785 bis e 1785 c.c.
Hanno inoltre dedotto che, in seguito al furto, essi avevano riportato un danno di € 51.980,00, poiché venivano trafugarti i doni ricevuti dagli invitati in denaro contante nonché i bracciali per i testimoni, degli orecchini ed un bracciale della sposa.
Spiegavano pertanto domanda risarcitoria in via riconvenzionale per la somma di € 23.285,26, così determinata previa compensazione con la somma ancora dovuta a saldo del corrispettivo pattuito.
I.2. Ciò premesso, deve rilevarsi che il fatto che il banchetto nuziale si sia svolto presso la sala ricevimenti di ” in data 26.07.2021 e che siano stati resi anche i relativi servizi Parte_1 accessori tra cui l'alloggio nella suite-sposi e il fatto che nella tarda serata, durante i festeggiamenti, due ignoti abbiano commesso il furto della cassaforte della camera-suite occupata dai convenuti sono tutte circostanze non contestate e provate sia documentalmente che in base alle dichiarazioni rese dai testimoni. pagina 2 di 6 Sono invero prodotti agli atti:
- la copia del contratto del ricevimento nuziale al prezzo di € 170,00 a persona oltre costi accessori per menù staff, menù baby, oneri SIAE e cocktail joe bar con servizi inclusi di baby-sitting e suite-sposi
(docc.
1-2 fasc. attoreo)
- la copia della denuncia di furto presentata da , quale socio di Controparte_3 Parte_1
e responsabile della struttura (doc. n.3 fasc. attoreo) nonché la copia dei verbali-denuncia dei
[...] convenuti (cfr. fasc. convenuti) da cui si evince che ignoti si siano introdotti all'interno della stanza- suite occupata dagli sposi attraverso la porta-finestra, asportando completamente la cassaforte riposta all'interno dell'armadio, che custodiva denaro contante, assegni e monili preziosi.
Ciò premesso, si ritiene che la domanda attorea possa essere accolta;
quanto alla domanda riconvenzionale si osserva quanto segue.
I convenuti lamentano che durante il ricevimento nunziale, verso le ore 00:30, la sposa
[...]
, saliva in stanza con la madre ed il parrucchiere Parte_3 Testimone_1 CP_4
e notava che lo sportello che occultava la cassaforte, posta all'interno di un armadio, era stato
[...] aperto e dal suo interno la cassaforte era stata asportata con tutto il suo contenuto, costituito dai doni in denaro contante e titoli ricevuti dagli invitati, nonché dai bracciali per i testimoni, da un paio di orecchini e da un bracciale della sposa (cfr. dichiarazioni dei testi e Testimone_1 escussi all'udienza del 5.05.2023 - elenco doni e nominativi e autodichiarazioni Testimone_2 sottoscritte dagli invitati al banchetto nuziale - all.ti fasc. convenuti).
La comunicava nell'immediatezza tale circostanza al direttore di sala che a sua volta chiamava i CP_2
Carabinieri, i quali giungevano sul posto per le indagini;
venivano inoltre visionate le telecamere della struttura ove si vedevano due soggetti ignoti che, con l'aiuto di una scala, salivano sul terrazzo su cui affacciava la porta-finestra della suite per poi tornare indietro lungo lo stesso percorso con un sacco, il tutto nel giro di 10 minuti circa (cfr. dichiarazione del teste , escusso all'udienza del Controparte_3
24.02.2023, quale responsabile della sala ricevimenti).
Ritenendo di dover ascrivere la responsabilità di detto furto al gestore della sala ricevimenti ex artt.1783 c.c. e 1786 c.c. hanno chiesto alla società attrice il risarcimento di tutti i danni subiti, quantificati in €.51.980,00, previa compensazione con quanto ancora dovuto a titolo di saldo del corrispettivo.
La società attrice afferma invece che la responsabilità del furto non può esserle imputata in quanto:
(i) - la camera in questione, pertinenza della sala ricevimenti, costituisce una comodità offerta agli sposi per trascorrere la prima notte di nozze senza dover affrontare il disagio del trasferimento in albergo;
pagina 3 di 6 (ii) - in considerazione della natura accessoria e gratuita di tale servizio, non può equipararsi lo stesso ad un contratto di albergo;
(iii) gli sposi hanno mantenuto la gestione esclusiva del denaro ricevuto in dono per tutta la durata del banchetto, omettendone la consegna in custodia all'attrice.
Sullo specifico punto , in sede di interrogatorio formale reso all'udienza del Controparte_1
2.12.22, ha dichiarato che “… sin dall'inizio del ricevimento abbiamo ricevuto in dotazione la chiave di ingresso della Suite che abbiamo mantenuto nel corso di tutto il ricevimento” e confermato che “gli sposi hanno mantenuto la gestione esclusiva del denaro ricevuto in dono per tutta la durata del banchetto” (capitolo n. 8 della memoria istruttoria di parte attrice).
