Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 6 gennaio 1999 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2026 |
Commentari • 24
- 1. Il rebus del reddito dominicale nell’affitto di terreniMogorovich Dott. Sergio · https://www.fiscoetasse.com/ · 7 febbraio 2026
Secondo l'art. 33, comma 1, del d.p.r. 22.12.1986, n. 917, “se il terreno è dato in affitto per uso agricolo, il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo dell'affittuario, anziché quello del possessore, a partire dalla data in cui ha effetto il contratto”. La regola è semplice, ma al momento della compilazione della dichiarazione dei redditi, comporta la soluzione di problematiche applicative. 1) Le variazioni dei terreni dati in affitto Se il terreno è stato oggetto di variazioni nel corso dell'anno 2025 (ad es., variazione della quota di possesso, stipulazione di un contratto di affitto, ecc.), il possessore (cioé il proprietario, l'usufruttuario, ecc.) deve compilare …
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Giurisprudenza • 96
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. I, sentenza 16/12/2025, n. 627Provvedimento: Sentenza n. 627/2025 Depositata il 16/12/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica: TEORA VINCENZO, Giudice monocratico in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 202/2025 depositato il 31/03/2025 proposto da Ricorrente_1 Ente Pubblico Economico Nazionale - P.IVA_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Comune di Pignola - Via Risorgimento N 1 85010 Pignola PZ elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di: …Leggi di più...
- contraddittorio preventivo·
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- contumacia Comune·
- art. 1 comma 161 L. 296/2006·
- art. 6-bis L. 212/2000·
- esenzione IMU enti pubblici·
- art. 7 D.Lgs. 504/1992
Versioni del testo
- Art. 1. Principi ed obiettivi 1. La presente legge, le cui disposizioni costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, ha lo scopo, nel quadro delle normative comunitarie, di promuovere e di valorizzare l'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, con particolare riferimento all'insediamento ed alla permanenza di giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni. ((2)) 2. Il primo insediamento di giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, costituisce obiettivo primario della politica agricola del Paese e conseguentemente dei programmi di sviluppo agricolo, agroindustriale e forestale adottati a livello nazionale e dalle istituzioni regionali.
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con la sentenza 23-31 maggio 2001, n. 170 (in G.U. 1a s.s. 6/6/2001, n. 22) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1 del presente articolo "nella parte in cui dispone che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale le disposizioni contenute nella legge medesima anziche' i soli principi in essa contenuti o, comunque, da essa desumibili". - Art. 2. Primo insediamento dei giovani agricoltori 1. In sede di attuazione da parte delle regioni delle disposizioni di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CE) n. 950/97, possono accedere prioritariamente agli aiuti per l'insediamento, purche' si impegnino per almeno cinque anni al mantenimento delle condizioni previste dalle norme comunitarie, nazionali e regionali e la domanda relativa agli aiuti venga presentata dai giovani agricoltori di cui all'articolo 1 della presente legge, che al momento della presentazione della domanda stessa non abbiano superato i quaranta anni di eta':
a) i giovani agricoltori che, come imprenditori agricoli a titolo principale, subentrano nella proprieta', nell'affitto o in altro diritto reale di godimento al precedente titolare dell'azienda, o che intervengono quali contitolari e corresponsabili nella conduzione della stessa, sempreche' l'azienda richieda un volume minimo di lavoro uguale ad una unita' lavorativa uomo (ULU) ovvero a tante ULU quanti sono i nuovi titolari, e che tale volume sussista al momento dell'insediamento o sia raggiunto entro due anni dall'insediamento, ferma restando la restituzione nel caso di inadempienza. Il periodo di cui alla presente lettera e' prorogato di ulteriori due anni qualora l'inadempimento sia imputabile esclusivamente a cause gravi sopravvenute indipendentemente dalla volonta' del soggetto e debitamente certificate;
