Legge 15 dicembre 1998, n. 441

Commentari21

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  • 1Circolare del 08/08/2025 n. 12 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Coordinamento Normativo
    Agenzia delle Entrate · 8 agosto 2025

    INDICE Premessa 1. Inquadramento generale delle modifiche 1.1. Legge delega - principi e criteri direttivi per la revisione dei redditi agrari 1.2. Decreto - sintesi delle novit\à introdotte 2. Revisione della disciplina dei redditi dei terreni (articolo 1 del Decreto) 2.1. Produzione di vegetali con evoluti sistemi di coltivazione all\'interno di immobili censiti al catasto dei fabbricati 2.1.1. Reddito agrario 2.1.2. Reddito dominicale 2.1.3. Rivalutazione dei redditi dominicale e agrario 2.2. Produzione di beni, anche immateriali, realizzata mediante attivit\à agricole che concorrono alla tutela dell\'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici 2.3. Novit\à per le …

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  • 2Interpello del 06/10/2021 n. 671 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali
    Agenzia delle Entrate · 6 ottobre 2021

    genzia Entrate Divisione Contribuenti Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali Risposta n. 671/2021 OGGETTO: Applicazione delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 14, co. 1, della legge 15 dicembre 1998, n.441 ad atti di donazione. Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente QUESITO L'istante fa presente che suo padre è proprietario di un compendio di fondi rustici sito nel Comune xxx, costituito da terreni agricoli e da fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola, censiti catastalmente nello stesso Comune. Il compendio di fondi rustici sopra descritto è stato concesso in affitto per la …

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  • 3Vendita terreni agricoli demaniali e locazione
    Avv. Tommaso Notari · https://www.studiolegalenotari.it/lusucapione-di-beni-immobili-il-requisito-del-possesso/ · 6 agosto 2014

    Con DM 20-5-2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.176 del 31 Luglio 2014 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha emanato il decreto “terrevive”, che consente la messa in vendita o in locazione di circa 5.500 ettari di terreni agricoli pubblici, con prelazione agli under 40, in attuazione dell'art. 66, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. ( VENDITA TERRENI AGRICOLI DEMANIALI ) Il provvedimento individua i terreni coinvolti che appartengono nello specifico al Demanio (per 2480 ettari), al Corpo forestale dello Stato (per 2148 HA), ed al Consiglio per la ricerca e sperimentazione in …

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  • 42004 testo di legge aggiornato
    Avv. Tommaso Notari · https://www.studiolegalenotari.it/lusucapione-di-beni-immobili-il-requisito-del-possesso/ · 17 marzo 2014

    D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 (1). Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 aprile 2004, n. 94. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38; Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 2003; Vista la nota 4 marzo 2004, n. 376 con la quale …

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  • 5Circolare del 21/02/2014 n. 2 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa
    Agenzia delle Entrate · 21 febbraio 2014

    PREMESSA 1. MODIFICHE ALL\'ARTICOLO 1 DELLA TARIFFA, PARTE PRIMA, ALLEGATA AL TUR 1.1 Permuta 1.2 Divisione 1.3 Agevolazioni \'prima casa\' 1.1.1 Agevolazione \'prima casa\' in sede di successione e donazione 1.1.2 Credito di imposta per il riacquisto della \'prima casa\' 1.4 Norme abrogate per effetto della riformulazione dell\'articolo 1 2. ATTI IMMOBILIARI SOGGETTI AD IVA 3. EFFETTI DELLA RIFORMA SUGLI ATTI SOCIETARI: CONFERIMENTO DI BENI IMMOBILI E ASSEGNAZIONI AI SOCI 4. EFFETTI DELLA RIFORMA SUGLI ATTI GIUDIZIARI \- ATTI RECANTI IL TRASFERIMENTO DI IMMOBILI O LA COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI IMMOBILIARI 5. ESENZIONE DALL\'IMPOSTA DI BOLLO, DAI TRIBUTI SPECIALI …

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Giurisprudenza85

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  • 1Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 08/05/2025, n. 580
    Provvedimento: Sentenza n. 580/2025 Depositato il 08/05/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 18/04/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: RI NN, Presidente BLANDA VINCENZO, Relatore SILIPO FRANCESCO, Giudice in data 18/04/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 1589/2024 depositato il 19/12/2024 proposto da Ricorrente_1 - P.IVA_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Comune di Latina Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto …
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    • contraddittorio preventivo·
    • giurisdizione tributaria·
    • IMU·
    • imposta reale·
    • art. 12 D.Lgs. n. 472/1997·
    • vendita con riservato dominio·
    • art. 7 D.Lgs. n. 504/1992·
    • capacità contributiva·
    • onere della prova·
    • esenzione IMU