Allo stesso modo la convenuta , interrogata all'udienza del 27.1.2023, ha Controparte_2 confermato che “ è stata presa in consegna dagli sposi sin dall'inizio del ricevimento Pt_4 mantenendone l'uso esclusivo” e che “Gli sposi hanno mantenuto la gestione esclusiva del denaro ricevuto in dono per tutta la durata del banchetto” precisando che “abbiamo ricoverato nella cassaforte il denaro ricevuto di volta in volta” (capp. sub 7-8 memoria istruttoria di parte attrice)
Il teste - direttore della “ ” e presente al ricevimento nuziale – Testimone_3 Parte_1 escusso all'udienza del 5.05.2023, ha dichiarato: “io stesso ho accolto gli sposi al momento del loro arrivo in struttura e per quanto riguarda la suite ci siamo recati insieme nella suite posta al primo piano e a quel punto ho consegnato agli sposi le chiavi della camera e quella della cassaforte”; confermando che “gli sposi hanno mantenuto la gestione esclusiva del denaro ricevuto in dono per tutta la durata del banchetto”.
Dall'esame del documento contrattuale e dalle dichiarazioni innanzi richiamate si trae, da un lato, che la disponibilità della suite per la prima notte di nozze costituisce un servizio accessorio al ricevimento nuziale, oggetto del contratto, dall'altra che i doni nuziali e i gioielli non sono stati consegnati direttamente alla struttura.
Aldilà delle caratteristiche della suite circa l'allocazione degli accessi ed in particolare della porta finestra da cui sarebbero entrati i malfattori, - che non presentava evidenti segni di effrazione – e a prescindere dalle caratteristiche della cassaforte asportata, inglobata in un armadio, nel caso in esame, un punto è pacificamente ammesso tra le parti: gli sposi hanno mantenuto la gestione della suite, della cassaforte e dei regali ricevuti e dei preziosi per tutta la durata del banchetto e sino alla scoperta del furto.
Non si ravvede, nella specie, alcuna responsabilità della società convenuta ex recepto in quanto non sussiste alcun nesso causale tra la condotta della o dei suoi dipendenti e l'evento Parte_1 dannoso (furto ad opera di ignoti) che ha dato origine alla presente controversia. pagina 4 di 6 Infatti, premesso in linea generale che la disciplina dettata dagli art.1783 e seguenti si applica anche ai ristoranti (e tale può considerarsi una sala ricevimenti) - stante l'equiparazione di tale attività a quella alberghiera ex art. 1786 cc - deve però rilevarsi come la cd. responsabilità ex recepto del ristoratore - come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità - sussista solo per le cose non consegnategli in custodia ma per le quali sia necessario che il cliente si liberi per un miglior godimento della prestazione, come per esempio il cappotto, il cappello o l'ombrello, mentre restano sotto la diretta sorveglianza del cliente tutti gli altri beni che non costituiscono intralcio per la consumazione del pasto e della cui sottrazione pertanto il ristoratore non deve quindi risponderne, come la borsa, il portafogli o il cellulare (Cass. Civ. 8268/87, Tribunale Milano n. 4342/2012).
Invero, l'obbligo di sorveglianza per la tutela delle cose portate in albergo dal cliente e non consegnate in custodia è più esteso di quello incombente al ristoratore.
Infatti, per l'albergatore sussiste la responsabilità per tutte le cose portate dal cliente in albergo, mentre per il ristoratore tale responsabilità, per le cose non affidategli in custodia, sussiste solo per quelle di cui è opportuno liberarsi per il miglior godimento del servizio (cappotto, cappello, ombrello), restando invece sotto il controllo e sotto la responsabilità del cliente tutte le altre che non costituiscano intralcio alla consumazione del pasto (Cass. Sent. n. 10393/91).
Nel caso di specie, si ritiene che i doni nuziali e i preziosi trafugati dalla cassaforte non costituissero beni di intralcio al godimento del ricevimento nuziale, ben potendo essere custoditi direttamente dagli sposi durante il banchetto ed i relativi festeggiamenti.
In tal caso, infatti, la Cassazione ha affermato l'equivocità della circostanza ai fini dell'affidamento del bene in custodia al gestore, potendo esso restare nella sfera di controllo del cliente (Cass. sent.
n.1537/97).
Allo stato, pertanto, la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti deve essere respinta.
II. Le spese, in ragione della particolarità della fattispecie, vengono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) In accoglimento della domanda attorea, condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore della società attrice in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento della somma di €. 23.285,26 a titolo di corrispettivo dovuto a saldo del ricevimento nuziale svoltosi in data 26.07.2021, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
2) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti;
3) compensa le spese di lite. pagina 5 di 6 Così deciso in Bari, 11.07.2025
IL GIUDICE ONORARIO
(dr.ssa Rosalba Campanaro)
pagina 6 di 6