b) i giovani agricoltori che succedono, come imprenditori agricoli a titolo principale, al precedente proprietario dell'azienda e che abbiano proceduto, nei confronti dei coeredi, al riscatto delle quote spettanti ai medesimi;
c) le societa' semplici, in nome collettivo e cooperative, a condizione che almeno i due terzi dei soci, la cui eta' non deve comunque superare i quaranta anni, esercitino, rivestendo la relativa qualifica, l'attivita' agricola a titolo principale, ai sensi del citato regolamento (CE) n. 950/97, oppure a tempo parziale, come previsto dall'articolo 10 del suddetto regolamento. Per le societa' in accomandita semplice le qualifiche di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto possono essere possedute anche dal solo socio accomandatario; in caso di due o piu' soci accomandatari si applica il criterio dei due terzi di cui al primo periodo;
d) i giovani che si insediano, con le modalita' di cui alle lettere a), b) e c), quali agricoltori a tempo parziale e che ricavino almeno il 50 per cento del loro reddito totale dalle attivita' agricole, forestali, turistiche, artigianali, dalla fabbricazione e vendita diretta di prodotti dell'azienda, o da attivita' di conservazione dello spazio naturale e di manutenzione ambientale quali lavori di arginature, sistemazione idraulicoforestale, difesa dalle avversita' atmosferiche e dagli incendi boschivi, ricostruzione di habitat per la fauna selvatica, svolte nella loro azienda, purche' il reddito direttamente proveniente dall'attivita' agricola nell'azienda non sia inferiore al 25 per cento del reddito totale dell'imprenditore, e il tempo di lavoro destinato alle attivita' esterne all'azienda non superi la meta' del tempo di lavoro totale dell'imprenditore;
e) le societa' di capitali aventi per oggetto sociale la conduzione di aziende agricole ove i conferimenti dei giovani agricoltori costituiscano oltre il 50 per cento del capitale sociale e gli organi di amministrazione della societa' siano costituiti in maggioranza da giovani agricoltori.
2. Sono fatti salvi i maggiori benefici previsti per l'insediamento nelle zone montane.
3. L'assunzione del maso chiuso di cui al decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano 28 dicembre 1978, n. 32, da parte di soggetti che non hanno ancora compiuto i quaranta anni equivale a tutti gli effetti al primo insediamento previsto dalla presente legge.
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 10 del citato regolamento (CE) n. 950/97 e' il seguente:
"Articolo 10. - 1. Gli Stati membri possono concedere aiuti per il primo insediamento ai giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto quaranta anni, a condizione che:
a) il giovane agricoltore si insedi in un'azienda agricola in qualita' di capo dell'azienda; per insediamento in qualita' di capo dell'azienda si intende l'assunzione della responsabilita' o corresponsabilita' civile e fiscale per la gestione dell'azienda stessa e dello statuto sociale stabilito nello Stato membro interessato per i capi d'azienda indipendenti;
b) il giovane agricoltore si insedi come agricoltore a titolo principale o inizi ad esercitare l'attivita' agricola a titolo principale dopo un insediamento come agricoltore a titolo parziale. Tuttavia, gli Stati membri possono accordare tale aiuto ai giovani agricoltori che si insediano come agricoltori a tempo parziale che ricavino almeno il 50% del loro reddito totale dalle attivita' agricole, forestali, turistiche o artigianali, oppure da attivita' di conservazione dello spazio naturale che beneficiano di sovvenzioni pubbliche, svolte nella loro azienda, purche' il reddito direttamente proveniente dall'attivita' agricola nell'azienda non sia inferiore al 25% del reddito totale dell'imprenditore e il tempo di lavoro destinato alle attivita' esterne all'azienda non superi la meta' del tempo di lavoro totale dell'imprenditore;
c) la qualificazione professionale del giovane agricoltore raggiunga un livello sufficiente al momento dell'insediamento o al piu' tardi due anni dopo l'insediamento;
d) l'azienda agricola richieda un volume di lavoro equivalente almeno ad una ULU; tale volume deve essere raggiunto al piu' tardi due anni dopo l'insediamento.
2. Gli aiuti all'insediamento possono consistere in:
a) un premio unico il cui importo massimo ammissibile figura nell'allegato I. Il pagamento di tale premio puo' essere scaglionato su cinque anni al massimo.
Gli Stati membri possono sostituire questo premio con un abbuono d'interessi equivalente;
b) un abbuono d'interessi per i prestiti contratti per coprire le spese derivanti dall'insediamento.
