Sentenza 18 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/01/2002, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2002 |
Testo completo
IN N0.0558/02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTES REM CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Moratione del contratto alchina, Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: fer rameshments R.G,N. 8607/99 - Presidente Dott. Mario SPADONE 11 - 1683 Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Cron. 191 - Rel. Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Rep. 1 Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere Ud. 17/04/01 Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE w ha pronunciato la seguente ReMe Juli Romani, S E NTENZA sul ricorso proposto da: est. SS GENNARO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA UBALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell'avvocato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE RINALDI V.. difeso dall'avvocato BELSITO NICOLA, Richiesta copia studio ■ giusta delega in atti;
IL SOLE 24 OR dal Sig.
1.55 per diritti - ricorrente ¡il 21 GEN 2002. IL CANCELLIERE
contro
TR PE DITTA S.n.c. in persona del €1,55 L.3000 CANCELLERIA legale rapp.te p.t. TR SI, elettivamente ex eige e domiciliato Vin ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CANELLERIA CORTE di CASSAZIONE, difeso dagli avvocatidella DH676801 PASQUALE, giusta delega in 2001 SI CE, PIZZUTI 652 atti;
-1- - controricorrente nonchè
contro
IF RL SE S.n.c.; - intimato avverso la sentenza n. 432/98 della Corte d'Appello di SALERNO, emessa il 06/07/98, 14/10/98;pp 1 --- udita la relazione della causa svolta nella pubblica ---- udienza del 17/04/01 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 12.3.1992 SS NA esponeva che in data 6.7.1991 aveva commissionato alla società Trapanese Supermobili di Pontecagnano una camera da letto e pranzo e soggiorno per il prezzouna camera da complessivo di £. 15.500.0000; che i mobili, camera da pranzo-specialmente quelli della soggiorno, consegnati in data 14.9.1991, presenta- vano dei difetti che erano stati immediatamente denunziati alla Soc. venditrice la quale aveva provveduto a ritirare la camera da pranzo- soggiorno, senza però provvedere alla sostituzione, sebbene più volte sollecitata;
che egli aveva versato l'intero importo pattuito. Tanto premesso con il suddetto atto conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Salerno la Trapanese Supermobili di Ersilio Trapanese Snc per sentire dichiarare la risoluzione del contratto di fornitura della camera da pranzo-soggiorno, stipulato in data 6.7.1991 per inadempimento della suddetta società, con la conseguente condanna della medesima alla restituzione del prezzo di £. 7.700.000, oltre rivalutazioni ed interessi, nonché al risarcimento dei danni. 3 La Soc. convenuta, costituitasi in giudizio, contestava le deduzioni dell'attore e impugnava la domanda chiedendone il rigetto;
proponeva domanda di garanzia nei confronti dell'impresa costruttrice dei mobili la quale restava contumace. L'adito Tribunale con sentenza del 21.5.96- 28.9.96 rigettava la domanda e condannava il SS al pagamento delle spese processuali. Avverso tale sentenza con atto notificato in 29.11.1996 proponeva appello il SS, il data quale assumendo che la Soc. Trapanese Supermobili a seguito della denunzia dei vizi aveva ritirato tutti i mobili della camera da pranzo-soggiorno per riparazioni, come emergeva dagli atti, che la Società appellata così operando aveva riconosciuto che i mobili erano difettosi, che i mobili della nuova fornitura, poiché presentavano gli stessi difetti, erano stati riportati indietro dagli stessi operai e non erano stati più riconsegnati, la Società appellata era parzialmente che inadempiente chiedeva che, in riforma dell'impu- gnata sentenza, venisse accolta la domanda proposta in primo grado con la condanna della Soc. Trapanese Supermobili anche alla restituzione della somma di dall'avv. Barba all'avv. £.
2.400.000 pagata 4 Pizzuti, nella qualità, per spese e competenze liquidate in primo grado e al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio. La Soc. Trapanese Supermobili, costituitasi in giudizio, resisteva al gravame e ne chiedeva il rigetto perché infondato in fatto e in diritto;
proponeva appello incidentale condizionato nei confronti del Mobilificio AN CA Snc di Pesaro chiedendo di essere garantita da questa ultima dalle avverse pretese. Con sentenza in data 6.7.1998 la corte di appello di Salerno respingeva l'appello principale, dichiarava assorbito l'appello incidentale, compen- sando tra le parti le spese del giudizio del secondo grado. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione SS NA con due motivi di gravame, illustrati con memoria. Resiste con controricorso la s.n.c. Ditta Trapanese Supermobili. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1490, 1230 e 1231 cod. civ., nonché omessa ed insuf- ficiente motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), 5 per avere la sentenza impugnata, senza una motiva- zione, affermato che con il riconoscimento da parte della venditrice dei vizi e con l'impegno dalla stessa assunto di eliminarli vi era stata novazione del rapporto originario. Col secondo motivo il ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 1490 cod. civ. nonché contraddittoria motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per non avere la sentenza impugnata indicato da quali elementi aveva tratto il convincimento che la venditrice aveva adempiuto all'obbligo di riconsegna dei mobili. ricorrente che dalla lettera Deduce il dell'avv. Barba dell'8.1.1992 richiamata non era desumibile tale consegna dal momento che nella stessa veniva precisato che, evidenziando la nuova fornitura gli stessi difetti, i fornitori avevano riportato indietro la merce. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione;
essi non sono fondati. Quanto al primo motivo il ricorrente non ha interesse a dolersi della configurabilità o meno di una novazione del rapporto nell'obbligo assunto dalla venditrice, una volta riconosciute i vizi, di eliminarli dal momento che l'affermata novazione è dall'onere della prova della valsa a rilevarlo denuncia de che, a seguito di tempestiva eccezione della società, egli avrebbe dovuto fornire. Quanto al secondo motivo le censure, come prospettate, non investo unun punto decisivo della controversia;
avendo il ricorrente chiesto la risoluzione del contratto, incombeva su di lui l'onere della prova di avere rifiutato la nuova consegna dei mobili per l'esistenza ancora dei vizi. La sentenza impugnata non nega tale rifiuto, ma precisa che lo stesso per conseguire gli effetti risolutori richiedeva la prova dal SS non fornita, come era suo onere, della persistenza dei difetti (cfr. Cass. sent. n. 1119/1993). Il ricorrente cerca artatamente di scindere i due momenti della riconsegna e della persistente dei vizi, mentre la stessa documentazione richiamata (lettera datata 8.1.1992) li individua cumulativamente. Rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
7 La Corte rigetta il ricorso e condanna il spese del presente ricorrente al pagamento delle giudizio, che liquida in £.1.122.300 (€ 578,62) di cui (€ 516,46) £.
1.000.000 per onorari. Così deciso in Roma il 17 aprile 2001 S lou ghiere est. Shridone IL CANCELLIERE C1 LE NE 18 GEN 2002 109T 129,11 1.2 APR 2002: 2 4567 20,66 15617 3177) (euro CENTO Area TOT. 11,9,77 Il Responsabile Service relyeziart (Dotsoa Mana Cranic p. (Dr. M. RACCHINI 8