Ordinanza collegiale 20 ottobre 2025
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 19/03/2026, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00626/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00864/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 864 del 2024, proposto da
CO US Di UC, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Scancarello e Vincenzo US Di Censo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Dogane e Monopoli - Direzione Interregionale per la Liguria, in persona del Direttore generale pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
Agenzia delle Dogane e Monopoli. Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e Valle D'Aosta - Sez. OC e CC, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del decreto rep. 0014798 del 23/04/2024, con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Interregionale per la Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, ha respinto l’istanza presentata da CO US Di UC volta a subentrare ex art. 25 legge n. 1293/1957 nella rivendita di CC n. 159 Ric. Lotto n. 0716.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Interregionale per la Liguria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa PA NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato presso la Segreteria del TAR Piemonte, Di UC CO impugnava l’atto indicato in epigrafe a mezzo del quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e Valle d’Aosta Sez. OC e CC (d’ora in avanti “ADM” o l’“Agenzia”) disponeva il rigetto della sua istanza di subentro nella RI IE RI CO Rivendita CC n. 159 Ric. Lotto n. 0716.
Dagli atti risultava che l’ADM, ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. 14.10.1958 n. 1074, con provvedimento prot. n. 0039677 datato 31.10.2023, contestualmente determinava la revoca della gestione della Sig. IE e disponeva con effetto immediato la chiusura della rivendita tabacchi con annessa ricevitoria del Lotto in via Di Nanni, 95/F Torino (TO).
Tale decisione era stata assunta constatando la sussistenza di pendenze fiscali e/o morosità verso l’Erario o verso l’agente della riscossione, di importo superiore a quello di cui all’art. 48 bis commi 1 e 2 bis del D.P.R. 29.09.1973, n. 602, costituenti grave violazione, tale da far venire meno le condizioni per istaurare il rapporto fiduciario fra concessionario e amministrazione.
Avverso tale provvedimento la precedente titolare proponeva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, tutt’ora pendente e tale anche alla data di adozione del provvedimento impugnato.
In data 07.12.2023, il ricorrente – figlio della precedente titolare – presentava istanza di subentro avvalendosi dell’art. 25 comma 4 della legge 1293/1975 come modificato dall’art. 7 legge 25/1986 ai sensi del quale “ è in facoltà dell'Amministrazione assegnare le rivendite ordinarie, vacanti del titolare e del coadiutore avente titolo, al coniuge, al parente entro il quarto grado o all'affine entro il terzo grado che abbia la disponibilità del locale ove è ubicata la rivendita […]”.
Con nota n. 4389 del 08.02.24, l’ADM comunicava preavviso di rigetto dell’istanza di assegnazione ai sensi della normativa sopracitata. L’Agenzia preannunciava che non fosse opportuno affidare la gestione della rivendita e della ricevitoria all’istante in quanto familiare di persona che aveva realizzato atti tali da determinare il venir meno del necessario rapporto fiduciario.
In data 23.04.24 l’Agenzia, con provvedimento n. 0014798, respingeva pertanto l’istanza del Sig. UC richiamando integralmente quanto contenuto nella nota datata febbraio 2024. A ciò aggiungeva la considerazione che egli non si era avvalso della facoltà prevista dall’art. 10 bis della legge n. 241/1990 di presentare memorie scritte ni fase procedimentale, mentre, al contrario, risultavano pervenute unicamente richieste dalla precedente e decaduta titolare, madre dell’istante.
Avverso tale provvedimento è insorto il ricorrente che deduce testualmente i seguenti motivi di impugnazione:
1. Eccesso di potere, violazione dell’interesse legittimo del Di UC CO nell’atto discrezionale della P.A. relativo all’ art. 25 comma 4 della L. 1293/57 come sostituito dall’art. 7 L. 25/1986.
2. Violazione del principio di buon andamento della P.A.
3. Difetto di motivazione ed inesistenza e contraddittorietà della motivazione. Difetto riscontrabile sia nel provvedimento di revoca della RI IE sia in quello de quo. Atti strettamente connessi tra di loro.
4. Eccesso di potere e violazione di legge dell’art. 24 della Costituzione – diritto di difesa dinanzi l’autorità Giudiziaria. Pretesa dall’ADM nei confronti della IE, di rinuncia/ impugnativa al Tar della revoca, in sede di richiesta di subentro nella tabaccheria del di lei figlio Di UC CO.
Le difese di parte resistente contestavano gli assunti di cui al ricorso introduttivo e chiedevano l’integrale reiezione delle pretese attoree.
Con ordinanza n. 1460/2025, stante le carenze nella documentazione in atti, le parti venivano invitate al deposito di documentazione ivi incluso il provvedimento impugnato.
In vista dell’udienza di discussione il ricorrente depositava memoria.
