Sentenza 2 dicembre 2009
Massime • 1
Determina una nullità di ordine generale di carattere assoluto, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, l'omesso avviso all'interessato, nel procedimento per opposizione davanti al tribunale della prevenzione avverso i provvedimenti del giudice delegato, della data dell'udienza camerale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/12/2009, n. 49373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49373 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 02/12/2009
Dott. GIORDANO Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 3276
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 27643/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA AR NE, nata a [...] il [...];
avverso l'ordinanza pronunciata in data 28 gennaio 2009 dal Tribunale di Crotone;
udita la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. STABILE Carmine, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Crotone, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava, sentito il parere del pubblico ministero, l'istanza, presentata nell'interesse di CA AR NE ai sensi dell'art. 666 c.p.p., intesa ad ottenere l'autorizzazione a concedere in locazione a terzi un'unità immobiliare, situata in Cornaredo, sottoposta a misura di prevenzione reale adottata nei confronti di CA Costantino. Osservava che già con precedente provvedimento del 9 dicembre 2008 erano state esaminate e disattese le medesime doglianze rivolte al provvedimento di rigetto di analoga richiesta adottato dal giudice delegato alla procedura L. 31 maggio 1965, n. 575, ex art. 2 sexies. Rilevava, poi, che la sopravvenuta declaratoria di nullità del provvedimento che aveva applicato al CA C. la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza non aveva avuto incidenza alcuna sulla misura di prevenzione "reale" in quanto "il procedimento di prevenzione personale era ancora pendente".
2. Avverso l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della condannata, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo lamenta la nullità del provvedimento impugnato perché adottato, in violazione dell'art. 34 c.p.p., da un collegio il cui Presidente aveva emesso, in qualità di giudice delegato, il provvedimento oggetto dell'incidente di esecuzione.
2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 666 c.p.p., comma 3, per avere il Tribunale provveduto de plano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Il secondo motivo del ricorso, il cui esame è logicamente preliminare, è fondato (resta assorbito il primo motivo). Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (cfr., ex plurimis, Cass. 1^ 15 ottobre 2003, Calabrò, RV 226478; Cass. 1^ 3 aprile 2000, Nicoletti, RV 216019), i provvedimenti assunti, nel corso della procedura di prevenzione a carico di soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, dal giudice delegato possono essere contestati mediante opposizione dinanzi al tribunale della prevenzione nella forma dell'incidente di esecuzione. Si applicano, dunque, le disposizioni contenute nell'art. 666 c.p.p., segnatamente quelle del comma 3, alla stregua del quale, fuori dei casi inammissibilità della richiesta di cui al comma 2, il giudice è tenuto a fissare la data dell'udienza in Camera di consiglio e a farne dare avviso alle parti e ai difensori.
E questa Corte ha ripetutamente chiarito (cfr., ex plurimis, Cass. 1^ 18 gennaio 1994, Sangiorgio, RV 196672; Cass. 1^ 19 novembre 1991, De Paola, RV 188711) che, nel procedimento di esecuzione, l'omesso avviso della data dell'udienza in Camera di consiglio all'interessato determina una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c), di carattere assoluto (in quanto da equipararsi all'omessa citazione dell'imputato), come tale rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.
4. La decisione impugnata va, pertanto, annullata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Crotone.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Crotone.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2009