  • 2Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. I, sentenza 16/12/2025, n. 627
    Provvedimento: Sentenza n. 627/2025 Depositata il 16/12/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica: TEORA VINCENZO, Giudice monocratico in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 202/2025 depositato il 31/03/2025 proposto da Ricorrente_1 Ente Pubblico Economico Nazionale - P.IVA_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Comune di Pignola - Via Risorgimento N 1 85010 Pignola PZ elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di: …
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    • contraddittorio preventivo·
    • giurisprudenza tributaria·
    • prescrizione tributaria·
    • spese di lite·
    • contumacia Comune·
    • art. 1 comma 161 L. 296/2006·
    • art. 6-bis L. 212/2000·
    • esenzione IMU enti pubblici·
    • art. 7 D.Lgs. 504/1992

  • 3Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Terni, sez. I, sentenza 25/06/2025, n. 113
    Provvedimento: Sentenza n. 113/2025 Depositato il 25/06/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERNI Sezione 1, riunita in udienza il 23/06/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica: ARIOLLI IO, Giudice monocratico in data 23/06/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 33/2025 depositato il 07/02/2025 proposto da RR 1 - P.IVA_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2 Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Comune di …
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    • IMU·
    • promozione imprenditoria agricola·
    • art. 1, comma 750, legge 160/2019·
    • compensazione spese·
    • riordino fondiario·
    • art. 1, commi 740 e 743, legge 160/2019·
    • diritto reale di godimento·
    • detenzione qualificata·
    • vendita con patto di riservato dominio·
    • giurisprudenza di merito·
    • art. 1, comma 759, legge 160/2019·
    • esenzione IMU·
    • soggettività passiva IMU

  • 4Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 05/06/2025, n. 659
    Provvedimento: Sentenza n. 659/2025 Depositato il 05/06/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il 29/05/2025 alle ore 15:30 in composizione monocratica: PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 29/05/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 1327/2024 depositato il 05/12/2024 proposto da Ricorrente P.IVA_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Consorzio Di Bonifica Della Calabria - …
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    • art. 10 R.D. 215/1933·
    • contributi consortili·
    • disapplicazione atti amministrativi·
    • vantaggio diretto e specifico·
    • Consorzio di Bonifica della Calabria·
    • piano di classifica·
    • Consorzio di Bonifica in liquidazione·
    • legittimazione passiva·
    • onere della prova·
    • difetto di motivazione

  • 5Trib. Cagliari, sentenza 31/10/2025, n. 1690
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice SI ER ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 940/2021 promossa da: (c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 ARESTI ER PARTE ATTRICE contro Controparte_1 (cf. ) con il patrocinio dell'avv. MANCA DANIELE [...] P.IVA_1 PARTE CONVENUTA CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE Piaccia all'Ill.mo Tribunale, IN VIA PRINCIPALE 1) accogliere le conclusioni formulate con l'atto di opposizione del 1.02.2021 da intendersi ivi integralmente richiamate; (In via pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto …
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    • art. 2953 c.c.·
    • successione a titolo universale·
    • diritto di proprietà·
    • interruzione prescrizione·
    • risoluzione contratto·
    • spese processuali·
    • legittimazione attiva·
    • opposizione a precetto·
    • cessazione materia del contendere·
    • prescrizione decennale
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Versioni del testo

  • Art. 1. Principi ed obiettivi 1. La presente legge, le cui disposizioni costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, ha lo scopo, nel quadro delle normative comunitarie, di promuovere e di valorizzare l'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, con particolare riferimento all'insediamento ed alla permanenza di giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni. ((2)) 2. Il primo insediamento di giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, costituisce obiettivo primario della politica agricola del Paese e conseguentemente dei programmi di sviluppo agricolo, agroindustriale e forestale adottati a livello nazionale e dalle istituzioni regionali.