All’udienza dell’11.03.2026 il Collegio tratteneva la causa in decisione
DIRITTO
Premesso che esula dal perimetro del presente giudizio ogni valutazione circa la revoca disposta nei confronti della signora IE – la cui contestazione in questa sede sarebbe ad un tempo tardiva e inammissibile, stante il tempo trascorso e la pendenza di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica – in punto di fatto la revoca non risulta dagli atti né sospesa né annullata; pertanto, la sede è astrattamente suscettibile del richiesto subentro, in questa sede sub iudice .
I primi tre motivi di ricorso, vista la loro connessione logico-giuridica, possono essere esaminati congiuntamente e risultano infondati.
Il ricorrente sostiene che il rigetto dell’istanza di subentro sarebbe stato disposto sull’erronea considerazione che non fosse opportuno affidargli la gestione della rivendita in quanto appartenente allo stesso nucleo familiare della decaduta titolare, resasi responsabile di atti che hanno determinato il venire meno del rapporto fiduciario che deve intercorrere fra concessionario e amministrazione. In questo senso l’Agenzia avrebbe utilizzato l’inaccettabile logica del “ talis mater talis filius ” per emettere un provvedimento scollegato da qualsivoglia valutazione coerente e razionale.
Occorre evidenziare che la distribuzione dei tabacchi in Italia è regolata dalla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 – normativa che disciplina l’organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio – e dal regolamento di esecuzione emanato con il D.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1074.
L’art. 25 comma 4 della legge n. 1293/1975, come modificato dall’art. 7 legge n. 25/1986, stabilisce che “ è in facoltà dell'Amministrazione assegnare le rivendite ordinarie, vacanti del titolare e del coadiutore avente titolo, al coniuge, al parente entro il quarto grado o all'affine entro il terzo grado che abbia la disponibilità del locale ove è ubicata la rivendita […] ”.
La disposizione, nel qualificare il potere dell’ADM come una facoltà, esclude che in capo al soggetto richiedente possa configurarsi un diritto all’assegnazione di quanto oggetto di richiesta, essendo questa una scelta demandata a valutazioni discrezionali dell’amministrazione. A tal riguardo, quanto espresso dall’Agenzia in sede di rigetto della richiesta di subentro, è lontano dal sostanziarsi in una valutazione motivata nel solo senso di ritenere che il ricorrente possa replicare o emulare il comportamento della di lui madre. Al contrario, il Collegio ritiene che il provvedimento non sia censurabile e si fondi su valutazioni autonome e puntuali circa la posizione del ricorrente, configurandosi come espressione di un iter logico argomentativo razionale, conforme ai principi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione.
La ratio della norma sopracitata consiste nel salvaguardare la continuità dei servizi oggetto di monopolio affinché questi operino senza interruzioni, nell’ottica di mantenere stabile il servizio pubblico (ed evitare nocumento agli interessi fiscali); assume tuttavia particolare importanza, come correttamente evidenziato da parte resistente, la rilevanza dell’ intuitus personae nella scelta del soggetto cui affidare tale attività. Essa, infatti, non si sostanzia in un semplice contratto avente carattere commerciale, ma in un servizio pubblico che lo Stato affida in un regime di monopolio. Nel caso che ricorre l’ADM ha stilato un provvedimento all’interno del quale, considerando una serie di indici, chiarisce di aver desunto la più che verosimile intenzione della Sig.ra IE di continuare nella gestione della tabaccheria per il tramite del figlio, aggirando di fatto il provvedimento di revoca emesso nei suoi confronti.
L’ADM, infatti, correttamente osserva che il ricorrente non ha mai chiesto informazioni circa l’avanzamento della pratica, né ha mai presentato osservazioni successive al preavviso di rigetto; nella sostanza disinteressandosene; piuttosto tali richieste provenivano esclusivamente dalla madre. Inoltre, il ricorrente, prima di ora, non aveva manifestato interesse per la gestione della tabaccheria, avendo sempre svolto l’attività di perito elettronico.
Anche qualora si volesse considerare la circostanza che egli è proprietario del bar adiacente, resta comunque incerta la reale capacità di gestire la tabaccheria contestualmente e senza di fatto ricollocarvi la madre, dal momento che, solo in sede di ricorso, egli dichiara la disponibilità a rinunciare o ridurre il lavoro precedente per occuparsi della nuova e più remunerativa attività.
Ne deriva che il provvedimento stigmatizza un realistico e coerente quadro indiziario idoneo a giustificare l’esercizio della facoltà data alla pubblica amministrazione in termini giustificatamente negativi per l’istante
I motivi di ricorso sul punto devono quindi essere respinti.
Quanto al quarto motivo di impugnazione la censura è infondata. Si ribadisce che il presente giudizio, infatti, non afferisce al procedimento che ha portato alla revoca della concessione in favore della Sig.ra IE, quindi ogni doglianza sul punto appare inconferente.
Il ricorso deve pertanto essere complessivamente respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo respinge;
condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite, liquidate in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO PE, Presidente
PA NE, Consigliere, Estensore
Lorenzo RI Lico, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA NE | RO PE |
IL SEGRETARIO