L'abbuono e' concesso al massimo per un periodo di quindici anni; il valore capitalizzato di tale abbuono non puo' essere superiore al valore del premio unico.
Gli Stati membri possono versare, sotto forma di sovvenzione, l'equivalente dell'abbuono che risulta dall'entita' e dalla durata dei prestiti contratti.
3. Gli Stati membri definiscono:
a) le condizioni dell'insediamento;
b) le condizioni specifiche, nel caso in cui il giovane agricoltore non si insedi nell'azienda come unico capo di essa e in particolare vi si insedi nel quadro di associazioni o di cooperative il cui oggetto principale e' la gestione di un'azienda agricola; tali condizioni devono essere equivalenti a quelle richieste per l'insediamento come unico capo dell'azienda;
c) la qualificazione professionale agricola richiesta al momento dell'insediamento o entro i due anni successivi all'insediamento stesso;
d) le modalita' secondo le quali si verifica che il volume di lavoro equivalente ad almeno una ULU e' stato raggiunto entro il termine massimo di due anni dall'insediamento".
- Il decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano 28 dicembre 1978, n. 32, reca: "Approvazione del testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi". - Art. 3. Aiuti al primo insediamento determinazione del reddito e formazione 1. Le regioni accordano prioritariamente gli aiuti di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CE) n. 950/97 ai giovani agricoltori che si insediano nelle zone di montagna o svantaggiate delimitate ai sensi degli articoli 21 e seguenti del medesimo regolamento, nonche' ai giovani agricoltori che succedono al titolare dell'azienda quando questi abbia aderito al regime di aiuti previsto dal programma di cui al regolamento (CE) n. 2079/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992.
2. Per poter accedere agli aiuti i giovani agricoltori devono avere frequentato almeno la scuola dell'obbligo ed aver partecipato o impegnarsi a partecipare nei ventiquattro mesi successivi alle iniziative formative di cui ai commi 4 e 5. Sono esentati da tale ultimo impegno i giovani che gia' siano in possesso di un diploma di laurea o di scuola media superiore ad indirizzo agrario o di un diploma assimilabile, ovvero del titolo conseguito presso istituti professionali di Stato per l'agricoltura o ad essi parificati, nonche' quelli che abbiano maturato una esperienza almeno triennale nella qualifica di coadiuvante o di collaboratore familiare.
3. La determinazione della quota del reddito agricolo rispetto al reddito totale, per le finalita' di cui all'articolo 5 del citato regolamento (CE) n. 950/97, e' effettuata secondo il criterio del reddito lordo standard (RLS) di cui alla decisione 85/377/CEE della Commissione, del 7 giugno 1985, calcolato su stime standardizzate per ettari di superficie, nel caso delle produzioni vegetali, e per capi di bestiame, suddivisi per specie e categorie, nel caso delle produzioni animali, o desunta dalla contabilita' aziendale ove richiesto dall'imprenditore.
4. Le regioni disciplinano le modalita' di adeguamento della formazione professionale alle esigenze di un'agricoltura moderna previste dagli articoli 26, 27 e 28 del citato regolamento (CE) n. 950/97, in particolare per quanto concerne i giovani agricoltori.
5. Allo scopo di realizzare percorsi formativi finalizzati all'inserimento lavorativo in agricoltura dei giovani laureati o diplomati, il Ministro per le politiche agricole, d'intesa con le regioni e' autorizzato a stipulare accordi o convenzioni con istituti di istruzione, anche universitaria, con altri enti di formazione e con gli ordini e collegi degli agronomi, degli agrotecnici e dei periti agrari per lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione dei giovani agricoltori. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa nel limite di un miliardo di lire annue a decorrere dal 1999. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 23-31 maggio 2001, n. 170 (in G.U. 1a s.s. 6/6/2001, n. 22) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 5 del presente articolo "nella parte in cui autorizza, con riferimento all'ambito territoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministro per le politiche agricole a stipulare, d'intesa con le Regioni, accordi o convenzioni con istituti di istruzione, enti di formazione e collegi professionali, volti allo svolgimento di corsi per la formazione professionale dei giovani agricoltori".