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    AGGIORNAMENTO (2)
    La Corte Costituzionale, con la sentenza 23-31 maggio 2001, n. 170 (in G.U. 1a s.s. 6/6/2001, n. 22) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1 del presente articolo "nella parte in cui dispone che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale le disposizioni contenute nella legge medesima anziche' i soli principi in essa contenuti o, comunque, da essa desumibili".
  • Art. 2. Primo insediamento dei giovani agricoltori 1. In sede di attuazione da parte delle regioni delle disposizioni di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CE) n. 950/97, possono accedere prioritariamente agli aiuti per l'insediamento, purche' si impegnino per almeno cinque anni al mantenimento delle condizioni previste dalle norme comunitarie, nazionali e regionali e la domanda relativa agli aiuti venga presentata dai giovani agricoltori di cui all'articolo 1 della presente legge, che al momento della presentazione della domanda stessa non abbiano superato i quaranta anni di eta':
    a) i giovani agricoltori che, come imprenditori agricoli a titolo principale, subentrano nella proprieta', nell'affitto o in altro diritto reale di godimento al precedente titolare dell'azienda, o che intervengono quali contitolari e corresponsabili nella conduzione della stessa, sempreche' l'azienda richieda un volume minimo di lavoro uguale ad una unita' lavorativa uomo (ULU) ovvero a tante ULU quanti sono i nuovi titolari, e che tale volume sussista al momento dell'insediamento o sia raggiunto entro due anni dall'insediamento, ferma restando la restituzione nel caso di inadempienza. Il periodo di cui alla presente lettera e' prorogato di ulteriori due anni qualora l'inadempimento sia imputabile esclusivamente a cause gravi sopravvenute indipendentemente dalla volonta' del soggetto e debitamente certificate;
    b) i giovani agricoltori che succedono, come imprenditori agricoli a titolo principale, al precedente proprietario dell'azienda e che abbiano proceduto, nei confronti dei coeredi, al riscatto delle quote spettanti ai medesimi;
    c) le societa' semplici, in nome collettivo e cooperative, a condizione che almeno i due terzi dei soci, la cui eta' non deve comunque superare i quaranta anni, esercitino, rivestendo la relativa qualifica, l'attivita' agricola a titolo principale, ai sensi del citato regolamento (CE) n. 950/97, oppure a tempo parziale, come previsto dall'articolo 10 del suddetto regolamento. Per le societa' in accomandita semplice le qualifiche di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto possono essere possedute anche dal solo socio accomandatario; in caso di due o piu' soci accomandatari si applica il criterio dei due terzi di cui al primo periodo;
    d) i giovani che si insediano, con le modalita' di cui alle lettere a), b) e c), quali agricoltori a tempo parziale e che ricavino almeno il 50 per cento del loro reddito totale dalle attivita' agricole, forestali, turistiche, artigianali, dalla fabbricazione e vendita diretta di prodotti dell'azienda, o da attivita' di conservazione dello spazio naturale e di manutenzione ambientale quali lavori di arginature, sistemazione idraulicoforestale, difesa dalle avversita' atmosferiche e dagli incendi boschivi, ricostruzione di habitat per la fauna selvatica, svolte nella loro azienda, purche' il reddito direttamente proveniente dall'attivita' agricola nell'azienda non sia inferiore al 25 per cento del reddito totale dell'imprenditore, e il tempo di lavoro destinato alle attivita' esterne all'azienda non superi la meta' del tempo di lavoro totale dell'imprenditore;
    e) le societa' di capitali aventi per oggetto sociale la conduzione di aziende agricole ove i conferimenti dei giovani agricoltori costituiscano oltre il 50 per cento del capitale sociale e gli organi di amministrazione della societa' siano costituiti in maggioranza da giovani agricoltori.
    2. Sono fatti salvi i maggiori benefici previsti per l'insediamento nelle zone montane.
    3. L'assunzione del maso chiuso di cui al decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano 28 dicembre 1978, n. 32, da parte di soggetti che non hanno ancora compiuto i quaranta anni equivale a tutti gli effetti al primo insediamento previsto dalla presente legge.
    Note all'art. 2:
    - Il testo dell'art. 10 del citato regolamento (CE) n. 950/97 e' il seguente:
    "Articolo 10. - 1. Gli Stati membri possono concedere aiuti per il primo insediamento ai giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto quaranta anni, a condizione che:
    a) il giovane agricoltore si insedi in un'azienda agricola in qualita' di capo dell'azienda; per insediamento in qualita' di capo dell'azienda si intende l'assunzione della responsabilita' o corresponsabilita' civile e fiscale per la gestione dell'azienda stessa e dello statuto sociale stabilito nello Stato membro interessato per i capi d'azienda indipendenti;
    b) il giovane agricoltore si insedi come agricoltore a titolo principale o inizi ad esercitare l'attivita' agricola a titolo principale dopo un insediamento come agricoltore a titolo parziale. Tuttavia, gli Stati membri possono accordare tale aiuto ai giovani agricoltori che si insediano come agricoltori a tempo parziale che ricavino almeno il 50% del loro reddito totale dalle attivita' agricole, forestali, turistiche o artigianali, oppure da attivita' di conservazione dello spazio naturale che beneficiano di sovvenzioni pubbliche, svolte nella loro azienda, purche' il reddito direttamente proveniente dall'attivita' agricola nell'azienda non sia inferiore al 25% del reddito totale dell'imprenditore e il tempo di lavoro destinato alle attivita' esterne all'azienda non superi la meta' del tempo di lavoro totale dell'imprenditore;
    c) la qualificazione professionale del giovane agricoltore raggiunga un livello sufficiente al momento dell'insediamento o al piu' tardi due anni dopo l'insediamento;
    d) l'azienda agricola richieda un volume di lavoro equivalente almeno ad una ULU; tale volume deve essere raggiunto al piu' tardi due anni dopo l'insediamento.
    2. Gli aiuti all'insediamento possono consistere in:
    a) un premio unico il cui importo massimo ammissibile figura nell'allegato I. Il pagamento di tale premio puo' essere scaglionato su cinque anni al massimo.
    Gli Stati membri possono sostituire questo premio con un abbuono d'interessi equivalente;
    b) un abbuono d'interessi per i prestiti contratti per coprire le spese derivanti dall'insediamento.
    L'abbuono e' concesso al massimo per un periodo di quindici anni; il valore capitalizzato di tale abbuono non puo' essere superiore al valore del premio unico.
    Gli Stati membri possono versare, sotto forma di sovvenzione, l'equivalente dell'abbuono che risulta dall'entita' e dalla durata dei prestiti contratti.
    3. Gli Stati membri definiscono:
    a) le condizioni dell'insediamento;
    b) le condizioni specifiche, nel caso in cui il giovane agricoltore non si insedi nell'azienda come unico capo di essa e in particolare vi si insedi nel quadro di associazioni o di cooperative il cui oggetto principale e' la gestione di un'azienda agricola; tali condizioni devono essere equivalenti a quelle richieste per l'insediamento come unico capo dell'azienda;
    c) la qualificazione professionale agricola richiesta al momento dell'insediamento o entro i due anni successivi all'insediamento stesso;
    d) le modalita' secondo le quali si verifica che il volume di lavoro equivalente ad almeno una ULU e' stato raggiunto entro il termine massimo di due anni dall'insediamento".
    - Il decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano 28 dicembre 1978, n. 32, reca: "Approvazione del testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi".
  • Art. 3. Aiuti al primo insediamento determinazione del reddito e formazione 1. Le regioni accordano prioritariamente gli aiuti di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CE) n. 950/97 ai giovani agricoltori che si insediano nelle zone di montagna o svantaggiate delimitate ai sensi degli articoli 21 e seguenti del medesimo regolamento, nonche' ai giovani agricoltori che succedono al titolare dell'azienda quando questi abbia aderito al regime di aiuti previsto dal programma di cui al regolamento (CE) n. 2079/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992.
    2. Per poter accedere agli aiuti i giovani agricoltori devono avere frequentato almeno la scuola dell'obbligo ed aver partecipato o impegnarsi a partecipare nei ventiquattro mesi successivi alle iniziative formative di cui ai commi 4 e 5. Sono esentati da tale ultimo impegno i giovani che gia' siano in possesso di un diploma di laurea o di scuola media superiore ad indirizzo agrario o di un diploma assimilabile, ovvero del titolo conseguito presso istituti professionali di Stato per l'agricoltura o ad essi parificati, nonche' quelli che abbiano maturato una esperienza almeno triennale nella qualifica di coadiuvante o di collaboratore familiare.
    3. La determinazione della quota del reddito agricolo rispetto al reddito totale, per le finalita' di cui all'articolo 5 del citato regolamento (CE) n. 950/97, e' effettuata secondo il criterio del reddito lordo standard (RLS) di cui alla decisione 85/377/CEE della Commissione, del 7 giugno 1985, calcolato su stime standardizzate per ettari di superficie, nel caso delle produzioni vegetali, e per capi di bestiame, suddivisi per specie e categorie, nel caso delle produzioni animali, o desunta dalla contabilita' aziendale ove richiesto dall'imprenditore.
    4. Le regioni disciplinano le modalita' di adeguamento della formazione professionale alle esigenze di un'agricoltura moderna previste dagli articoli 26, 27 e 28 del citato regolamento (CE) n. 950/97, in particolare per quanto concerne i giovani agricoltori.
    5. Allo scopo di realizzare percorsi formativi finalizzati all'inserimento lavorativo in agricoltura dei giovani laureati o diplomati, il Ministro per le politiche agricole, d'intesa con le regioni e' autorizzato a stipulare accordi o convenzioni con istituti di istruzione, anche universitaria, con altri enti di formazione e con gli ordini e collegi degli agronomi, degli agrotecnici e dei periti agrari per lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione dei giovani agricoltori. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa nel limite di un miliardo di lire annue a decorrere dal 1999. ((2))


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    AGGIORNAMENTO (2)
    La Corte Costituzionale, con sentenza 23-31 maggio 2001, n. 170 (in G.U. 1a s.s. 6/6/2001, n. 22) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 5 del presente articolo "nella parte in cui autorizza, con riferimento all'ambito territoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministro per le politiche agricole a stipulare, d'intesa con le Regioni, accordi o convenzioni con istituti di istruzione, enti di formazione e collegi professionali, volti allo svolgimento di corsi per la formazione professionale dei giovani agricoltori".